Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49874 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49874 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURIANO FRANCESCO N. IL 04/10/1984
COPPOLINO PIETRO N. IL 08/12/1983
PAONE EUGENIO N. IL 17/05/1969
PARISI DOMENICO N. IL 25/07/1988
avverso l’ordinanza n. 878/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
08/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
LETTA
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 20/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 8.7.2013 il Tribunale del riesame di Messina – a
seguito di ricorso proposto nell’interesse di TURIANO Francesco,
COPPOLINO Pietro, PAONE Eugenio e PARISI Domenico avverso la

emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina il 24.6.2013 – in parziale
riforma della predetta ordinanza confermava la sussistenza della gravità
indiziaria a carico dei predetti indagati in ordine al reato di cui all’art. 74
co. 1,2, e 4 DPR n. 309/90 ( capo 1) e di cui all’art. 110 c.p./ 73 DPR
309/90 ( capo 4), quest’ultimo escluso per il COPPOLINO; confermava
l’ordinanza nei confronti del TURIANO, inoltre, in relazione al reato di cui
agli artt. 110 c.p./73 DPR n. 309/90 ( capo 3).
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione a mezzo del
difensore i predetti indagati deducendo:
2.1.

Con primo motivo, in ordine al capo 4) ascritto a PARISI, TURIANO
e PAONE, violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. e
73 DPR n. 309/90 non potendosi intendere come individualizzanti a
carico del TURIANO e del PARIS’, rispetto alle propalazioni del CRUPI, né
il rinvenimento della intercapedine presso l’officina del CRUPI né il
rinvenimento della droga nel terreno sito in Messina. Ancora non
possono costituire tali riscontri a carico del TURIANO e del PAONE le
modalità di prelievo della droga e di consegna a PARISI; né, ancora, il
riferimento alla autovettura Volkswagen UP noleggiata dalla SURACE.
Infine, neanche il riscontro costituito dal percorso tenuto dalla vettura
HYUNDAY guidata dal CRUPI è suscettibile di assumere valore
individualizzante nei confronti del PARISI, di cui non v’è traccia della
presenza nella predetta autovettura.

2.2.

Con secondo motivo, in ordine al capo 3) ascritto al TURIANO,
violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. e 73 DPR n.
309/90 non potendosi affermare che il contenuto captativo tra i coniugi
PAONE-BONASERA da solo possa fondare la gravità indiziaria a carico
del predetto ricorrente ascrivendogli la codetenzione dello stupefacente
sequestrato al PAONE.

2.3.

Con terzo motivo, in ordine al capo 1), violazione dell’art. 273 in
relazione all’art. 192 c.p.p. e 74 DPR n. 309/90 non potendosi fondare
l’ipotesi associativa sulla base di una scoordinata dedizione allo spaccio
1

ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere

di droga da parte del singolo e non del “gruppo”, Non potendo
soccorrere al riguardo né la conversazione captata presso CUTE’
Giuseppe, estraneo a contatti con gli attuali indagati, fuori dai contesto
temporale della provvisoria imputazione e difficilmente rapportabile al
caso di specie; né le propalazioni di altri dichiaranti, definite generiche e
non prive di incongruenze dallo stesso Tribunale.
Con riferimento alla partecipazione del PARISI, ribadita la sua

2.3.1.

contraddittoria la considerazione fondata sulla consegna dell’elenco del
materiale custodito dal CRUPI, con la non corrispondenza di detto
materiale alli elenco; mentre irrilevante sarebbe il rapporto di
frequentazione tra il PARIS’ ed il TURIANO, considerata anche l’assenza
di indicazioni a carico del ricorrente da parte degli altri dichiaranti.
2.3.2. Con riferimento a quella del COPPOLINO, nessun riscontro è
emerso alle dichiarazioni del CRUPI in assenza di captazioni che provino
contatti con gli indagati, né giustificandosi la natura illecita delle
frequentazioni con il TURIANO; risulterebbe generico il riferimento degli
altri dichiaranti alla partecipazione del COPPOLINO.
Con quarto motivo, in relazione al capo 1) ascritto al TURIANO, si

2.4.

deduce violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 74 co. 1 dpr n.
309/90 risultando apoditticamente affermato il ruolo di promotore del
ricorrente, non essendo a tal uopo sufficienti le captazioni tra il PAONE e
la moglie durante la detenzione del primo e risultando metodicamente
errato attribuire un ruolo organizzativo in base all’unico episodio
considerato.
Con quinto motivo è dedotta violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in

2.5.

relazione alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria non motivata
in relazione al complesso delle emergenze.
All’odierna udienza è stata depositata memoria difensiva

2.6.

nell’interesse di TURIANO Francesco che, richiamando i principi di
legittimità in tema di riscontri individualizzanti, censura il percorso
argomentativo al riguardo effettuato dalla ordinanza impugnata che
avrebbe

valorizzato emergenze non riconducibili a siffatti riscontri.

