Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49864 del 28/10/2015


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 49864 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMERO ROBER ALVARADO N. IL 14/04/1977
avverso la sentenza n. 228/2013 GIUDICE DI PACE di MODENA, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ( t R,o Pk tJ e G tA,1 5
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.06.2013 il Giudice di Pace di Modena, a seguito di
presentazione immediata dell’imputato a giudizio da parte del pubblico ministero,
ha condannato Romero Rober Alvarado alla pena di C 3.500 di ammenda,
concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286
del 1998, consistito nel trattenimento illegale nel territorio dello Stato accertato
il 5.08.2011.
2.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, avv. Michele Corradi,

D.Lgs. n. 274 del 2000, 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen., lamentando
l’inosservanza dei termini di presentazione immediata a giudizio dell’imputato,
tempestivamente eccepita alla prima udienza del 19.02.2013, per omesso
rispetto del termine perentorio di 15 giorni da parte del pubblico ministero, che
aveva autorizzato la presentazione il 27.10.2011; come secondo motivo di
doglianza, deduce violazione dell’art. 20 comma 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 per
indeterminatezza del capo d’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo.
2. Dall’esame del fascicolo processuale, al quale questa Corte è legittimata ad
accedere allorché la violazione di legge dedotta nel ricorso si risolva in un error
in procedendo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. (essendo in
tal caso la Corte di cassazione giudice del fatto processuale: Sez. Un. n. 42792
del 31/10/2001, Rv. 220092; Sez. 1 n. 8521 del 9/01/2013, Rv. 255304), risulta
che l’esercizio dell’azione penale nei confronti del Romero è avvenuto nelle forme
della presentazione immediata a giudizio dell’imputato davanti al giudice di pace
disciplinate dall’art. 20-bis del D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevedono – al
comma 3 – che il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria,
autorizzi “la presentazione immediata nei quindici giorni successivi”.
Nel caso di specie, il termine di quindici giorni non è stato osservato, né con
riguardo alla data di accertamento del reato (5.08.2011), rispetto alla quale
l’autorizzazione del pubblico ministero, rilasciata il 27.10.2011, è successiva di
oltre due mesi e mezzo, né con riguardo alla data dell’udienza, fissata il
19.02.2013 a una distanza di oltre un anno e tre mesi, così da vanificare del
tutto il requisito della “immediatezza”, che giustifica – in presenza dei
presupposti della flagranza di reato o dell’evidenza della prova – la compressione
delle garanzie difensive derivante dalla mancata previsione di un termine
dilatorio per la notificazione della richiesta e dell’autorizzazione all’imputato, al
quale compete soltanto la facoltà di chiedere (ex art. 32-bis comma 5 D.Lgs. n.
274 del 2000) un termine per preparare la difesa non superiore a sette giorni, e G r)
1

deducendo come primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 20 bis

al suo difensore.
Questa Corte ha affermato, e ribadito anche di recente, il principio, che deve
essere confermato, per cui fa deroga consentita dall’art. 20-bis D.Lgs. n. 274 del
2000 alle modalità ordinarie di citazione a giudizio dell’imputato da parte del
pubblico ministero previste dal precedente art. 20, secondo moduli procedurali
che ricalcano – nei presupposti e nelle forme – il modello del giudizio direttissimo,
esige il rispetto del termine ristretto di presentazione del prevenuto dinanzi al
giudice di pace, funzionale ad assicurare la ratio legis di celebrare in tempi

clandestina, al quale sono destinati a conseguire i provvedimenti di competenza
dell’autorità amministrativa sulla sorte dello straniero che abbia fatto ingresso o
si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato; solo in tal caso, infatti,
deve ritenersi legittima la drastica riduzione dei termini per la difesa e la diversa
disciplina dei tempi e modi di introduzione e deduzione della prova stabilita dai
commi 2 e 3 dell’art. 32-bis D.Lgs. n. 274 del 2000, che non troverebbero
altrimenti alcuna ragionevole giustificazione (Sez. 1 n. 30504 del 15/06/2010,
Rv. 248476 in motivazione; Sez. 1 n. 25815 del 12/05/2015, Rv. 263959).
3. La natura tassativa, che si ricava dal sistema, del termine di quindici giorni
per la presentazione immediata dell’imputato a giudizio comporta che la sua
inosservanza, tempestivamente eccepita dal difensore davanti al giudice di pace
alla prima udienza del 19.02.2013 e riproposta nel ricorso, produca una nullità
che si ripercuote sulla sentenza pronunciata all’esito del giudizio celebrato in
violazione delle ordinarie garanzie difensive, sentenza che deve perciò essere
annullata senza rinvio.
Gli atti devono dì conseguenza essere restituiti al pubblico ministero perché
proceda nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/10/2015

brevissimi il giudizio finalizzato all’accertamento del reato di immigrazione

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