Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49888 del 09/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49888 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trajkovic Gordana, nata a Smederevo (Serbia e Montenegro) il 10/08/1969,

avverso l’ordinanza del 12/11/2014 del Tribunale di Gorizia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Paolo Canevelli, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 novembre 2014 il Tribunale di Gorizia, giudice
dell’esecuzione, richiamato l’art. 168, comma secondo (rectius: primo, n.d.r.), n.
1, cod. pen., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a Trajkovic Gordana con le sentenze dal n. 1 al n. 17 del suo certificato
penale, intese come parte integrante della medesima ordinanza e riportate nel
provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica della sede in data 4
luglio 2014; contestualmente ha dichiarato estinta per indulto, ai sensi della

Data Udienza: 09/10/2015

legge n. 241 del 2006, la residua pena pecuniaria di cui al detto provvedimento
di cumulo nella misura di euro 4.505,47.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la
Trajkovic tramite il difensore di fiducia, avvocato Luciano Bason del foro di
Roma, il quale deduce violazione di legge in riferimento all’art. 168 cod. pen. e
vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità.

diciassette sentenze suddette con un semplice richiamo della norma di cui
all’articolo 168, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche erroneamente indicata.
La revoca ai sensi dell’art. 168, ultimo comma, cod. pen., peraltro, non
avrebbe potuto essere disposta con riguardo ai benefici concessi con sentenze
divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, la
quale ha attribuito al giudice dell’esecuzione il potere di revocare, anche d’ufficio,
il beneficio nell’ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena
in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen.
Tale norma, avendo introdotto una deroga al principio di intangibilità del
giudicato, è applicabile solo alle sentenze divenute irrevocabili dopo la sua
entrata in vigore, avvenuta il 4 maggio 2001; mentre l’ordinanza impugnata
l’avrebbe applicata in modo automatico, senza operare il doveroso discernimento
temporale tra benefici concessi prima della data suddetta, come tali intangibili
dal giudice dell’esecuzione, e benefici concessi dopo la medesima data.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria del 23 marzo 2015, ha rilevato
che tutte le sentenze in relazione alle quali era stata disposta la revoca del
beneficio (dalla n. 1 alla n. 17 del casellario) erano divenute irrevocabili prima
dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, richiamando la
giurisprudenza della Corte di legittimità circa la non operatività retroattiva del
rimedio revocatorio affidato, con la legge suddetta, al giudice dell’esecuzione;
ha, inoltre, rilevato l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento
impugnato, osservando che gran parte delle sospensioni condizionali, oggetto
dell’impugnata ordinanza di revoca, erano state già autonomamente revocate
con specifici provvedimenti emessi da altri giudici negli anni precedenti, come
emergente dalla lettura del certificato penale della ricorrente.

2

Il Giudice dell’esecuzione aveva revocato il beneficio concesso nelle

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato, poiché è erronea in diritto l’indiscriminata

applicazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,
a norma dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., senza distinguere le sentenze di
condanna a pena sospesa divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della
legge 26 marzo 2001, n. 128, come tali sottratte alla revoca, anche d’ufficio, a

sentenze di condanna a pena sospesa passate in cosa giudicata in costanza della
legge suddetta.
Come già chiarito dalla giurisprudenza della Corte, invero, la revoca della
sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è
possibile, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., solo a condizione che la
sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima
dell’entrata in vigore, il 4 maggio 2001, della legge n. 128 del 2001, con la quale
è stata introdotta la suindicata previsione normativa che costituisce disposizione
processuale, come tale non applicabile a situazioni da considerarsi all’epoca già
esaurite (Sez. 1, n. 8974 del 31/01/2008, Mannone, Rv. 239043; Sez. 1, n.
8902 del 14/12/2006, dep. 2007, Scannnnacca, Rv. 236564).
Il provvedimento impugnato non ha operato la suddetta distinzione, benché
le prime diciassette condanne iscritte nel certificato penale della Trajkovic siano
divenute irrevocabili prima del 4 maggio 2001, ossia prima dell’aggiunta
dell’ultimo (terzo) comma all’art. 168 cod. pen., in tema di revoca della
sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto
comma, dello stesso codice, in presenza di cause ostative; né l’ordinanza
impugnata si è fatta carico di individuare le sospensioni condizionali di pena già
revocate, nell’ambito delle condanne incluse nel provvedimento di cumulo del
pubblico ministero, corrispondenti alle sentenze dal n. 1 al n. 17 del certificato
penale della Trajkovic.

2.

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo

esame allo stesso Tribunale di Gorizia che si uniformerà alla presente decisione,
procedendo alla necessaria selezione delle condanne di interesse, secondo il
criterio sopra indicato.

3

cura del giudice dell’esecuzione, del beneficio illegittimamente concesso, dalle

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Gorizia.

Così deciso il 9/10/2015.

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