Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49887 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49887 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISA ROSA N. IL 13/05/1962
avverso la sentenza n. 11846/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.26 ricorrente PISA Rosa

Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputata

– giudicata

responsabile, con doppia statuizione conforme, del delitto di cui all’art. 73 d.P.R.
n. 309/1990 commesso in Napoli l’11 ottobre 2010 – ha interposto ricorso per
cassazione, per tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché

diniego della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R, n.
309/1990 e delle attenuanti generiche, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato, in corretta applicazione della
normativa di riferimento, in ordine al diniego di entrambe le invocate
attenuanti, rimarcando in particolare che il fatto commesso non poteva dirsi di
“lieve entità” implicando una notevole diffusività dello spaccio a beneficio di una
rilevante platea di consumatori,come era desumibile dal non modesto numero
dei ritagli di cellophane ( già intrisi di cocaina; due dei quali già definitivamente
confezionati ) di cui l’imputata tentò di disfarsi all’atto della perquisizione. La
negativa personalità della Pisa, colpita da precedenti penali anche specifici, era
altresì ineccepibilmente giudicata ostativa alla concessione delle attenuanti
generiche, fermo il fatto che la stessa si rese responsabile del reato de quo
mentre si trovava agli arresti domiciliari quale indagata della violazione della
misura di prevenzione di P.S. di cui all’art. 9, comma 2° della legge n. 1423 del
1956 e succ. modif.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

proposto per vizi di violazione di legge e per vizi motivazionali in punto al

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