Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49875 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49875 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BILACAJ SAIMIR N. IL 01/10/1985
avverso l’ordinanza n. 911/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
letg/sentite le conclusioni del PG Dott. tki_
ItcmiA0

Udit i di nsor Avv.;

Data Udienza: 20/11/2013


‘ Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Bilacaj Saimir ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Milano in
sede di appello aveva confermato l’ordinanza della Corte di
Appello, che gli aveva negato la sostituzione della custodia in
carcere con gli arresti domiciliari in riferimento a vari episodi

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento
dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia la violazione
della legge processuale in riferimento alla valutazione delle
esigenze cautelari e censura l’errore del giudice del gravame, il
quale nell’affermare la irrilevanza ai fini cautelari della
circostanza che il passaggio in giudicato della condanna
consentirebbe di accedere a misure alternative alla detenzione
domiciliare, non aveva tenuto conto del parallelismo esistente
tra regime cautelare e regime esecutivo definitivo, nei quali,
pur in presenza di due momenti distinti sul piano processuale
in entrambi i casi veniva ad incidere la medesima posizione
soggettiva del cautelato, onde nel bilanciamento tra la natura di
extrema ratio della sanzione detentiva e le esigenze di tutela
sociale, si imponeva una valutazione che tenesse conto della sub
valenza delle seconde rispetto alle prime. Nel caso in esame tale
valutazione era mancata così come era mancata l’osservanza delle
disposizioni di cui al recentissimo D.L. n.153/2013 sul
sovraffollamento delle carceri.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Corretto e in linea con la consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia si ravvisa l’iter argomentativo seguito
dal Tribunale, nell’escludere ogni rilevanza al tempo trascorso
dall’imputato in custodia cautelare, tenuto conto della gravità
del fatto, dell’entità della pena inflitta e del rischio di

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di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

ricaduta nel reato, così come ampiamente condivisibile si ravvisa
il non avere tenuto conto della circostanza che, una volta
passata in giudicato la condanna, il prevenuto potrebbe usufruire
della detenzione domiciliare, evento quest’ultimo futuro e
incerto.
Insostenibile è poi la tesi prospetta dalla difesa della
esistenza di un parallelismo tra regime cautelare e regime

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.

P.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
fa ore della cassa delle ammende
-c- 2e

Così deciso in Roma 20/11/201
Il Co s’liere est.

l Presidente

esecutivo, diversi essendo gli scopi e le ragioni dei due regimi.

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