Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4988 del 21/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4988 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
SANTINI LIDIA N. IL 08/05/1976
avverso l’ordinanza n. 644/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
18/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -i;,kg..A:o Rg,12t,’
epj,_
piA) .P.A.AAAA f

Uditi difensor Avv.; licon-:(1,1..0 o2~3 yl,t,1 4-no 3Ro-twiL,

Data Udienza: 21/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Roma, sezione per il riesame, esaminando la richiesta della
terza intestataria Lidia Santini annullava il decreto di sequestro preventivo di
un apparecchio di luce pulsata effettuato nell’ambito delle indagini per il reato
di appropriazione indebita nei confronti degli amministratori della società
“Gaps”, che aveva gestito la riparazione dell’apparecchio della denunciante,
società “Angolo del benessere”.
Il Tribunale evidenziava come malgrado le diffide inviata dalla società “Angolo

il sequestro a carico della ricorrente) non poteva essere configurata come
condotta di appropriazione indebita; la società “Mattew”, alla quale
l’apparecchio era stato affidato dalla Gaps per la riparazione, aveva infatti
evidenziato un possibile errore nella attribuzione della proprietà dell’apparecchio
trasmesso, che sarebbe di proprietà della Santini, invece che della società
“Angolo del benessere”.
Il Tribunale, di fronte alla controversia sulla proprietà ed alla difficoltà di
identificare gli apparecchi di proprietà rispettivamente della Santini e della
società “Angolo del Benessere”, entrambi affidati alla “Gaps”, evidenziava
l’assenza di condotte di rilevanza penale.

2. Avverso tale ordinanza ricorreva il Sostituto procuratore presso il Tribunale di
Roma deducendo due motivi di ricorso:
2.1. Travisamento dei fatti, errata motivazione.
La Procura evidenziava che la società “Angolo del benessere” aveva affidato
l’apparato di luce pulsata alla ditta Gaps per effettuare una riparazione; la Gaps
aveva a sua volta affidato la riparazione ad altra società; l’apparecchio tornava
tuttavia nella disponibilità della società della ricorrente, che non poteva nella
prospettiva accusatoria trattenere un apparecchio appartenente ad altri;
esisteva pertanto il fumus del reato di appropriazione indebita che legittimava il
sequestro;
2.2. Violazione di legge.
Il ricorrente evidenziava che il controllo del giudice del riesame non può
investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di
un’accusa ma deve limitarsi all’astratta possibilità di assumere il fatto in indagine
in una determinata ipotesi di reato. Nel caso proposto invece il Tribunale del
riesame aveva escluso l’esistenza dell’appropriazione indebita

2

del benessere” alla Gaps, la mancata restituzione dell’apparecchio (cui seguiva

3. Il difensore della Santini depositava una memoria difensiva con la quale
chiedeva l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, evidenziando la assenza di fatti
di rilevanza penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in considerazione del fatto che,
in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è consentito

1.2. Quanto al legittimo esercizio dei poteri di controllo esercitati dal Tribunale
nel giudizio di riesame del sequestro il collegio condivide la giurisprudenza della
Corte di legittimità secondo cui per quanto sia preclusa l’indagine sulla
fondatezza della pretesa punitiva, tuttavia, il Tribunale non è esonerato dal
verificare l’antigiuridicità del fatto, essendo invece tenuto a comparare questo,
nei suoi estremi essenziali, con l’ipotesi astratta che si assume violata,
conseguentemente disponendo la revoca della misura in ipotesi di non
corrispondenza “prima facie” (Cass. Sez. 6, n. 581 del 26/02/1993, Rv. 193697)
Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba
tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, tuttavia,
accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;
pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente
la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero,
in quanto il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare le
concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti
dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato
prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Cass., sez.
5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260921; Cass. sez. 4, n. 10979 del
29/01/2007, Rv. 236193; Cass. sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Rv. 241632;
Cass. Sez. 3, n.26197 del 05/05/2010, Rv. 247694).
Nel caso di specie il Tribunale ha esercitato i suoi poteri di controllo nel pieno
rispetto dei parametri di legge e delle linee ermeneutiche indicate dalla Corte di
Cassazione,

rilevando come dagli elementi raccolti non emergesse alcuna

condotta penalmente rilevante,

con specifico riguardo alla esistenza

dell’elemento soggettivo. Si tratta di una valutazione coerente con le emergenze
procedimentali, indicative di una possibile confusione tra macchinari simili
consegnati per la riparazione nello stesso periodo di tempo e della conseguente
assenza dell’elemento soggettivo, non suscettibile di censure in sede di
legittimità.
3

esclusivamente per violazione di legge.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, il giorno 21 novembre 2014

Il Presidente

L’estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA