Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49865 del 06/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49865 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE
SENTENZA
sul ricorso presentato da
Aidara Hassan, nato in Gabon il 04/03/1984
avverso la sentenza del 22/06/2012 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza limitatamente alla pena.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava
parzialmente, prosciogliendo l’imputato dal reato originariamente ascrittogli al
capo B) dell’imputazione ed escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11
bis
cod. pen. in relazione al reato del capo A), e rideterminando conseguentemente
la pena finale, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva
Data Udienza: 06/12/2013
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, Hassan Aidara in relazione al delitto
di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Torino, il 26/12/2009,
ceduto a tal Renato Mancusi gr. 0,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Rilevava la Corte come l’aggravante sopra considerata dovesse essere
eliminata in conseguenza della declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza
della Corte costituzionale n. 249 del 2010, e come la pena per il reato sub capo
b) dovesse essere rideterminata anche in considerazione delle già riconosciute
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’Aidara, con atto sottoscritto
personalmente, il quale ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte di
appello sostenuto erroneamente che le circostanze attenuanti generiche fossero
state già riconosciute, senza poi tenerne conto al momento della
rideterminazione della pena finale.
3. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza gravata emerge con chiarezza che la Corte
territoriale ha erroneamente ritenuto che il giudice di prime cure avesse già
concesso all’imputato Aidara le circostanze attenuanti generiche e, così, non si è
pronunciata sulla specifica doglianza contenuta nell’atto di appello con la quale la
difesa del prevenuto aveva sollecitato il riconoscimento di quelle circostanze,
invece negato dal primo giudice. Peraltro, dell’effetto di una riduzione di pena in
considerazione dell’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., la Corte di merito non
pare abbia tenuto conto al momento delle rideterminazione della pena finale da
infliggere all’imputato in relazione al reato ascrittogli al capo B), né del
riconoscimento della relativa circostanza vi è menzione nel dispositivo, che
contiene le statuizioni definitive e che, dunque, finisce per trovarsi in insanabile
contrasto con la parte motiva della medesima decisione.
La sentenza gravata deve essere, dunque, annullata limitatamente alla omessa
pronuncia sulla richiesta di applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., con rinvio, per
nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla limitatamente all’entità della pena la sentenza impugnata e rinvia, per
nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 06/12/2013
attenuanti generiche.