Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49882 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49882 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI FRANCESCO SAVERIO N. IL 12/12/1957
avverso la sentenza n. 785/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
25/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.4 ricorrente COLUCCI Francesco Saverio

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe emessa a conferma di quella di primo grado con la
quale fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990,commesso in Vasto il 17 luglio 2008 e condannato alla pena ritenuta di

violazione di legge e vizi della motivazione, in punto responsabilità ed in punto
pena.
I ricorso va giudicato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,
perchè proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e perché
manifestamente infondato.
Il ricorrente, mediante la prospettazione meramente apparente dei dedotti vizi
nell’ottica di avvalorare la ricorrenza della scriminante della destinazione della
droga all’esclusivo uso personale, intende invero indurre questa Corte ad una
lettura alternativa della valutazione delle emergenze di puro fatto ( con
particolare riferimento all’apprezzamento del complesso indiziario costituito
dall’avvenuta sorpresa del prevenuto, nel corso della perquisizione
domiciliare,mentre era intento a confezionare dosi di sostanza stupefacente
servendosi di bilancino di precisione oltrechè in possesso di

sostanze

stupefacenti – eroina, hahshish e marjivana – di diversa tipologia ) sottoposte
invece a logico ed esaustivo vaglio critico dalla Corte

distrettuale e

del tutto legittimamente poste a base della decisione impugnata.
Manifestamente infondata oltrechè priva del requisito della specificità va
giudicata l’ulteriore censura dedotta in punto al trattamento sanzionatorio,
atteso l’esaustivo argomentare sul punto della Corte d’appello che, una volta
ribadita la congruità della misura della pena base come determinata dal Giudice
di prime cure discostandosi dal minimo edittale, ne ha altresì evidenziato la
conformità ai criteri dettati dallì’art. 133 cod.pen. in ragione dei precedenti
penali riportati dall’imputato; ciò anche al fine di escludere logicamente il
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

i

giustizia, concessa la speciale attenuante del fatto lieve,amentando vizi di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

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