Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49883 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49883 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL IDRISSI LIKBIR N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 2100/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.5 ricorrente EL IDRISSI LIKBIR

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe emessa a conferma di quella di primo grado con la
quale fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990,commesso in Avezzano il 27 agosto 2008 e condannato alla pena

attenuanti generiche, lamentando vizi della motivazione, in punto
responsabilità.
I ricorso va giudicato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,
perchè proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e perché
manifestamente infondato.
Il ricorrente, mediante la prospettazione meramente apparente dei dedotti vizi
nell’ottica di contestare l’affermazione di penale responsabilità, intende invero
indurre questa Corte ad una lettura alternativa della valutazione delle emergenze
di puro fatto ( con particolare riferimento all’apprezzamento del contenuto delle
deposizioni testimoniali rese dai due verbalizzanti che procedettero all’arresto in
flagranza del prevenuto dopo aver veduto lo scambio di” qualcosa” tra costui e
tale Mei Beniamino, subito colto in possesso dei un pezzo di hashish mentre
l’imputato risultò detenere una banconota da 10,00 euro ) sottoposte invece a
logico ed esaustivo vaglio critico dalla Corte

distrettuale e

del

tutto legittimamente poste a base della decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q hl

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

ritenuta di giustizia, concessa la speciale attenuante del fatto lieve nonché le

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