Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49863 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49863 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFANELLI GIUSEPPE N. IL 21/03/1952
avverso la sentenza n. 2501/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
13/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENpOl tA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A/L
che ha concluso per ,A /1,t5Qiì f_O (44

Udito, per la arte civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 20/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Stefanelli Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha
confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede, che lo
aveva dichiarato colpevole del reato di millantato credito
aggravato ex artt.61 n.9 e 346/2 cp., così riqualificato il

di giustizia.

Si contestava all’imputato nella sua qualità di “cantoniere
sorvegliante” alle dipendenze della Provincia di Bari, abusando
della sua qualifica, indotto Lavecchia Filippo a consegnargli tre
buste, contenenti generi alimentari, a suo dire destinati ad
alcuni suoi colleghi, i quali giorni prima avevano notato un
deposito abusivo di sabbia ad uso edile presso il cancello
d’ingresso della proprietà Lavecchia ed elevato contravvenzione,
come contropartita per la eliminazione del verbale.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo
difensore, il quale ne chiede l’annullamento, articolando vari
motivi.
Con il primo motivo denuncia la inosservanza o erronea
applicazione della legge processuale in riferimento alla
inutilizzabilità della conversazione intercorsa tra l’imputato e
la parte offesa, riportate nella relazione di servizio,
trattandosi di registrazione fonografica, realizzata occultamente
da appartenenti alla polizia giudiziaria senza alcuna
autorizzazione del giudice.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in
riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della
parte offesa e alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni
dell’imputato e degli altri testi a discarico.

2

fatto, contestato ex artt.61 n.9-317 cp., e condannato alla pena

Con il terzo motivo la assenza di motivazione sui punti oggetto
di specifici motivi di appello, quali l’attendibilità delle
dichiarazioni accusatorie della parte offesa e la deposizione a
discarico del teste Ciccolella Saverio, del tutti ignorati dal
giudice del gravame.
Con il quarto motivo eccepisce la violazione della norma
incriminatrice, sostenendo che mancava la prova della vanteria e

Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla determinazione della pena, al
diniego delle generiche e alla mancata declaratoria di
prescrizione del reato.

Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata è la censura di cui al primo motivo.
A sostegno della prova dell’elemento oggettivo del reato i
giudici del merito hanno valorizzato, non già la registrazione
fonografica della conversazione intercorsa tra l’imputato e la
parte offesa, bensì la relazione di servizio dei carabinieri,
che, allertati dal Lavecchia e appostati ad una decina di metri
dal luogo dell’incontro, poterono percepire in maniera chiara e
senza possibilità di equivoci lo scambio di battute tra i due e
riportarlo nel verbale.
Le censure di cui agli altri motivi esulano dal catalogo dei casi
di ricorso, disciplinati dall’art.606/1 cpp., profilandosi come
doglianze non consentite ai sensi del co.3 ° cit.art., volte, come
esse appaiono, a introdurre come “thema decidendum” una
rivisitazione del “meritum causae”, preclusa, come tale in sede
di scrutinio di legittimità.
In realtà nel caso in esame la corte territoriale ha dato conto
con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni
della conferma del giudizio di colpevolezza„ enunciando
analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti
e rilevanti a tal fine ed in particolare, valorizzando le
dichiarazioni accusatorie della parte offesa, motivatamente

3

della condotta millantatoria.

ritenute attendibili, e, come già si è detto, il dialogo
intercorso tra l’imputato e il Lavecchia, dal quale emergeva
evidente la prova sia dell’infrazione posta in essere da
quest’ultimo e della contravvenzione elevata nei suoi confronti,
sia della vanteria manifestata dallo Stefanelli sulla possibilità
di eliminare il verbale, in linea con i principi affermati dalla
giurisprudenza di questa Corte in materia, sia infine della

Non ha mancato poi il giudice del gravame di motivare sulla
congruità del trattamento sanzionatorio e sulla correttezza del
giudizio di sola equivalenza tra le concesse generiche e
l’aggravante ex art.346/2 cp.
Quanto infine alla dedotta prescrizione del reato, osserva il
collegio che alla data del 13/3/2012 della sentenza di secondo
grado non era ancora decorso il termine di cui al combinato
disposto degli artt.157-160-161 cp. come modificati dalla legge
n.251/2005, tenuto conto della sospensione del termine per il
periodo dal 14/11/2011 al 13/3/2012.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in R ma 20/11/2013
Il C

l

e es

I,.

residente
N

uLA.2\…

consegna dei generi alimentari pretesi come controprestazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA