Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49890 del 09/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49890 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNIZZO ELISA N. IL 09/11/1982
CALIO’ MARIA ANTONIA N. IL 28/01/1960
CANNIZZO PAMELA N. IL 10/03/1985
CANNIZZO ROBERTA N. IL 09/11/1982
avverso l’ordinanza n. 92/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
01/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

&-dikkefge.ast)r—Arv.u…;

Data Udienza: 09/10/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 42.813/2014

R.G. *

Udienza del 9 ottobre 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione della impugnazione come opposizione ai sensi dell’articolo 667, comma 4, cod.
proc. pen. e per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il corso ulteriore.

i. — Con ordinanza deliberata il 10 luglio 2013 e depositata il 18 novembre 2013 la Corte di appello di Messina — per quanto qui rileva —
ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da Francesco Cannizzo, da Caliò Maria Antonia, da Pamela Cannizzo, da Roberta Cannizzo e da Elisa Cannizzo in ordine alla confisca dell’immobile loro intestato, sito nel comune di Capo di Orlando.

La Caliò, in proprio e in qualità di tutrice di Francesco Cannizzo
(legalmente interdetto), e gli altri intestatari interessati hanno proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia e procuratori speciali, avvocato Massimiliano Fabio e Tommaso Autru
Ryolo, mediante atto recante la data del 19 settembre 2014.
2. —

Con memoria, recante la data del 30 settembre 2015, pervenuta il 7
ottobre 2015, i difensori hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

3. — Rileva in limine la Corte che, alla stregua del combinato disposto
degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., la legge appresta
con riferimento ai provvedimenti in materia di confisca, adottati de
plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al
medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli
incidenti di esecuzione.
Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo, affermatosi
nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (Sez. 1, n. 1146 del 24/02/1995, Arrighini, Rv.
201023, e Sez. 1, n. 6387 del 2/12/1996, Di Giannantonio, Rv.
206349), il rimedio della opposizione riveste carattere
affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi — ricorrente nella specie — in cui il giudice
della esecuzione abbia proceduto (anziché de plano) nel contraddittorio tra le parti a’ termini dell’articolo 666 cod. proc. pen. (v. in
termini ex plurimis: Sez. i, n. 23606 del 05/06/2008, Nicastro, Rv.
239730, in materia di indulto; nonché, anche in relazione agli altri
procedimenti per i quali è stabilito in rito planario, gli arresti più
recenti non massimati: Sez. 1, n. 13991 del 10/03/2009, Stimoli; Sez. 1, n. 39679 del 14 ottobre 2010, Russo; Sez. 1, n. 45624 del
17/12/2010, Jentile; Sez. 1, n. 29494 del 12/07/2011, Rubino; Sez. 1,

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 42.813/2014

R.G. *

Udienza del 9 ottobre 2015

n. 15166 del 3/04/2012, Camorani; Sez. i, n. 35076 del 4/07/2013,
Borghi; Sez. i, n. 14692 del 12/03/2014, Perna; e Sez. i, n. 8584 del
11/02/2015, Viola).
Sicché i ricorrenti, anziché adire questa Corte, avrebbero dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge
e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. m
Cost. (Sez. U., n. 4 del 28 gennaio 1956, Anelli, Rv. 97605).

Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.
E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta
qualificazione dei ricorsi e ne dispone la trasmissione al giudice della
esecuzione, per il corso ulteriore.
P. Q. M.

Qualificati i ricorsi come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il corso ulteriore.
Così deciso, addì 9 ottobre 2015.

L’error in procedendo dei ricorrenti non comporta, tuttavia, l’inammissibilità dei ricorsi.

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