Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4984 del 07/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4984 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GORATI SILVIO N. IL 30/03/1956
avverso la sentenza n. 2528/2002 CORTE APPELLO di BARI, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,;\, ■.A , tAel,
t
che ha concluso per
tA.A.À-Q_Q ot_
AAAI (//

tue_

n-L t viAA,u_ct.,12

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Ut/l,

t9) (

r4-

,- –

9 U-D

Data Udienza: 07/01/2014

18215/2013

R,,A 0
All’esito di giudizio abbreviato, Gorati
con sentenza in data 13.3.2002,
è stato ritenuto responsabile di due episodi di importazione e cessione a
terzi di eroina, tre chili in una occasione e cinque nell’altra, e riconosciute le
attenuanti generiche e quella di cui all’art. 73 co. 7 dPR 309/90 equivalenti
all’aggravante ex art. 80 e alla contestata recidiva reiterata
infraquinquennale, è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e
30000,00 euro di multa determinata partendo dal minimo edittale di otto
anni di reclusione ed euro 400000,00 di multa per il reato più grave di cui al
capo b), aumentata di un anno di reclusione ed euro 5000,00 di multa per
effetto della continuazione con il reato di cui al capo a), applicata la
diminuente processuale.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 26.10.2012 ha confermato
la sentenza rigettando l’appello con il quale l’imputato aveva sollecitato la
prevalenza delle attenuanti e il contenimento dell’aumento disposto ex art.
81 cpv. cod.pen.
Per il tramite del difensore di fiducia il Gorati ha presentato ricorso per
cassazione. Lamenta con un primo motivo violazione di legge in relazione
all’art. 2 cod. pen. per la mancata considerazione delle modifiche in termini
di trattamento sanzionatorio intervenute con la legge n.272 del 2006 che ha
diminuito il minimo edittale (da otto a sei anni) per gli illeciti relativi alle c.d.
droghe pesanti. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per la
mancata valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti tenendo conto
dell’ampia, spontanea collabarazione resa dal Gorati quale riconosciuta dalle
stesse sentenze di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento limitatamente al primo motivo.
La riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il
reato di cui all’articolo 73, comma primo, D. P.R. ottobre 1990 n. 309 (ad
opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto
dell’originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) va
inquadrata nel fenomeno di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 cp
e dunque il giudice dell’appello – a fronte della determinazione nel minimo
della pena espressamente contenuta nella sentenza di primo grado avrebbe dovuto, anche ex officio, rideterminare la sanzione, in assenza di
impugnazione del pubblico ministero, partendo dal nuovo, più favorevole,
minimo edittale (da ultimo sez. V 29.10.2010 n.4790 Rv. 249782).
L’errore di calcolo comporta l’annullamento in parte qua della pronuncia
impugnata.
È, invece, infondato il secondo motivo, atteso che già la Corte di appello ha
chiarito come la ritenuta sussistenza della contestata recidiva reitera fosse

RITENUTO IN FATTO

preclusiva, secondo quanto stabilita dall’art. 69, co. 4, cod.pen., della
possibilità di ritenere prevalenti le concesse attenuanti.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla misura della pena irrogata con rinvio alla Corte di appello
di Bari per nuovo esame sul punto; il ricorso deve essere nel resto
rigettato.

limitatamente alla misura della pena
Annulla la impugnata sentenza
irrogata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto.
Così deciso il 7.1.2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA