Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49840 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49840 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Trieste nei confronti di Montemezzo Stefano, nato il 12.1.1972,avverso la
sentenza del Tribunale di Trieste del 17.4.2012.Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo che la
sentenza sia annullata senza rinvio.
OSSERVA
Il Procuratore generale della Repubblica di Trieste ricorre avverso la sentenza
in epigrafe, con la quale è stata applicata a Montemezzo Stefano la pena
concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e, chiedendone
l’annullamento, deduce l’illegalità della pena, essendo stata comminata la
reclusione per giorni 10, mentre, ai sensi dell’articolo 23 cod. pen., il periodo
minimo di reclusione è pari a giorni 15.
Il Montemezzo, assistito da difensore, ha depositato in data 25.10.2013,
memoria difensiva, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata dal Pubblico ministero.

Data Udienza: 22/11/2013

Nel ricorso per cassazione, avverso la sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena
illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale
che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato
la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha

difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione,
a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute
(cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite minimo di
quindici giorni stabilito per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del
computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di
calcolo (Cass. Sez. II, 29.5.2009, n. 24864).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rilevato che
nel caso di specie, essendo stata comminata la pena della reclusione per soli
giorni 10, si versa in ipotesi di illegalità della pena.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
esclusione – giova precisare – della possibilità di rideterminare la pena in
quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica
quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso
delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità (Cass. Sez. V,
25.10.2005,n. 46790); oltre che con esclusione, per carenza dei presupposti,
della procedura di rettificazione dell’errore materiale (Cass. Sez. III,
22.9.2011; sez. VI, 8.2.2013, n. 7194).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Trieste.

Così deliberato il 22.11.2013

dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie

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