Censura, altresì, la sussistenza di elementi che possano univocamente
giustificare la affermata esistenza del sodalizio criminoso, come pure la
posizione apicale del ricorrente poggiata su generiche dichiarazioni dei
collaboratori.
3.
4.

I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo è inammissibile.
2

estraneità al trasporto di droga di cui al capo 4), risulterebbe

La ordinanza ha fondato il compendio indiziario in ordine al capo 4)

4.1.

sulle dichiarazioni del CRUPI che hanno consentito di rinvenire il
consistente quantitativo di stupefacente nel terreno da lui indicato
siccome destinato all’ occultamento della droga da parte del TURIANO,
dopo essere stata occultata per volontà del predetto dallo stesso CRUPI
presso la propria autofficina in una apposita intercapedine dopo averla
ricevuta dal PARISI. Dopo aver evidenziato la coincidenza del percorso

mattoni andati in frantumi con l’operazione di occultamento della droga
nell’intercapedine, il Tribunale ha ritenuto la esistenza di riscontri
individualizzanti a carico del PARIS’ e del TURIANO, in ragione della
individuazione della vettura utilizzata dal PARIS’ per il trasbordo,
noleggiata dalla SURACE la quale aveva lasciato alla ditta noleggiatrice
una utenza ripetutamente contattata da quelle del PARISI e del
TURIANO, risultando la donna stessa in contatto confidenziale con
entrambi anche durante una perquisizione nonché proprietaria
dell’immobile presso il quale risultava operare l’impresa che aveva
assunto alle sue dipendenze lo stesso TURIANO in pendenza degli arresti
domiciliari. Quanto al PAONE, dal quale il CRUPI riferisce aver avuto la
partita di droga, l’ordinanza valorizza, nell’ambito del congruente
contesto temporale, le captazioni in carcere dopo il suo arresto
nell’ambito delle quali il detenuto fa riferimento ad una già avvenuta
consegna al custode del gruppo.
Ritiene il Collegio che la censura glik volta ad una rivalutazione del

4.2.

compendio indiziario improponibile in questa sede in presenza di una
valutazione logica e priva di vizi che ha ritenuto riscontro
individualizzante a carico del PARISI e del TURIANO la riconducibilità a
entrambi della vettura utilizzata per il trasbordo dello stupefacente
originariamente consegnato al CRUPI per l’occultamento ed a carico del
PAONE la richiamata captazione.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
5.1.

L’ordinanza impugnata ha attribuito al TURIANO lo stupefacente
sequestrato al PAONE il 15.10.2012 rinviando alle conversazioni tenute
con la moglie e captate in carcere dopo quell’arresto, dalla valutazione
delle quali emerge con evidenza che il PAONE aveva detenuto lo
stupefacente, parte di una più cospicua partita che egli aveva trasferito,
nell’interesse di altri ( “Piero”,”Salvuccio” e “Nino”, quest’ultimo
referente principale del gruppo) dai quali si attendeva supporto in
relazione alla carcerazione ed ai quali voleva far sapere di non essersi

3

riferito dal CRUPI con quello registrato e la compatibilità del rumore di

appropriato di stupefacente e di denaro – cosa che invece era avvenuta
e per la quale era preoccupato. L’ordinanza, quindi, identifica il “Piero”
nel COPPOLINO Pietro ed il “Nino” nel TURIANO Francesco, noto come
“Nino Testa”, al quale i due coniugi devono dare conto di quanto
rinvenuto nell’abitazione del PAONE come in effetti avviene tramite
l’incontro avuto dalla stessa moglie del PAONE con il TURIANO presso
l’abitazione di coloro ( SILIPIGNI-MATTURRO) che avevano assunto

5.2.

Ritiene il Collegio che la doglianza difensiva al riguardo si risolvtin
una generica incursione nel merito valutativo in presenza di una
valutazione che in assenza di vizi logici e giuridici ascrive al TURIANO attraverso le indicazioni provenienti dal PAONE – lo stupefacente che lo
stesso PAONE mostra di aver custodito nell’interesse altrui, che
determina a rendicontare le vicissitudini allo stesso TURIANO il quale,
d’altra parte, si occupa di remunerare i difensori del predetto arrestato.

6. Il terzo motivo è inammissibile.
6.1.

Per la configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al
narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a)
l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati
consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati
in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di
beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con
l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il
piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto
individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che
integri un contributo alla stabilità dell’unione

illecita. (Sez.

