Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49845 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49845 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stella Agostino, nato a Taranto il 31.3.1974, avverso la sentenza
pronunciata in data 12.3.2012 dalla corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 12.3.2012 la corte di appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello

Data Udienza: 27/06/2013

proposto da Stella Agostino avverso la sentenza con cui il tribunale di
Taranto, in data 7.1.2010, aveva condannato alla pena ritenuta di
giustizia il suddetto Stella, in relazione ad una serie di reati in materia di
falso, di cui ai capi A e B dell’imputazione.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

di legge in relazione all’art. 581, c.p., in quanto la corte territoriale “non
ha valutato la rispondenza dei motivi di impugnazione ai dettami degli
articoli 581 e seguenti c.p.p.”, come si desume dalla superficialità della
motivazione della sentenza di secondo grado, caratterizzata dal ricorso a
formule di stile.
3.

Il ricorso dello Stella è affetto da una evidente causa di

inammissibilità, da individuarsi nella assoluta genericità ed aspecificità
dei motivi di ricorso, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel
dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole
cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel
relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,

lett. c), c.p.p., determina l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr.
Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129;
Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse
dello Stella va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna di
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, in favore della cassa delle ammende, di una
somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro
1000,00, tenuto conto della evidente inammissibilità del ricorso,
facilmente evitabile dal ricorrente stesso, che, quindi, non può ritenersi
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

2

ricorso per Cassazione, personalmente, lo Stella, lamentando violazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27.6.2013

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