Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49841 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49841 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Ruga Luigi, nato il 3.10.1943, persona offesa nel
procedimento c/ Marasco Roberto, nato il 11.10.1986,avverso il decreto del
GIPdel Tribunale di Milano del 23.1.2013.Sentita la relazione della causa fatta
dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore
generale Alfredo Montagna, il quale ha concluso chiedendo che il
provvedimento sia annullato senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Milano ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico ministero,
l’archiviazione del procedimento penale a carico di Marasco Roberto, n.
7148.12NRGip, per insostenibilità dell’accusa in giudizio.
Ricorre per cassazione, assistito dal proprio difensore, la persona offesa
contestando il provvedimento impugnato e chiedendone l’annullamento.
Alla stregua del costante orientamento di questa Corte, in tema di opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione – ancorché l’inammissibilità
possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e

Data Udienza: 22/11/2013

tempestività, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto all’ipotesi
formulata – non è consentito al G.i.p., in presenza di temi suppletivi di
indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del
contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o
all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è
preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito
camerale (Cass. Sez. IV, 17.1.2013, n. 12980).

legge: “letti gli atti del procedimento, esaminata la richiesta di archiviazione
del pubblico ministero, ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta
allo stato l’utilità di ulteriori indagini;… Dispone l’archiviazione del
procedimento, con restituzione degli atti all’ufficio del Pm”. In tal modo,
nonostante l’opposizione presentata dalla persona offesa, nonostante
l’indicazione delle prove suppletive individuate a pagina 4 dell’atto di
opposizione, il giudice ha disposto archiviazione senza garantire il
contraddittorio e senza motivare in alcun modo il proprio provvedimento.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti
trasmessi al Tribunale di Milano per il prosieguo.

PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Così deliberato il 22.11.2013
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

T-)L–1

Il Presidente
Matilde Cammino
u

Nel caso di specie, il G.i.p. ha sottoscritto un modulo prestampato in cui si

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