Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49855 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49855 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

Data Udienza: 20/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FILIPPI STEFANIA N. IL 05/07/1965
avverso la sentenza n. 1625/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
RgLem.
Udito il Procuratore Generale in e sona del ppm.
che ha concluso per A’
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Udito, per la part civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 5 , kitup
< a 4,0 et;01C.. 4-e-fulats4 tic. 4.AA) YA.43, \5251( ct") t.£499- 44,421:./X-d 'ét~ i 'Osserva in: FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 17/12/2010 il G.U.P. del Tribunale di Treviso dichiarava Filippi Stefania colpevole del reato ex art.380/2 cp e la condannava alla pena di giustizia. Il processo scaturiva da una denuncia di Oancea Costel, che reclusione si doleva che, nonostante avesse proceduto alla nomina dell'avv.Stefania Filippi per la proposizione dell'appello e avesse ricevuto in carcere la visita del sostituto della predetta, la quale gli aveva confermato l'accettazione dell'incarico, e nonostante le assicurazioni ricevute dal suo tutore Campagnolo Pio, aveva ricevuto in data 9/10/2008 la notifica dell'avviso di irrevocabilità della condanna, segno evidente che il nuovo difensore aveva lasciato decorrere i termini dell'impugnazione omettendo di proporre appello e in tal modo venendo meno ai suoi doveri professionali. A sostegno del giudizio di responsabilità il primo giudice valorizzava la denuncia e le conferme provenienti dalle dichiarazioni del Campagnolo e del sostituto avv.Gemin Alessandra, A seguito di gravame dell'imputata la Corte di appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva perché il fatto non costituisce reato l'imputata, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova che i fatti si fossero svolti nei sensi indicati nella denuncia, giacché la nomina, benché certificata nel registro del carcere, non era mai pervenuta all'autorità giudiziaria e l'avv Gemin non aveva affatto assicurato l'Oancea dell'assunzione della difesa da parte del legale, ma si era limitata a consigliare l'imputato di incaricare il citato Campagnolo a fornire al legale gli elementi necessari per proporre impugnazione; osservava infine che in ogni 2 detenuto per espiazione di una pena di anni 15 e mesi 4 di caso era deprecabile la condotta del legale, che, avendo ricevuto la nomina, ed essendosi esposta al punto da inviare la collega al colloquio con l'imputato e avendo per di più ricevuto anche un fondo spese, sia pure attribuibile ad un diverso procedimento, non aveva poi prestato la massima diligenza nel seguire il suo assistito. Mancava, ad avviso del giudice del gravame, in definitiva la prova della piena consapevolezza di danneggiare il cliente in assenza peraltro di un plausibile movente. Ricorre l'imputata contro tale decisione a mezzo del suo difensore, il quale nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia il vizio di motivazione, censurando la illogicità della motivazione sia nella parte in cui, pur avendo escluso la prova della ricezione della nomina da parte dell'autorità procedente, requisito questo indispensabile al fine di impegnare l'avvocato nell'esercizio del suo incarico, non aveva poi dato atto del venir meno dell'elemento oggettivo del reato e assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, sia nella parte in cui si dubitava della buona fede della ricorrente, nonostante la prova che l'anticipo versato dall'Oancea si riferisse ad un diverso procedimento e che alla data del 3/7 l'avv. Filippi avesse già comunicato all'Oancea e al Campagnolo che non intendeva accettare l'incarico. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. Osserva il collegio che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione, in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnazione e l'eliminazione o la riforma della decisione renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Di conseguenza la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione, avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, 3 >

nel senso che miri a sollecitare una posizione giuridicamente
rilevante e non un mero interesse di fatto.
Nel casso in esame è pur vero che la lettura della sentenza
impugnata rileva una palese incoerenza della decisone assolutoria
con la motivazione, laddove pur escludendo la prova dell’elemento
oggettivo del reato, assolve l’imputata ritenendo carente il
profilo psicologico, ma proprio per questo è escluso ogni teorico

Gli artt.652 e 654 cpp. attribuiscono efficacia vincolante nel
giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale di
assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, ma compete pur
sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con
pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire
a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo
penale (Cass.Civ.3/4/1999 n.3268 CED 524937; 9/10/2000 n.13425;
16/7/02 n.10287).
Alla stregua di tale regola di diritto la ricorrente potrà
svolgere ogni opportuna difesa nella eventuale sede
amministrativa o disciplinare, allegando la motivazione della
sentenza impugnata al fine di far valere la sua posizione.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 500,00.

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 20/11/2013
esidente

pregiudizio all’imputata.

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