Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49850 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49850 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUVOLETTA EDUARDO N. IL 02/11/1988
avverso il decreto n. 116/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
tA\ OttesuLe

Uditi difenso ‘vv.;

íS0A–

Data Udienza: 06/11/2013

ì.

RITENUTO IN FATTO

1. Nuvoletta Eduardo propone ricorso per cassazione contro il decreto
della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il decreto di
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per
anni due e della cauzione di C 2000, emesso dal tribunale di Napoli il 7
febbraio 2012.

a.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’articolo 1 e seguenti della legge 575-1965. Sotto tale
profilo il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di
motivazione in ordine alla sussistenza di una pericolosità
qualificata, per avere la Corte sviluppato argomentazioni di
assoluta genericità e per non aver valutato elementi
determinanti, tra cui la giovane età del ricorrente.

b. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza radicale
di motivazione sulle richieste di affievolimento della misura,
diminuzione delle prescrizioni accessorie e cauzione.
3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino
Izzo, ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, ricordando che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in
materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si
estende invece ad un controllo sull’adeguatezza e coerenza logica
dell’iter giustificativo della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; come ha correttamente osservato il
Procuratore generale, il giudice ha diffusamente illustrato le ragioni per
le quali ha ritenuto che le dichiarazioni del Silvestre siano in linea con
l’affermazione di pericolosità del proposto ed ha fornito altresì una
motivazione specifica in ordine all’attualità di tale requisito.
2. I motivi, in realtà, pur denunciando formalmente anche la violazione
di legge, costituiscono, con tutta evidenza, censure in punto di fatto
del provvedimento impugnato, inerendo esclusivamente alla
valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni
1

2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:

ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e che per
giurisprudenza costante non sono sindacabili, nella materia della
prevenzione, in sede di legittimità (tra le pronunce più recenti, si
veda Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi. V. anche sez. V,
08/04/2010, n. 19598).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.nn.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/11/2013

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché

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