Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49862 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49862 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBIDI BOUCHAIB N. IL 08/04/1985
avverso la sentenza n. 31/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
BOLOGNA, del 07/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pi EILo r pr E r p,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 14/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7.05.2014 la Corte d’assise d’appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza pronunciata il 30.07.2013 dal GIP del Tribunale di
Ferrara all’esito di giudizio abbreviato, concedeva ad Abbidi Bouchaib le
attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del numero delle persone e
riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni 16 di reclusione, confermando nel
resto le statuizioni di condanna per l’omicidio di Hamad Tarek, commesso in
concorso con altri soggetti (almeno 8-9) il 29.04.2012 in Ferrara, mediante la

armata eventuali reazioni della persona offesa o l’intervento in soccorso di altre
persone, e nel rafforzare così la volontà del gruppo che aveva assalito il Tarek
munito di armi bianche e varie altre armi improprie, infliggendo alla vittima
percosse e lesioni e trapassandole ripetutamente la coscia sinistra con una
sciabola maneggiata materialmente da Belbassi Ayoub.
La Corte territoriale dava atto di condividere le motivazioni, ritenute puntuali,
logiche e corrette, anche in diritto, della sentenza di primo grado, con riguardo
alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della responsabilità dell’imputato,
rispetto alle quali le censure dell’appellante non avevano apportato elementi di
novità rispetto a quelli già esaminati dal GIP.
In particolare, risultava dagli atti che la vittima era stata assalita e uccisa nella
tarda serata del 29.04.2012, all’esterno del baluardo san Pietro di Ferrara, da un
gruppo numeroso di marocchini armati di spranghe, bastoni di ferro, racchette
da sci, coltelli, catene, machete, bottiglie di vetro e di una sciabola, i quali
avevano infierito sul Tarek colpendolo ripetutamente fino a causarne la morte,
dovuta alla recisione della vena e dell’arteria femorale della gamba sinistra
verosimilmente a mezzo della sciabola; l’aggressione del Tarek era avvenuta
nell’ambito di una spedizione punitiva attuata in danno dei tunisini che
contendevano agli assalitori di nazionalità marocchina il controllo dello spaccio al
minuto di stupefacenti nella zona, e costituiva la rappresaglia di precedenti
aggressioni poste in essere in danno dei marocchini dal gruppo avverso di cui
facevano parte il Tarek e il fratello, culminate la sera precedente all’omicidio nel
ferimento del marocchino Mikdam Said e del nipote dello stesso (che
nell’occasione si trovavano insieme all’odierno imputato).
La Corte territoriale riteneva superflue le istanze di integrazione istruttoria
formulate dall’appellante, in quanto lo stato dei luoghi dove era avvenuto
l’omicidio era documentato sia fotograficamente che tramite i rilievi acquisiti agli
atti, mentre non risultava pertinente acquisire gli atti d’indagine esperiti nei
procedimenti separati a carico di altri coimputati; riteneva verificata
l’attendibilità del teste oculare dell’omicidio, Fadda, che aveva riferito elementi
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condotta consistita nel ferire la vittima, nel dissuadere con la propria presenza

evincibili anche aliunde e aveva reso dichiarazioni circostanziate, logiche e
disinteressate, confermate in molte parti da altre fonti testimoniali e dallo stesso
imputato; escludeva l’esistenza di preclusioni all’utilizzabilità delle dichiarazioni
del Fadda acquisite dal GIP ai sensi dell’art. 441 comma 5 del codice di rito, in
quanto l’assoluta necessità di risentire il teste era emersa solo a seguito
dell’esame del Bouiguila, che – contrariamente a quanto riferito dal Fadda aveva negato di aver visto l’imputato sulla scena dell’omicidio.
Gli elementi tratti dalle dichiarazioni del Fadda e dall’appartenenza dell’imputato

dello spaccio di stupefacenti, nonché dalla sua presenza, armato di una catena
per biciclette (che l’Abbidi era stato visto dal Fadda roteare minacciosamente), al
pari di altri connazionali, sul luogo dell’omicidio in concomitanza temporale alla
sua esecuzione, conducevano la Corte d’appello a ritenere provato che l’imputato
facesse parte del gruppo che aveva assalito e ucciso il Tarek; lo stesso Abbidi,
del resto, aveva ammesso di aver assistito all’aggressione della vittima e di
essersi fermato in loco dopo la sua uccisione.
La Corte territoriale riteneva perciò provato il concorso dell’imputato nell’omicidio
sulla scorta della sua consapevole partecipazione al raid punitivo, di concerto con
l’azione dei compartecipi – tutti muniti di armi, anche letali – finalizzata a colpire
contemporaneamente e in modo reiterato la vittima in più zone, anche vitali, del
corpo; valorizzava l’estrema violenza e brutalità del pestaggio, e la
determinazione che l’aveva caratterizzato, al fine di escludere che la pena inflitta
potesse essere contenuta nel minimo.
2. Ricorre per cassazione Abbidi Bouchaib, a mezzo del difensore, deducendo
cinque motivi di gravame.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione
all’art. 603, commi 1 e 3, cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, con
riguardo all’omessa rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale chiesta
dalla difesa.
Il ricorrente deduce l’importanza fondamentale delle istanze istruttorie volte a
chiarire lo stato dei luoghi, l’effettiva dinamica della vicenda, nonché la sua
compatibilità con le dichiarazioni dei testi, in particolare con quanto riferito nel
presente giudizio dal teste Fadda rispetto a quanto da lui dichiarato nei processi
a carico dei coindagati Abbouzi e Benabdennaby; rileva l’assenza di una
esauriente documentazione fotografica e di una planimetria specifica delle
distanze e posizioni reciproche dei soggetti coinvolti, in grado di consentire
un’esatta ricostruzione dei loro movimenti; sollecita l’accesso del giudice ai
luoghi per prenderne visione diretta e valutare ciò che il teste Fadda poteva aver
effettivamente visto dalle finestre della propria abitazione, al fine di vagliarne la

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a una delle due fazioni in lotta, essendo l’Abbidi ritenuto intraneo all’ambiente

credibilità; deduce l’assenza di sovrapponibilità delle diverse dichiarazioni rese
dal Fadda nei procedimenti a carico dei coindagati, tale da esigere un raffronto
tra le sue divergenti deposizioni.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione
agli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, con
riguardo alla mancata declaratoria della nullità dell’ordinanza in data 18.06.2013
con cui il GIP aveva disposto l’esame del teste Fadda Mike, deducendo la
inutilizzabilità della relativa testimonianza.
Il ricorrente censura la violazione del principio di parità tra accusa e difesa,

nonché l’incongruenza e l’abnormità della motivazione con cui il GIP, dopo aver
ammesso il giudizio abbreviato condizionato richiesto dall’imputato escludendo
l’esame del Fadda, perché ritenuto non necessario, ne aveva successivamente
disposto l’audizione su richiesta del pubblico ministero, all’esito dell’esame del
teste Bouiguila (che non aveva confermato la presenza dell’imputato, nonostante
la sua non comune prestanza fisica, sul luogo del delitto), e ciò benchè le
contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del Fadda emergessero ab origine dagli
atti processuali.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli
artt. 575 cod. pen. e 530, commi 1 e 2, cod.proc.pen., nonché vizio di
motivazione, con riguardo all’erronea dichiarazione di responsabilità
dell’imputato per il reato di omicidio contestato.
Il ricorrente lamenta l’omesso esame delle censure rivolte nei motivi d’appello
alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare
integralmente, per relationem, le argomentazioni del GIP; deduce la natura
meramente congetturale della circostanza, affermata dal giudice d’appello, che
l’imputato gravitasse nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti e facesse parte
della fazione in lotta col gruppo al quale apparteneva la vittima; rileva che il
contrasto tra i due gruppi di etnia diversa era stato originato da una rapina
commessa il 21.04.2012 da tre tunisini in danno del marocchino Mikdam Said;
deduce l’inattendibilità di quanto dichiarato da El Mokrami Atelm, coautore della
rapina, sull’intenzione manifestata dal coindagato Benabdennaby di uccidere i
tunisini che avesse incontrato; rileva la natura inaffidabile e contraddittoria delle
dichiarazioni del Fadda sulla presenza dell’imputato sulla scena del crimine,
insieme ad altri connazionali, prima, durante e dopo l’omicidio, frutto della
coniugazione di realtà e immaginazione e della capacità del teste di incrementare
i dettagli del proprio racconto col passare del tempo; evidenzia le discrasie tra
quanto dichiarato dal Fadda in sede di indagini e, dopo due anni, all’udienza del
21.06.2014, con particolare riguardo al momento in cui il teste aveva notato la
presenza dell’Abbidi, al numero di volte che l’aveva visto, a ciò che l’imputato

