Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49880 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49880 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Derviso Umberto, nato a Napoli il 20/01/1988

avverso l’ordinanza del 11/06/2013 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art.
309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 25/05/2013 con il quale il
Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva disposto nei riguardi di
Umberto Derviso l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in
carcere in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per
avere detenuto a fini di spaccio un ingente quantitativo di sostanza stupefacente

Data Udienza: 06/12/2013

del tipo cocaina, pari a 9 kg., proveniente dalla Spagna e destinata a vari gruppi
criminali operanti nell’hinterland napoletano.
Rilevava il Tribunale come le indagini espletate in quel procedimento, in specie
quelle concretizzatesi nell’effettuazione di operazioni di intercettazione
ambientale, e nel ritrovamento, in casa di tal Luigi de Lucia, di quasi 7 kg. di
quella partita di cocaina, originariamente di maggiori dimensioni, proveniente
dalla Spagna, avessero fornito dati idonei ad integrare i gravi indizi di
colpevolezza a carico del Derviso in ordine al delitto contestatogli; e come la non

soggetto evidentemente inserito nel settore del narcotraffico pure internazionale,
avessero giustificato l’applicazione di quella misura custodiale, l’unica capace di
garantire l’esigenza di tutela della collettività.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Gennaro Marano, il quale ha dedotto il vizio di
motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il Tribunale
condiviso le argomentazioni del provvedimento genetico della misura cautelare,
senza considerare che il tenore delle conversazioni tra presenti captate dagli
inquirenti aveva comprovato esclusivamente che il De Lucia era debitore verso il
Derviso di una somma di denaro e che il primo, trovatosi nell’impossibilità di
adempiere alla sua obbligazione, aveva proposto al secondo la cessione di un
quantitativo di droga del valore equivalente, operazione che non era stata poi
portata a termine.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, i Giudici di
merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’odierno indagato.
Lungi dall’evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare
l’intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha
formulato censure di merito, che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei
fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già
valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla
Cassazione.
Ed infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della
misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la
coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di
colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché il valore
sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un
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occasionalità della grave condotta criminosa e la personalità del prevenuto,

coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice
di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei
risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente
ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza
della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai

risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de
libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito
abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda
il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando il tenore delle conversazioni
ambientali intercettate dalla polizia giudiziaria. Dati informativi dai quali, in
termini congrui e logicamente ineccepibili, il Tribunale ha desunto la
dimostrazione che la cocaina custodita in casa dal De Lucia – che sarebbe stata
poi sequestrata dagli inquirenti – faceva parte di un maggior quantitativo di 9
kg. che il Derviso, d’intesa con il fratello e con un terzo compagno, aveva
importato, il martedì precedente, dalla Spagna, dai quali dovevano essere
detratti quasi 3 kg. di sostanza che il De Lucia aveva già consegnato a terzi,
circostanza questa che era diventato motivo di contrasto con l’odierno ricorrente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti
comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/12/2013

canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle

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