Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49837 del 15/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49837 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIVIGNI ANTONIO N. IL 13/11/1983
avverso l’ordinanza n. 1160/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/s~te le conclusioni del PG Dott. t(tng C2/Y2
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vv9<-1-1,3 Data Udienza: 15/10/2013 MOTIVI DELLA DECISIONE
, Ricorre per cassazione Livigni Antonio avverso l'ordinanza della corte d'appello di Milano dell'Il
febbraio 2000' ha respinto le istanze di restituzione nel termine per impugnare le sentenze in
data 18 marzo 2011 e 11 novembre 2011 del tribunale di Milano che lo avevano condannato
in contumacia.
Deduce il ricorrente che il provvedimento è incorso in violazione di legge, violazione
dell'articolo 175 codice procedura penale. Mancante o manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta il ricorrente che con riferimento al procedimento numero 41007/2009 la corte
d'appello si è limitata a dire che l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento quando
h\'sottoscritto il verbale di identificazione ed elezione di domicilio senza tenere in considerazione
/
che la conoscenza del procedimento in tale momento delle indagini preliminari non è idonea a
provare anche la effettiva volontà dell'imputato di non comparire all'udienza, della cui data non
risulta in alcun modo abbia avuto conoscenza. Il verbale di identificazione ed elezione di
domicilio è atto del tutto neutro rispetto alla reale instaurazione di un procedimento penale,
non contiene alcuna formale eèi imputazione né tanto meno una citazione a comparire ad una
determinata data per partecipare al vero e proprio processo. Il ricorrente risulta essere stato
difeso da un avvocato d'ufficio presso il quale sono state eseguite le notifiche dell'avviso di
conclusione delle indagini ai sensi dell'articolo 161 codice di procedura penale; il decreto di
citazione è stato notificato presso il domicilio eletto, ma per compiuta giacenza ,e l'estratto
contumaciale è stato notificato ai sensi dell'articolo 161 al difensore d'ufficio. Ritiene che vi sia
la necessità di verificare se la contumacia sia stata volontaria o meno, circostanza che non è
certo desumibile dall'intervenuta inidoneità del domicilio eletto cui segue il perfezionamento
delle notifiche ai sensi dell'articolo 161 ultimo comma codice di procedura penale. Per quanto
riguarda il procedimento numero 40513/2008 sostiene che la corte d'appello di Milano ha
svolto le medesime valutazioni riportate per il precedente procedimento con l'aggiunta che in
tal caso il ricorrente aveva nominato, al momento della sottoscrizione del verbale di
identificazione ed elezione di domicilio, anche un difensore di fiducia. Rileva che tale nomina che in astratto potrebbe comportare la prova della conoscenza del procedimento e della
volontà di non partecipare all'udienza - in realtà è venuta meno in occasione della notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini in quanto il difensore fiduciario ha rinunciato al
mandato conferitogli. Il Livigni non aveva eletto domicilio presso il difensore fiduciario i bensì
nella residenza dell'epoca in Monteroni d'Arbia (Si). Tale domicilio è risultato inidoneo con
conseguente notifica ai sensi dell'articolo 161 ultimo comma presso il difensore d'ufficio nel
frattempo nominato, mentre l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato
all'indagato presso il carcere di Milano San Vittore dove si trovava detenuto in quelln
momento. Rileva il ricorrente che l'avviso di conclusione delle indagini non contiene alcuna
vocatio in iudicium ed è pertanto inidoneo a provare la conoscenza dei procedimento.
1 . Il ricorso è fondato.
Deve osservarsi che la regolare osservanza delle formalità di notifica prescritte dal codice dà
luogo ad una presunzione legale di conoscenza dell'atto e -quando trattasi di sentenza
contumaciale - fa decorrere i termini per l'impugnazione. Tuttavia, alla conoscenza legale può
non corrispondere quella effettiva, e proprio per tutelare tali situazioni e rendere effettivo il
diritto alla difesa, anche a seguito di sollecitazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, è
stato previsto - e recentemente ampliato nella sua portata - l'istituto della restituzione in
termini. Questa, in caso di contumacia, è ora subordinata alla richiesta dell'interessato e alla provvedimento"; 2) di volontaria rinuncia a comparire o impugnare (art. 175, co. 2, C.P.P., nel
testo novellato dal D.L. 21.2.2005 n. 17 e alla legge di conversione 22.4.2005 n. 60). Le
condizioni negative vanno accertate dal giudice compiendo "ogni necessaria verifica".