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stava facendo e all’abbigliamento che indossava; deduce la maggiore credibilità
della dichiarazione iniziale del teste di aver visto l’imputato in un’unica occasione
roteare la catena che impugnava; rileva l’impossibilità per il Fadda di vedere
dalla propria finestra l’Abbidi e ciò che questi stava facendo; deduce che il
possesso della catena da parte dell’imputato non era idoneo a dimostrare la sua
partecipazione consapevole e volontaria al raid punitivo e all’omicidio del Tarek,
trattandosi di condotta successiva all’omicidio e finalizzata a meri scopi difensivi;
contesta l’esclusione, irragionevole, dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. e

avrebbero potuto cagionare con un solo colpo la morte della vittima, se questa
fosse stata la loro intenzione, morte verificatasi invece a seguito di una lesione
cagionata in modo accidentale.
2.4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché vizio di
motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata; deduce l’assenza di
motivazione del giudizio di equivalenza operato dalla Corte territoriale e l’omessa
valutazione della regolare condotta processuale dell’imputato.
2.5. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché vizio di
motivazione, con riguardo alla misura eccessiva della pena base, a fronte del
limitatissimo contributo dell’imputato all’evento mortale e della marginalità della
sua condotta rispetto a quella dei correi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione.
2. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, costituendo ius
receptum nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte il principio per cui
nel giudizio abbreviato il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri
istruttori officiosi di cui all’art. 441 comma 5 cod.proc.pen. (rispetto ai quali non
è configurabile alcun diritto alla prova della parte che vi ha rinunciato mediante
la richiesta del rito alternativo, ma soltanto una mera facoltà sollecitatoria della
discrezionalità del giudice) non è sindacabile dal giudice di legittimità quando le
ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate
(Sez. 4 n. 38216 del 29/04/2009, Rv. 245290); il principio è stato ribadito anche
in riferimento al giudizio abbreviato d’appello (Sez. 2 n. 35987 del 17/06/2010,
Rv. 248181), al quale è estensibile, con gli stessi limiti, il potere di integrazione
probatoria attribuito al giudice di primo grado.
Tale principio deve essere coordinato con quello, altrettanto consolidato, per cui
la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio d’appello costituisce un’evenienza
eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità dei
mezzi di prova di cui sia stata sollecitata l’assunzione (Sez. 2 n. 41808 del
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deduce l’intento solo lesivo delle condotte dei coindagati, muniti di armi letali che

27/09/2013, Rv. 256968), con la conseguenza che il mancato accoglimento della
relativa richiesta da parte del giudice d’appello in tanto può essere censurato in
sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata l’oggettiva assoluta necessità
dell’incombente istruttorio, e dunque l’incongruità logica della motivazione in
forza della quale il giudice di merito abbia escluso l’impossibilità di decidere il
gravame allo stato degli atti.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha argomentato in modo puntuale ed
esaustivo le ragioni della ritenuta superfluità e inconferenza (a sovvertire l’esito

documentazione dello stato dei luoghi già risultante dalle fotografie e dai rilievi
presenti in atti, nonché di sentire persone che avevano già reso dichiarazioni o
che non erano comunque in grado di riferire elementi decisivi su circostanze
ritenute già acquisite aliunde; e la relativa valutazione, frutto di un motivato
apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, è stata
contestata dal ricorrente con argomentazioni che neppure si confrontano col
tema della decisività della prova e che si limitano a evocare, in definitiva, la
mera “utilità” dell’approfondimento istruttorio, così che non superano la soglia
dell’ammissibilità.
3. Il secondo motivo di ricorso è inficiato da un’evidente carenza di interesse,
che emerge dalla stessa rappresentazione delle ragioni della doglianza offerta dal
ricorrente, che la rende palesemente inammissibile alla stregua del combinato
disposto degli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) del codice di rito.
Il ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il GIP abbia disposto ed espletato
l’esame del teste Fadda, nell’esercizio dei suoi poteri ufficiosi ex art. 441 comma
5 cod.proc.pen., dopo aver assunto la deposizione del teste Bouiguila al quale
l’imputato aveva subordinato ex art. 438 comma 5 cod.proc.pen. l’accesso al rito
abbreviato, anziché accogliere l’istanza originaria della difesa (formulata
nell’ambito di altra richiesta ex art. 438 comma 5, evidentemente rinunciata) di
sentire fin dall’inizio il Fadda: al di là di un richiamo astratto e del tutto
inconferente all’esigenza di rispettare il principio di parità tra accusa e difesa
(basato sul dato che l’assunzione del teste Fadda era stata infine ammessa dal
GIP su sollecitazione del pubblico ministero), il ricorrente non indica quale
pregiudizio, tale da radicare un concreto interesse all’impugnazione, sarebbe
derivato dal fatto che l’esame del teste, comunque avvenuto in udienza nel
contraddittorio delle parti, fosse stato disposto dal giudice d’ufficio piuttosto che
in accoglimento dell’istanza dell’imputato, comunque interessato ad escuterlo.
In ogni caso, la decisione del GIP di esercitare, sul punto, i propri poteri officiosi
di integrazione istruttoria, riconosciuti dall’art. 441 comma 5 cod.proc.pen., non
è in alcun modo sindacabile, tanto meno in sede di legittimità (Sez. 6 n. 30590
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del giudizio di primo grado) delle richieste dell’appellante di acquisire ulteriore

