Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49870 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49870 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOLA
nei confronti di:
CASTALDO ANTONIO N. IL 04/07/1977
avverso la sentenza n. 661/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
(
GRAMENDOLA;
14g/sentite le conclusioni del PG Dott. OLCAC. 2.12)&(_12A,C p/i, A

C49vUt N/ tt0

Uditi difensor Avv.;

V-À4fAMALCA

Data Udienza: 20/11/2013

s

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia
ricorre per cassazione contro la sentenza la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale in sede aveva
dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ai
sensi degli artt.425-129 cpp. nei confronti di Castaldo Antonio

qualità di custode dell’autovettura Fiat Punto tg.AR 772 CM,
sottoposta a sequestro amministrativo, agevolato per colpa la
sottrazione, parcheggiandola sulla pubblica via.

A sostegno della richiesta di annullamento l’organo requirente
denuncia la violazione dell’art.43 cp. e il vizio di motivazione,
censurando l’errore del giudice a quo nell’escludere il profilo
omissivo sul rilievo che il deposito sulla pubblica via non fosse
idoneo ad integrarlo in forza della previsione legislativa
dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, senza tener
conto che nel verbale di affidamento in custodia ricorreva
l’obbligo di custodire il veicolo in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, e senza motivare in ordine alla violazione
dei doveri di custodia.

Il ricorso è fondato.
EO evidente l’errore del giudicante nell’invocare a sostegno
della ritenuta assenza di colpa la previsione da parte del
legislatore dell’aggravante della cd. esposizione alla pubblica
fede, proprio a rafforzamento di quanto ciò rappresenti oggetto
di giusto affidamento da parte del soggetto agente, senza però
considerare che l’obbligo di custodire il veicolo “in luogo non
soggetto a pubblico passaggio”, era espressamente prescritto nel
verbale di sequestro e di affidamento in custodia, e che proprio
l’inosservanza di tale specifico obbligo aveva agevolato la
sottrazione del veicolo da parte di terzi rimasti ignoti.

2

in ordine al reato di cui all’art.335 cp., per avere nella sua

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnato e il
rinvio al medesimo Tribunale di Nola, che nel demandato nuovo
giudizio, pur nella ovvia autonomia della valutazione del fatto,

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola per
nuovo giudizio.
Così deciso in Roma 20/11/2013
sigliere est.

Presidente

provveda ad eliminare la evidenziata incongruenza motivazionale.

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