Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49838 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49838 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Cirillo Teresa, nata il 28.12.1944,persona offesa nel
procedimento c/ Cristini Luigi, nato il 6.8.1962; Manuedda Giovanna, nata il
19.5.1965, avverso il decreto del GIP del Tribunale di Cassino del
19.11.2012.Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Cassino ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico ministero,
l’archiviazione del procedimento penale a carico di Cristini Luigi e Manuedda
Giovanna, n. 2889.10NRGip, per mancanza di novità dei temi di prova
suppletiva indicati; per la non pertinenza e l’irrilevanza delle richieste
dell’opponente; per l’evidenza, in ogni caso della manifesta infondatezza della
notizia di reato.
Ricorre per cassazione, assistita dal proprio difensore, la persona offesa
contestando il provvedimento impugnato e chiedendone l’annullamento.

Data Udienza: 22/11/2013

Alla stregua del costante orientamento di questa Corte, in tema di opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione – ancorché l’inammissibilità
possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e
tempestività, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto all’ipotesi
formulata – non è consentito al g.i.p., in presenza di temi suppletivi di
indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del
contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o

preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito
camerale (Cass. Sez. IV, 17.1.2013, n. 12980).
Nel caso di specie, tuttavia, come osservato dal Procuratore generale, deve _
rilevarsi che nel formulare l’opposizione la ricorrente si è limitata a ~1 -contenuto della denuncia presentata quanto alla natura delittuosa della
condotta, fornendo indicazioni del tutto generiche in ordine all’oggetto della
investigazione suppletiva e in ordine ai relativi elementi di prova, limitandosi a
suggerire l’audizione della querelante e delle persone informate dei fatti al
fine di riscontrare la fondatezza delle notizie di reato, e più specificamente
della natura delittuosa delle condotte poste in essere dagli indagati.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato il 22.11.2013
Il Consigliere estensore
,

Matilde Cammino

.F abrizio Di Marzio
.

u

Il Presidente

t.L.,.._,…i

all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è

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