del 16/06/2010, Rv. 248043), e dunque non può dar luogo ad alcuna nullità o
inutilizzabilità della prova così assunta, né – a fortiori – della sentenza che si
fondi (anche) su di essa, così che la doglianza risulta anche sotto tale profilo
manifestamente infondata, e perciò inammissibile.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve – essenzialmente nel sollecitare una rilettura e una rivalutazione in punto di fatto delle risultanze
istruttorie sulle quali la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione del
concorso (pieno) dell’imputato nell’omicidio di Tarek Hamad, che non può

Occorre ribadire ancora una volta l’orientamento giurisprudenziale costante e
consolidato

(ex plurimis,

Sez. 2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di

Domenica, in motivazione; Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011, imputato Borella, in
motivazione; Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109; Sez. Un. n. 47289
del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella), per cui il sindacato demandato alla Corte
di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito non può
concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio,
ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo,
senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali: la
funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare
l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere
il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli
elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della
logica e secondo linee argonnentative adeguate, che rendano giustificate, sul
piano della consequenzialità, le conclusioni tratte.
La Corte di cassazione è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge,
e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è
normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli
elementi di fatto che la Corte di merito ha posto a fondamento della decisione, o
all’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle
risultanze istruttorie, prospettati dal ricorrente come maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli adottati dal giudice di merito,
che trasformerebbero la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha dato autonomo conto, con ampia,
adeguata e coerente motivazione, che si salda a quella della decisione di primo
grado, concorrendo a formare con essa un unico corpo argomentativo (Sez. 3 n.
44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv.
236181), delle ragioni della ritenuta attendibilità del teste Fadda, sotto la cui
diretta percezione era caduta la condotta aggressiva dell’imputato, nonché della
puntuale convergenza delle complessive risultanze processuali ad individuare
6

trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

nell’Abbidi uno dei compartecipi della spedizione punitiva sfociata nell’omicidio di
Tarek Hamad, aggredito contemporaneamente e colpito ripetutamente in varie
parti del corpo (anche vitali) da una pluralità di assalitori armati di sciabola e di
altri oggetti contundenti o da taglio utilizzati come armi improprie (spranghe,
bastoni di ferro, racchette da sci, coltelli, catene, machete, bottiglie di vetro), in
occasione della quale l’imputato era stato visto impugnare e roteare a sua volta
una catena per bicicletta, secondo una circostanza non contestata in fatto
dall’Abbidi (che, nelle sue dichiarazioni, ne aveva allegato una mera finalità