Le due condizioni previste dall'art. 175 c.p.p., comma 2y effettiva conoscenza e rinuncia,
devono sussistere entrambe, per cui quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti il
giudice deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione. È opportuno in
proposito ricordare che l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22 aprile 2005, n.
60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, prevede che, qualora sia stata pronunciata
sentenza contumaciale, l'imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine per proporre
impugnazione, a meno che non si accerti che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a
proporre impugnazione (Cass. Sez. 1, sent 11.4.2006, n. 15543, Zaki Aziz alias Joudar Khalil,
Rv. 233879; Cass., Sez. 1, sent. 9.5.2006, n. 20036, ric. El Aidoudi, Rv. 233864; Cass., Sez.
1, sent. 9.2. 2006, n. 14272, ric. Coppola; Cass., Sez. 2, sent. 14.2.2006, n. 15903, ric.
Ahmed ed altri).
La norma ha introdotto nel nostro sistema processuale una presunzione iuris tantum di non
conoscenza, onerando il giudice di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in
generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o
ad impugnare. Se la prova non è raggiunta, la concessione del nuovo termine si impone. Il
giudice è, inoltre, chiamato a fornire completa, puntuale e logica motivazione in ordine alle
circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e,
qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento (Cass.
Sez. 1, sent, 6.4.2006, ric. Latovic, cit; Cass. Sez. 3, sent. 12.4.2006, n. 17761, ric. Ricci;
Cass., Sez. 5, sent, 18.1. 2006, n. 6381, ric. Picuti).
Nel caso in esame il Tribunale di Milano ha erroneamente ritenuto: a) - che tra i casi che
possono dar luogo alla restituzione nel termine non rientri quello in cui l'imputato abbia
dichiarato o eletto domicilio; b) - che la, effettiva conoscenza del procedimento, desunt3
secondo quanto argomentato/ dalla circostanza che il ricorrente abbia avuto la notifica 2 duplice condizione della mancanza: 1) di effettiva conoscenza "del procedimento o del dell'avviso di conclusione delle indagini, fosse preclusiva della restituzione nel termine per
impugnare la sentenza contumaciale.
Rileva in proposito il collegio che, in tema di restituzione nel termine per proporre
impugnazione contro una sentenza contumaciale, la sola conoscenza del procedimento non è
causa ostativa alla restituzione nel termine se non è accompagnata dalle altre condizioni
impeditive il beneficio, cioè, dalla rinuncia volontaria a comparire e dalla rinuncia, anche essa
volontaria, ad impugnare. Qualora faccia difetto uno solo di tali presupposti (come risulta dalla
congiuntiva "e" inserita nell'art. 175 c.p.p., comma 2), il richiedente deve essere restituito nel Deve, altresì, considerarsi che effettiva conoscenza del procedimento significa sicura
consapevolezza della pendenza del processo, collegata alla comunicazione di un atto formale,
che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, sent. 11.4.2006, Joudar, RV 233880
cit. n. 29851 del 24/06/2009 Rv. 244316 n. 41860 de/ 17/06/2009 ì Rv. 245438); ne deriva
che non può di per sé costituire prova dell'effettiva conoscenza del procedimento la notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini.
Inoltre, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare
l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la
conoscenza non emerga da altri elementi, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è
riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con
lo stesso (Sez. 1, sent. 12.7.2006, n. 32678, Rv. 235036, Somogyi; Sez. 6, sent. 3.2.2010 n.
7080, Rv. 246085, Mammì).
Non risulta che il Tribunale di Milano abbia proceduto, alla stregua delle deduzioni dell'istante,
ad effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza dei procedimenti conclusi con le sentenze sopra indicate e abbia volontariamente
rinunciato a comparire o ad impugnare, fornendo, nel contempo, completa, puntuale e logica
motivazione in ordine alle ragioni per cui esse non meritano accoglimento.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di
Milano per nuovo esame P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per
nuovo esame
Così deliberato in Roma il 15.10.2013 termine.