Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49888 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49888 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIONI FRANCO N. IL 28/03/1954
avverso la sentenza n. 5227/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/142011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.28 ricorrente ZIONI Franco

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, per quanto in questa sede rileva, anche del delitto di cui all’art. 73

utile per il confezionamento di 502 dosi medie singole droganti; fatto commesso
in Roma il 13 gennaio 2011 e condannato alla pena di giustizia, ritenuto detto
reato unificato agli altri sotto il vincolo della continuazione – ha interposto
ricorso per cassazione, per tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per presunti vizi motivazionali, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha invero
adeguatamente ed esaustivamente

motivato in ordine

al diniego

sia

dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990 che delle
attenuanti generiche.

I Giudici di seconda istanza hanno in particolare

rimarcato, in termini assolutamente ineccepibili e coerenti con le risultanze
fattuali, la obiettiva gravità del fatto

in rapporto al dato qualitativo e

quantitativo dello stupefacente detenuto dal quale era possibile estrarre ben
502 dosi mesi singole droganti, ferma la rilevante offensività della condotta in
relazione al possesso di strumenti atti al confezionamento della cocaina da
cedere ed alla documentazione della clientela servita, risultante dalle annotazioni
dell’agenda rinvenuta presso l’imputato.
Oltre al precedente penale per ricettazione riportato dal prevenuto, la Corte
distrettuale ha messo in luce, quale elemento ostativo al riconoscimento delle
attenuanti generiche, la rilevante intensità del dolo e della capacità a delinquere
dimostrata dalle modalità e dalla pluralità dei reati contestualmente commessi:
detenzione illegale di arma comune da sparo risultata clandestina nonché
ricettazione della stessa quale provento del delitto di cui all’art. 23, comma 40
della legge n. 110 del 1975.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini di spaccio di gr. 73,71 di cocaina pura,

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

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