Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49885 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49885 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALARCON SIMI ANDRES PIERRE N. IL 18/03/1975
avverso la sentenza n. 1749/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.15 ricorrente ALARCON SIMI ANDDRES PIERRE
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme di merito, del delitto di cui all’art.
73 d.P.R. n. 309/1990,per aver illegalmente importato nello Stato gr.1.096,50
circa di cocaina contenuti in 96 ovuli occultati nella cavità addominale; fatto
ridotta di anni SETTE di reclusione ed euro 50.000,00 di multa – ha interposto
ricorso per cassazione,per tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per vizi di violazione di legge e per vizi motivazionali manifestamente
infondati, in punto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte d’appello di Firenze ha invero adeguatamente ed esaustivamente
argomentato l’esclusione delle attenuanti generiche sul rilievo dell’obiettiva
incertezza,trattandosi di cittadino straniero di nazionalità cilena, dell’effettiva
condizione di incensuratezza, ferma peraltro l’obiettiva gravità del fatto,
dovendosi peraltro ritenere il disvelamento delle ” singolari ” modalità di
occultamento della droga, conseguenza del disagio accusato dall’imputato
durante le fasi di controllo all’aeroporto piuttosto che di spontanea resipiscenza.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013
Il Consigliere estensore
commesso in Pisa il 15 giugno 2010 e condannato in grado d’appello alla pena