1,

Sentenza n. 10758 del 18/02/2009 Rv. 242897 Imputato: Urlo).
6.2. L’ordinanza ha desunto l’esistenza del contesto associativo descritto
dal CRUPI sulla base del riscontro fornito dalle investigazioni in ordine
alla esistenza di una organizzazione di mezzi e di persone diretta al
perseguimento dell’illecito fine comune. Sono documentati i frequenti
contatti tra i sodali, la programmazione in ordine alle modalità di
rifornimento e trasferimento della droga, l’individuazione di una base
logistica per la custodia, la divisione di compiti tra gli associati. A tal fine
è valorizzata l’emergenza relativa ai singoli episodi – segnatamente
quello di cui al capo 4) appena esaminato – oltre alle captazioni di cui è
protagonista il PAONE e anche quelle svolte in altro procedimento
attraverso le quali dalle parole di componenti di organizzazione avversa
si comprende il riferimento alla organizzazione facente capo al TURIANO.
4

quest’ultimo, agli arresti domiciliari.

E , ancora, ricevono riscontro le attività svolte dal CRUPI in materia di
custodia di armi per conto del gruppo attraverso l’episodio della grave
lesione ad un occhio patita dal TURIANO nel capodanno 2012 e
l’attentato ai danni di un militare dei CC confessato al CRUPI dal
COPPOLINO. Infine, sono considerate le dichiarazioni rese in altri
procedimenti da altri soggetti (BALSAMA’, BURRASCANO, SQUILLACI)
che concordemente attribuiscono al TURIANO il ruolo apicale nell’ambito

6.3. Anche per questo aspetto ritiene il Collegio che la doglianza difensiva
sia prospettata al di fuori dei casi consentiti in presenza di una
motivazione che – ponendosi nell’alveo di legittimità richiamato logicamente ricostruisce il contesto organizzativo raccontato dal CRUPI
sulla base di un riscontrato stabile rapporto fiduciario e la configurazione
di ruoli e mansioni tra i sodali evinto sintomaticamente anche dalle
specifiche emergenze provenienti dai singoli episodi, sintomatiche di
siffatte connotazioni organizzative, oltreché dalle captazioni la cui
valutazione è priva di vizi censurabili in questa sede.
7. Il quarto motivo è inammissibile.
7.1.

Al TURIANO è riconosciuto il ruolo apicale nell’ambito del gruppo,
spettandogli le scelte organizzative e gestorie, in ordine alle quali risulta
vieppiù sintomatico l’obbligo di rendicontazione da parte dei sodali.
Tanto emerge dalle dichiarazioni del CRUPI che ascrive le partite di armi
e droga al TURIANO, riscontrate dalle captazioni nell’ambito delle quali il
predetto ricorrente è indicato come il soggetto al quale si deve dare
conto delle vicissitudini occorse ai sodali in relazione alle partite di
droga, nonché quelle dalle quali si desume l’apprestamento dei mezzi
imposto dallo stesso TURIANO a terzi.

7.2.

La motivazione appena ricordata, a giudizio del Collegio, si sottrae a
censure di legittimità individuando in modo logico il ruolo apicale del
TURIANO in ragione del suo preponderante ruolo di referente del
gruppo.

7.3.

Quanto al ruolo partecipativo del PARISI, esso è logicamente
desunto dalle dichiarazioni del CRUPI che ne individua il ruolo di
consegnatario e trasportatore delle partite di droga , avendogli
consegnato all’uopo anche l’elenco del materiale lasciato in custodia,
risultando a tal fine sintomatico il suo coinvolgimento nella vicenda sub
4), già esaminate nonché, nello stesso senso della cointeressenza con il
TURIANO, quanto emerge in ordine alla consegna compulsata dal

5

dell’illecita organizzazione, taluno indicando anche i collaboratori.

TURIANO di una autovettura allo stesso PARISI, che sarà sorpreso a
bordo con una consistente somma di denaro.
Quanto al COPPOLINO, la sua intraneità al gruppo è parimenti

7.4.

giustificata – senza alcun vizio – sulla base delle indicazioni fornite dal
CRUPI che lo indica come «braccio destro» del TURIANO e
consegnatario in suo nome della droga allo stesso CRUPI; tali accuse
trovano riscontro sia nelle intercettazioni che lo individuano nel “Piero”

trovati a casa di questi, e , quindi, partecipe dell’incontro chiarificatore
con lo stesso TURIANO; sia nelle propalazioni dello Squillaci che lo indica
quale collaboratore del TURIANO.
8.
8.1.

Il quinto motivo è inammissibile.
Il motivo è genericamente prospettato rispetto ad una motivazione
che, dando conto dello spessore delle esigenze in capo ai ricorrenti, in
presenza di una presunzione relativa di adeguatezza ex art. 275 co. III
c.p.p. correlata all’ipotesi associativa, giustifica la proporzionalità ed
adeguatezza della massima misura applicata considerando l’inidoneità di
una misura autocustodiale in rapporto alle circostanze delle condotte ed
ai legami che esse hanno manifestato.

9. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e , ciascuno , della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
10. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ex art. 94 co. 1 ter disp.
att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 20.11.2013.

al quale la moglie del PAONE deve riferire sullo stupefacente e sui soldi

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