Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49884 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49884 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIANI GRAZIANON. IL 08/12/1960
avverso la sentenza n. 3392/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.13 ricorrente VIANI Graziano
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe ( resa a conferma di quella di primo grado in punto
all’affermazione di penale responsabilità del predetto quanto al delitto continuato
occasioni, di quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina, commesso in
Lucca fino al dicembre 2009 ed in parziale riforma in punto pena, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche ) lamentando vizi motivazionali in
relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti come reati tentati ed alla
quantificazione sproporzionata della pena base.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Deve invero rilevarsi che la Corte distrettuale ha correttamente argomentato in
ordine alla comprovata responsabilità dell’imputato quale correo nei delitti
consumati – e non tentati – di illecita importazione nello Stato di quantitativi di
cocaina, sul rilievo che solo l’arresto del complice impedì che lo stupefacente
giungesse a destinazione, essendo risultato già perfezionato in Lucca, in
precedenza l’accordo in tal senso con il complice Marzano. Ed ha altresì
argomentato esaustivamente circa la congruità della pena base di genere
detentivo, determinata in sensibile riduzione rispetto a quella fissata in primo
grado, in anni OTTO di reclusione, previa concessione al prevenuto delle
attenuanti generiche in ragione delle “sue condizioni di salute e di vita ” , ferma
ovviamente l’indiscutibile gravità dei fatti implicitamente desumibili dai
quantitativi di cocaina importati, pari rispettivamente a gr. 223 ed a gr.500:
questi ultimi contenenti principio attivo pari al 77%.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) di una somma in
favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo e congruo determinare in
euro 1.000, 00.
P Q N1
i
di cui alli art. 73 d.P.R. 309/1990,di importazione dal Costarica, in due distinte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.