Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49842 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49842 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mimmo Cipriani Antonio, nato il 18.1.19796verso la
ordinanza del Tribunale della libertà diL’Aquila del 29.4.2013.Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, il quale ha
concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Conl’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L’Aquila ha rigettato il
ricorso depositato in data 16 aprile 2013 nell’interesse di Mimmo Cipriani
Antonio avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vasto in data 21 febbraio
2013, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della
custodia in carcere.
Ricorre, assistito da difensore, l’indagato lamentando manifesta illogicità della
motivazione e travisamento dei fatti con riguardo all’oggetto della sollevata
eccezione di incompetenza territoriale del Gip giacché non vi sarebbero stati
elementi concreti sulla scorta dei quali poter determinare, ai sensi dell’art. 8
comma 4 0 cod. proc. pen. il luogo dove radicare la competenza; cosicché

Data Udienza: 22/11/2013

avrebbe dovuto farsi rinvio al disposto del successivo art. 9, comma 2 0 cod.
proc. pen. Infatti, la prima delle citate norme dispone che se si tratta di delitto
tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto
diretto a commettere delitto. A tal riguardo rileva il ricorrente che le minacce
estorsive asseritamente rivolte alla vittima furono realizzate mediante
comunicazione telefonica; nel mentre ricevette la telefonata il giorno 30
gennaio 2013, la persona offesa era in viaggio da Vasto a San Severo;

cosicché il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere determinato il luogo di
ricezione della telefonata; pertanto, stante la perdurante incertezza, avrebbe
dovuto trovare applicazione la regola per cui se non è noto il luogo dove è
avvenuto il fatto la competenza appartiene al giudice della residenza, o in
mancanza della dimora o del domicilio dell’imputato. Invece il Tribunale non
ha ritenuto di applicare detta norma, illogicamente rilevando che pur potendo
eventuali futuri accertamenti condurre a valutazioni di segno contrario circa la
radicata competenza per come già accertata, al momento deve ritenersi ferma
la relativa decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso èmanifestamente infondato, non avendo il ricorrente allegato
elementi idonei a corroborare l’assunto dell’incompetenza per territorio
dell’adito giudice, ma essendosi limitato a dubitare della corretta
individuazione del giudice territorialmente competente, senza peraltro
individuare il giudice asseritamente competente.
Deve peraltro rilevarsi che lo stesso Tribunale del riesame procedente ha
esplicitato come la determinazione della competenza territoriale fatta dal
G.I.P., pur potendo essere in prosieguo corretta e smentita per l’eventuale
acquisizione di ulteriori elementi, allo stato non appare superabile da una
diversa determinazione, così da imporsi la conclusione sulla sussistenza della
competenza territoriale per come allo stato stabilita.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p.

2

Così deliberato il 22.11.2013

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