Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49851 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49851 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADRARIO GIANLUCA N. IL 01/01/1968
avverso l’ordinanza n. 53/2012 TRIB.SEZ.DIST. di LEGNANO, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
letteìwitit le conclusioni del PG Dott. O. 2.2C’

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Avv.;

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Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 6-2-2013 il Tribunale di Milano, sez. dist. di Legnano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio da parte della
prima sezione penale di questa corte (sentenza 5-11-2012) di provvedimento dello
stesso ufficio che, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze
irrevocabili del tribunale di Milano, aveva determinato la pena nei confronti di Gianluca

pena in anni due, mesi uno e giorni cinque di reclusione ed C 925 di multa.
2. Adrario, con il ricorso proposto tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di
motivazione per essere stata differenziata la misura dell’aumento di pena per i
ventisette episodi di appropriazione indebita di cui a due sentenze (giorni quindici ed C
15 per ogni fatto), da quella per un episodio di appropriazione indebita e quattro reati di
falso di cui alla terza sentenza (giorni venti ed C 20 per ciascun fatto), senza giustificare
la diversa determinazione considerato che il reato di appropriazione indebita era il
medesimo contestato nelle altre sentenze e i reati di falso erano di minore concreta
gravità essendo verosimilmente strumentali alla commissione delle appropriazioni
indebite.
3. Il PG presso questa corte, dr. O. Cedrangolo, con requisitoria scritta, ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto i motivi censurano in punto di fatto la
decisione impugnata sotto il profilo della determinazione della pena per i reati satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente muove al provvedimento impugnato censure che, sotto l’apparente
deduzione di vizi di legittimità, mascherano critiche in fatto e rilievi meramente ipotetici
(laddove assertivamente si prospetta la minor gravità dei reati di falso per il loro
verosimile rapporto di strumentalità con la commissione dell’appropriazione indebita) in
punto di determinazione dell’aumento di pena per i reati satellite, trascurando tuttavia
da un lato che l’aumento di pena per tali reati non esige specifica motivazione valendo
le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Cass. 27382/2011),
dall’altro, e comunque, che la pena inflitta con la sentenza relativa ai reati di falso e ad
un episodio di appropriazione indebita era proporzionalmente superiore a quella inflitta
con le altre sentenze, con la conseguenza che il maggior aumento di pena per quei reati
è giustificato.

2

ADRARIO in anni due e mesi cinque di reclusione ed C 1200 di multa, rideterminava la

3. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la
somma da corrispondere alla cassa ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Roma, 6.11.2013

Il consigliere est.

Il Presidente

e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

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