Sulla scorta di tali elementi fattuali e dell’appartenenza dell’imputato a una delle
due fazioni (quella composta .da soggetti di nazionalità marocchina) che si
contendevano il controllo dello spaccio di stupefacenti nella zona delle sottomura
di Ferrara, nella quale si inserisce l’episodio delittuoso, costituente la ritorsione di
un’analoga aggressione posta in essere (a parti invertite) la sera precedente
dalla vittima e dai suoi sodali tunisini e conclusasi col ferimento di esponenti
della fazione avversaria, la Corte territoriale ha ritenuto l’idoneità del contributo
consapevole così apportato dall’imputato all’azione concertata dei correi a
integrare il concorso ex art. 110 cod. pen. nell’omicidio del Tarek.
Le argomentazioni con cui il ricorrente si limita a rimettere in discussione la
credibilità delle dichiarazioni del Fadda, la partecipazione dell’imputato all’azione
delittuosa, nonchè la dinamica e le stesse finalità del raid punitivo, che sarebbe
stato connotato da mero animus ledendi nei confronti della vittima, si risolvono
nella prospettazione di un’inammissibile lettura alternativa del fatto processuale,
che è preclusa alla Corte di legittimità.
La sentenza impugnata ha fatto, invero, corretta e incensurabile applicazione al
caso di specie dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in
tema di concorso di persone nel reato, per la cui sussistenza, secondo
l’insegnamento risalente a Sez. Un. n. 31 del 22/11/2000, Rv. 218526, è
sufficiente che la coscienza del contributo fornito dal correo all’altrui condotta
esista unilateralmente, con la conseguenza che può indifferentemente
manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come
semplice adesione all’opera di altri soggetti, anche nell’ipotesi in cui questi ne
rimangano ignari, posto che il concorso può essere integrato mediante qualsiasi
comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o
alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione
dell’altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l’unitarietà del
“fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti
risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in un unico obiettivo, anche
perseguito in diversa misura dai correi, nel cui ambito basta che ciascun agente
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difensiva, giudicata non credibile da entrambe le sentenze di merito).

abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui
(da ultima, ex multis, Sez. 2 n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260).
Insindacabile, nella presente sede di legittimità, è anche il giudizio,
congruamente motivato sia in fatto che in diritto, con cui la Corte territoriale ha
escluso la configurabilità di un concorso c.d. anomalo, ex art. 116 cod. pen.,
nella condotta dell’Abbidi, peraltro prospettato nel ricorso in termini del tutto
generici e perciò di per sé inammissibili (Sez. 3 n. 16851 del 2/03/2010, Rv.
246980), valorizzando l’aggregazione e la partecipazione congiunta del

modo simultaneo con armi e altri strumenti d’offesa potenzialmente letali, attinta
anche da ferite trapassanti in parti del corpo interessate da vasi vitali (come le
cosce), nella piena – e comune – consapevolezza della concorrente azione lesiva
altrui e nella conseguente accettazione dell’evento morte come effetto di un
simile, brutale, pestaggio (Sez. 1 n. 4330 del 15/11/2011, Rv. 251849, che
ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui la previsione e l’accettazione
della produzione dell’evento più grave, da parte del compartecipe, vale di per sé
a integrare il concorso ordinario, e non quello anomalo, nel reato in concreto
commesso, anche se materialmente conseguente all’azione di altro concorrente).
5. Inammissibili sono, infine, gli ultimi due motivi di ricorso, che possono essere
esaminati congiuntamente investendo i criteri di determinazione del trattamento
sanzionatorio.
Le statuizioni della sentenza impugnata relative alla formulazione in termini di
equivalenza del giudizio di comparazione tra l’aggravante del numero delle
persone concorrenti nel reato ex art. 112 primo comma n. 1 cod. pen. e le
concesse attenuanti generiche, nonché alla commisurazione della pena a partire
dal massimo edittale di anni 24 di reclusione, costituiscono oggetto di un tipico
giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito, che può essere
sindacato dal giudice di legittimità solo nel caso in cui risulti frutto di mero
arbitrio o di un ragionamento illogico, ipotesi che certamente non ricorre
allorché, come nel caso in esame, la Corte territoriale abbia correttamente
esercitato la propria discrezionalità ritenendo la soluzione dell’equivalenza e il
quantum di pena in concreto irrogato i più idonei a realizzare l’effetto di
adeguare la pena alla particolarità del caso di specie (Sez. 5 n. 5579 del
26/09/2013, Rv. 258874), valorizzando, in modo incensurabile, a carico
dell’imputato sia i precedenti penali che la violenza e la brutalità dell’azione
omicida, cui il ricorrente si è limitato a contrapporre (anche in questo caso) un
diverso opinamento di fatto – basato su fattori attenuanti che la sentenza
gravata ha valutato soccombenti o ha già considerato nel giudizio di equivalenza
ex art. 69 cod. pen. – che non può trovare ingresso nello scrutinio di legittimità.

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prevenuto, insieme agli altri concorrenti, all’aggressione della vittima, colpita in

6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14/10/2015

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