Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49889 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49889 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAKI ADIL N. IL 27/09/1983
avverso la sentenza n. 2693/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.62 ricorrente ZAKI ADIL

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme di condanna, per quanto in questa

vendita a tale RED, di gr. 1,5 di sostanza stupefacente tipo hashish, per il
corrispettivo di euro 15,00; fatto commesso in Bologna in epoca precedente e
prossima al settembre 2010 e condannato alla pena di anni DUE, mesi QUATTRO
di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e la
speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° del citato d.P.R., dichiarate
prevalenti sulla contestata aggravante, previa unificazione di detto delitto con i
numerosi altri ascrittigli della medesima specie,sotto il vincolo della
continuazione – ha interposto ricorso per cassazione, per tramite del difensore,
chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché

proposto per vizi manifestamente infondati della motivazione, in punto
responsabilità ed in punto pena.
La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha
invero adeguatamente ed esaustivamente argomentato in ordine alla
colpevolezza del prevenuto,sulla base delle attendibili dichiarazioni accusatorie
rese dal teste Monteleone Marco, come verificato, per le altre chiamate in
correità, da precisi riscontri desumibili dal contenuto delle telefonate intercettate
nonché dai precisi e circostanziati riferimenti relativi al contesto fattuale. Né
ricorrevano sospetti di calunnia o di falsità a carico del teste, non emergendo
motivi di risentimento da costui nutriti nei confronti del prevenuto.
Egualmente ineccepibile va ritenuta la motivazione dalla sentenza impugnata
rese a conferma del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado,
risultando del tutto plausibile il consistente aumento della pena – base a titolo di
continuazione, in considerazione dei ben dieci episodi accertati di spaccio
commessi dall’imputato nonché della rilevante capacità a delinquere dallo stesso
dimostrata, per aver provveduto al costante e tempestivo reperimento sul
mercato, dei quantitativi di stupefacente necessari per far fronte alle richieste
degli acquirenti; donde l’ovvio collegamento con ambienti dediti al narcotraffico.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

i

sede rileva, del delitto sub capo n. 3 di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

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