Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49871 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49871 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE JESUS ANA TAPIA KIRSY N. IL 04/12/1979
DIAZ MENDEZ LUIS ALBERTO N. IL 08/08/1971
avverso l’ordinanza n. 31/2013 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
leSte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dif nsor Avv.;

Data Udienza: 20/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 21/3/2013 il Tribunale del Riesame di
Sassari, adito dal P.M. presso il Tribunale di Tempio Pausania,
in riforma dell’ordinanza del G.I.P. di quel Tribunale, disponeva
nei confronti di Diaz Mendez Luis Alberto, De Jesus Tapia Ana
Korsy e altri la misura cautelate della custodia in carcere,

Fondava il Tribunale il giudizio di gravità del quadro indiziario
sull’esito delle disposte intercettazioni telefoniche e sulle
dichiarazioni accusatorie dei vari acquirente, nonché il giudizio
di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata sulla
posizione verticistica dell’organizzazione ricoperta dal primo e
al ruolo di supporto ricoperto dalla seconda e dai suoi rapporti
sentimentali con il primo.

Contro tale decisione ricorrono entrambi gli indagati.
In difesa del primo con il primo motivo si denuncia la violazione
della legge processuale in riferimento alla mancata indicazione
nella ordinanza impugnata delle precise generalità dell’indagato,
nella mancata descrizione del fatto e del tempo del commesso
delitto, nonché dei capi di provvisoria imputazione; con il
secondo motivo si denuncia l’assenza di motivazione in ordine
alle esigenze cautelari.
In difesa della seconda con il primo motivo si denuncia la
violazione di legge in riferimento all’omessa notifica del
decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore di
fiducia nella persona dell’avv. Antonello Desini, nominato
all’atto della perquisizione domiciliare e del sequestro del
danaro, in data quindi precedente alla richiesta del custodia
cautelare del P.M.; con il secondo motivo lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del
quadro cautelare, che non teneva conto dell’interruzione del suo

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negata dal G.I.P. in ordine a vari episodi di cessioni cocaina.

rapporto sentimentale con il Diaz Mendez, dal quale era stata
plagiata, avvenuta fin dalla data della perquisizione, della sua
attività lavorativa, all’esito della quale aveva percepito una
somma di C 4.800,00, che giustificava il possesso del danaro,
sequestrato e delle altre circostanze di fatto a lei favorevoli,
che dovevano indurre all’applicazione quanto meno di una misura
cautelare meno afflittiva, come era avvenuto per altri
coindagati.

Il ricorso del Diaz Mendez è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ricorda il collegio che il coordinamento tra il disposto
dell’art.292/2 lett.c e cbis) cpp e quello dell’art.309/9 cpp va
stabilito nel senso che al Tribunale del riesame deve essere
riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla
vicenda “de libertate”, onde allo stesso non è demandata tanto la
valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione
della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione
del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la
necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di
nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata ad
“extrema ratio” delle determinazioni adottabili. Tale nullità
invero può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale
sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero ove, pur
esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile,
onde non sia possibile, interpretando e calutando l’intero
contesto, individuare le sigenze cautelari, il cui
soddisfacimento si persegue

(Cass.Sez,VI 10/1-25/1/2000 n.52

Rv.215433).
Il che non è nel caso in esame, in cui l’omessa indicazione delle
generalità dell’indagato sono rilevabili aliunde nel
provvedimento impugnato, l’accusa di plurime cessioni di cocaina
è ampiamente illustrata nel contesto del provvedimento mewedesimo
e le esigenze cautelari sono puntualmente enunciate e
giustificate.

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Il secondo motivo difetta di specificità, laddove non indica le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono e
non si confronta con l’ampia motivazione resa sul punto nel
provvedimento impugnato.

Alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore

art.616 cpp, di C 1.000,00, mandando alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art.28 reg.esec.cpp.

E’ fondato il primo motivo del ricorso della De Jesus Tapia, che
assorbe anche il secondo.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge evidente la
nomina del difensore fiduciario nella persona dell’avv.Antonello
Desini in epoca antecedente alla richiesta della misura
cautelare, onde l’omesso avviso al predetto dell’udienza camerale
ha integrato una nullità assoluta che travolge l’ordinanza
impugnata.
Di conseguenza la stessa va annullata nei confronti della
predetta ricorrente e gli atti vanno rinviati al Tribunale
medesimo per nuovo esame.

Annulla nei confronti di De Jesus Tapia Ana Kirsy l’ordinanza
impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
Dichiara inammissibile il ricorso di Diaz Mendez Luis Alberto,
che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, e manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 Reg.Esec.cpp..
Così deciso in Roma 20/11/2013
Il C

liere est.

della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex

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