Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49876 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 49876 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sull’istanza di LACI Paro, alias BERISIC Paro, alias LACI Perperim, nato a Lac
(Albania) il 13/05/1968, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data
24/06/2009 della Corte di Appello di Milano;
letta l’istanza ed esaminati gli atti;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Vincenzo
Geraci), che ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano quale giudice
dell’esecuzione.
Motivi della decisione

Data Udienza: 29/11/2013

1. All’esito di giudizio ordinario cumulativo (procedimento denominato “Notte
Fonda”) il Tribunale di Milano con sentenza contumaciale emessa il 6.7.2006 ha
condannato Paro Laci alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione oltre alla multa,
ritenendolo responsabile di due episodi di concorso in importazione, detenzione e
cessione pluriaggravate di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (capi 7 e 15
della rubrica) commessi a Milano nell’ultima parte del 1997.
Adita dal gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Milano con sentenza
contumaciale pronunciata il 24.6.2009 ha respinto l’appello del prevenuto e confermato
la sentenza di primo grado. Tale decisione di appello è divenuta irrevocabile e per
l’effetto il Procuratore Generale di Milano, competente ex artt. 655 e 665 co. 2 c.p.p. (la
sentenza della Corte ambrosiana ha parzialmente riformato nei confronti di coimputati
del Laci la sentenza di primo grado anche per motivi di merito), ha emesso il 9.4.2011
ordine di esecuzione della pena detentiva (art. 656 c.p.p.) a carico di Paro Berisic (così i

,

risultando identificato il condannato nei due giudizi di merito). Provvedimento
coercitivo eseguito con l’avvenuto arresto in Albania del Laci il 7.12.2012.
intitolato “istanza di incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. per la rimessione in termini ex art.
175 c.p.p.”, il difensore di Paro Laci ha rilevato che: a) questi è nato in Albania il
13.5.1968; b) il Paro Berisic attinto dall’ordine di carcerazione del p.m. risulta nato in
data 1.5.1964 nella ex Jugoslavia (Bosnia Erzegovina); c) nel corso delle indagini il
21.9.1997 (data del reato di cui al capo 7 della rubrica) la p.g. ha identificato tale
Perperim Laci nato in Albania il 5.5.1975; d) l’istante Paro Laci non avrebbe mai avuto
conoscenza del procedimento penale iscritto al n. 8240/97 N.R. Milano nei confronti di
Perperim Laci. Tutto ciò rilevato, il difensore ha posto in dubbio la corretta
individuazione, ai fini delle comunicazioni relative al procedimento, del soggetto
partecipante al giudizio e condannato (ove non la sua stessa identità fisica ex art. 667
c.p.p.) ed ha chiesto alla Corte di Appello: in primo luogo una pregiudiziale verifica del
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 670 c.p.p.; in secondo e subordinato luogo l’eventuale
restituzione in termini del Laci per partecipare all’udienza preliminare “ovvero” per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 24.6.2009.
3. Con ordinanza resa il 2.7.2013 la Corte di Appello di Milano ha disposto
trasmettersi gli atti relativi alla descritta istanza difensiva per quanto di competenza, ai
sensi dell’art. 175 co. 4 c.p.p., a questa Corte di Cassazione, quale giudice competente a
decidere sull’istanza restitutoria nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado
del 24.6.2009.
4. Erroneamente la Corte territoriale ha limitato l’apprezzamento della istanza del
Laci alla sola parte relativa all’invocata (eventuale e/o subordinata) restituzione nel
termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di merito di secondo
grado, non prendendo in esame l’assorbente pregiudiziale contestazione dello stesso
titolo esecutivo prefigurata dall’istanza, allorché -assumendo carattere di atto propulsivo
di un incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.)- adduce la non esecutività e, per ciò stesso,
l’erronea dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di appello (art. 650 co. 1 c.p.p.).
4.1. E’ di tutta evidenza che la richiesta di restituzione in termini, sulla quale nel

caso di specie sarebbe competente a decidere questo giudice di legittimità (art. 175 co. 4
c.p.p.), è logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo. In
vero la questione con cui si deduca la non esecutività di un provvedimento decisorio
definitivo (questione che per l’appunto l’art. 670 c.p.p. riconduce al “titolo esecutivo”)
presuppone patologie procedimentali afferenti al titolo (id est alla decisione) sotto il
profilo della sua mancanza o della sua (proprio a causa di tali patologie) non raggiunta
esecutività. Viceversa l’istituto della restituzione in termini, che inerisce alla perenzione
di un termine di decadenza non potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore,
presuppone la regolarità e la valida formazione del titolo esecutivo. Cioè la ritualità
dell’atto decisorio che ha determinato la decorrenza di quel medesimo termine non
rispettato (cfr.: Cass. Sez. 6, 21.9.2004 n. 41982, Fava, rv. 230220; Cass. Sez. 1, 31.1.2007 n.
7900, Speranza, rv. 236245).

2. Con atto in data 18.2.2013 diretto alla Corte di Appello di Milano, testualmente

4.2. E’ allora altrettanto evidente che il sindacato sulla valida formazione del titolo

esecutivo non può che esercitarsi attraverso il pregiudiziale strumento dell’incidente di ,,
afil
2

4.3. Da quanto esposto discende che l’istanza avanzata nell’interesse di Paro Laci
deve essere correttamente qualificata (art. 568 co. 5 c.p.p.) come istanza propositiva di un
incidente di esecuzione con subordinata ed eventuale richiesta di restituzione nel
termine di impugnazione. Di conseguenza i relativi atti vanno rimessi alla Corte di
Appello di Milano, giudice dell’esecuzione, per quanto di competenza ai sensi dell’art.
670 co. 3 c.p.p.
P. Q. M.
Qualificata l’istanza come incidente di esecuzione, dispone la restituzione degli
atti alla Corte di Appello di Milano.
Roma, 29 novembre 2013

esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. c.p.p. Con la coerente conseguenza, prevista
dall’art. 670 co. 3 c.p.p., che -nel caso in cui la richiesta di restituzione in termini sia
proposta al competente giudice dell’esecuzione in uno alla richiesta di verifica della
validità del titolo esecutivo (come è avvenuto nel caso del Paro Laci)- debba essere lo
stesso giudice dell’esecuzione, una volta esperito l’accertamento sulla regolarità del titolo
esecutivo (nella specie le due sentenze contumaciali di merito), a decidere sulla
concessione o meno della restituzione nei termini processuali ex art. 175 c.p.p. Nel senso,
in altre parole, che dovrà il giudice dell’esecuzione, investito sia da incidente volto ad
ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza ex art. 670 co. 1 c.p.p., sia da
richiesta di reintegrazione nel termine per impugnare, decidere su quest’ultima istanza
soltanto ove non debba dichiarare la non esecutività del provvedimento decisorio
contestato. Nel caso contrario, infatti, l’interesse alla restituzione in termini rimarrebbe
assorbito nella declaratoria di non esecutività, necessariamente implicante la nuova
decorrenza del termine per impugnare (cfr. da ultimo, ex plurimis: Cass. Sez. 1, 20.4.2010
n. 16645, Tripodi, rv. 247561; Cass. Sez. 4, 26.10.2011 n. 39766, Franzè, rv. 251927; Cass.
Sez. 3, 5.3.2013 n. 17612, Lamcjam rv. 255290).

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