Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49866 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49866 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Bashi Ergys, nato a Scutari (Albania) il 17/09/1983

avverso la sentenza del 22/03/2012 della Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammisibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona riformava
parzialmente, riducendo la pena finale, e confermava nel resto la pronuncia di
primo grado con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della
stessa città aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, Ergys Bashi in
relazione al delitto di cui al citato art. 73 d.P.R., per avere detenuto a fine di

Data Udienza: 06/12/2013

cessione a terzi n. 4 involucri contenenti complessivi gr. 206,20 di sostanza
stupefacente del tipo cocaina.
Rilevava, tuttavia, la Corte come l’imputato non fosse meritevole del
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 del citato art. 73,
né potesse beneficiare della sospensione condizionale della esecuzione della pena
perché gravato da altro precedente penale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Bashi, con atto sottoscritto dal

sentenza, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’adesione del
patrocinatore alle astensione dall’udienza proclamata dall’Organismo Unitario per
l’Avvocatura non costituisse un legittimo impedimento; ed il vizio di motivazione,
per avere la stessa Corte di merito ingiustificatamente negato all’imputato sia il
riconoscimento della sopra menzionata attenuante, benchè la condotta accertata
fosse stata occasionale ed il prevenuto avesse agito in stato di bisogno, che il
beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’imputato
risultasse incensurato, situazione questa che avrebbe pure giustificato una
ulteriore riduzione della pena, determinata in maniera eccessiva.

3. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Co ,te il principio
secondo il quale il disposto dell’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il
legittimo impedimento del difensore (compreso quello dovuto all’adesione dello
stesso all’astensione dalla udienze proclamata da un’associazione di categoria)
può costituire causa di rinvio dell’udienza, ad esclusione, però, di quelle
camerali, comprese quelle per le quali la presenza del difensore è necessaria,
trovando applicazione, in siffatte ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma 4,
cod. proc. pen. (così, in generale, Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani,
Rv. 234146; conf., con specifico riferimento al procedimento camerale del
giudizio abbreviato di appello, tra le tante, Sez. 1, n. 5722/13 del 20/12/2012,
Morano, Rv. 254807; Sez. 5, n. 36623 del 16/07/2010, Borra, Rv. 248435; Sez.
6, n. 34462 del 20/02/2007, De Martino, Rv. 237792; Sez. 5, n. 16555 del
06/04/2006, Verbi, Rv. 234450).
Alla stregua di tale principio corretta è stata la decisione della Corte di appello
di Ancona che ha ritenuto di procedere alla trattazione in camera di consiglio
dell’appello presentato dall’imputato avverso una sentenza di condanna in
abbreviato, benché il suo difensore di fiducia avesse comunicato di aver aderito
all’astensione dall’udienza proclamata dall’Organismo Unitario per l’Avvocatura.

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suo difensore avv. Marcellino Marcellini, il quale ha dedotto la nullità della

4. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Nella giurisprudenza di legittimità di è più volte sottolineato che, ai fini
della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a
valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia
quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), che quelli
che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze

escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di ‘lieve
entità’ (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc.
Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv.
248947; . 4, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Ancona ha fatto corretta applicazione
chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o
vizi di manifesta illogicità, dunque con argomenti non censurabili in questa sede,
come il consistente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, costituito
da oltre 200 grammi di cocaina con una elevata percentuale di principio attivo, e
le modalità della condotta, sintomatiche di un traffico di droga attuato all’interno
di ambienti malavitosi dediti allo spaccio, fossero elementi idonei ad escludere
che il fatto accertato potesse essere definito come di scarsa offensività o ridotto
allarme sociale (v. pag. 5 sent. impugn.).

4.2. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della quantificazione
della pena finale: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto di irrogare
all’imputato una pena rideterminata alla luce delle modifiche introdotte dalla
legge n. 49 del 2006, ferme restando le altre – peraltro molto benevolt, valutazioni già compiute dal giudice di prime cure, rispetto alle quali le doglianze
difensive sono state mosse con una certa genericità.
Ostativo al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della
pena è stato, infine, correttamente giudicato il fatto che l’imputato avesse
riportato già una condanna per altro reato, dato capace di escludere la possibilità

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stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente

di esprimere un giudizio prognostico favorevole circa la commissione in futuro di
altri illeciti.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 06/12/2013

dispositivo che segue.

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