Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49872 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49872 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRESCIA
nei confronti di:
POPA BARDHOK N. IL 11/02/1984
DODA ANGJELIN N. IL 21/08/1991
avverso l’ordinanza n. 324/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t vt e.D U IST:n Eitk
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Uditi difensor Avv.;

/1

Data Udienza: 20/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 2.7.2013 il Tribunale del riesame di Brescia – a
seguito di annullamento con rinvio della ordinanza emessa il 18.9.2012
con la quale era dichiarata l’inefficacia e la nullità della ordinanza di
custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo il 3.9.2012

nuovamente dichiarato l’inefficacia di detta ordinanza in relazione ai capi
B),C) e D), mentre l’ha annullata – in relazione al capo E) – per difetto
di esigenze cautelari.
2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia deducendo:

2.1.violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art.309
co. 5 e 291 c.p.p. in quanto, pur riconoscendosi il vizio genetico per
l’omessa tempestiva trasmissione degli atti necessari ai fini del decidere,
non ha esercitato il potere-dovere di acquisizione che gli incombeva,
considerando che gli atti gli erano comunque pervenuti dalla cassazione
a seguito della decisione sul ricorso, disponendone al momento della
decisione.
2.2. violazione dell’art. 627 co. 3 c.p.p. avendo la cassazione accertato che il
Tribunale aveva la disponibilità degli atti.
2.3.violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. avendo illogicamente escluso la
sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al capo E), isolatamente
considerato rispetto alle coeve altre violazioni.
3.

Il ricorso è fondato.

4.

Prevale ed è assorbente, rispetto al primo, la considerazione del secondo
motivo.

4.1.Anche in materia di giudizio cautelare (nella specie, personale), come
nel giudizio di merito, il giudice del rinvio è vincolato al principio di
diritto affermato dalla Corte di cassazione e deve limitarsi, nell’indagine
che gli è devoluta, ad esaminare il “punto” della decisione oggetto di
annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità non
riscontrati dalla Corte, salva la sopravvenienza di nuovi elementi di
fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti

(Sez.

2,

Sentenza n. 15757 del 01/04/2011 Rv. 249939 Imputato: Crea), purché
relativa ai peculiari profili della gravità indiziaria e delle esigenze
cautela ri.

1

nei confronti di POPA Bardhok e DODA Angidin per furto ed altro – ha

4.2.Con riferimento ai capi B), C) e D) la sentenza rescindente con il suo
primo principio di diritto – accogliendo la corrispondente doglianza del
ricorrente pubblico ministero – ha affermato la tempestiva trasmissione
degli atti al Tribunale, annullando con rinvio <

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