Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49837 del 07/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49837 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOTTO GIOVANNI MARIO n. il 22/01/1973
avverso la sentenza n. 5858/2014 pronunciata dal Tribunale di Genova il
9/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GABRIELLA CAPPELLO;
lette/sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott.
Sante Spinaci, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 07/12/2015

Ritenuto in fatto

1. – Il G.U.P. presso il tribunale di Genova, con sentenza in data
20.6.2014, applicava a BOTTO Giovanni Mario, imputato del reato p. e p. dagli
artt. 116, 56, 628 commi 2 e 3 n.1, 61 n. 5 cod. pen., la pena di anni uno e mesi
nove di reclusione ed euro 400,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti
generiche e quella del risarcimento del danno, riconosciute equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva.

cassazione lamentando, attraverso un unico motivo di ricorso, il vizio ex art. 606
comma 1 lett. b) c.p.p., per nullità della sentenza per difetto di motivazione, non
essendo state esplicitate le ragioni per le quali si era ritenuta corretta la
prospettazione delle parti in ordine all’entità della pena inflitta.
3. – La VII Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza in
data 24 febbraio 2015, dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando sul punto
che dalla lettura della sentenza impugnata, in relazione alla posizione del
ricorrente, non vi era alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità
rilevante ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli
atti contenuti nel fascicolo del P.M.
4. – Il ricorrente proponeva, quindi, ricorso straordinario avverso detta
ordinanza, deducendo errore materiale per omessa notifica al difensore di fiducia
– avv. Vittorio Pendini del foro di Genova – dell’avviso di fissazione dell’udienza
davanti alla Corte di ússazione.
Rilevava, in particolare, che con atto depositato il 24 novembre 2014
presso la cancelleria dell’ufficio G.I.P. del tribunale di Genova, l’imputato aveva
revocato la nomina dell’avv. Mario Iavicoli e nominato l’avv. Vittorio Pendini e
che la eorte di ússazione aveva successivamente notificato (in data 4/12/2014)
l’avviso di fissazione dell’udienza del 24 febbraio 2015 al primo. La Corte sarebbe
pertanto incorsa in un errore materiale da correggersi ai sensi dell’art. 130
codice di rito.
Chiedeva altresì la sospensione degli effetti dell’ordinanza dichiarativa
dell’inammissibilità del ricorso per cassazione.
5. – Con ordinanza del 10 giugno 2015 la IV sezione penale della Carte di
eassazione revocava l’ordinanza del 24 febbraio 2015 della VII sezione penale,
disponendo la trasmissione degli atti al presidente per la fissazione del giudizio.
Ritenuto in diritto
1. – Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, tale deve intanto ritenersi, per genericità, il ricorso con il quale
si lamenti il difetto di motivazione in ordine alla congruità della pena sulla quale
2

2. – Avverso la suindicata sentenza l’imputato proponeva ricorso per

è intervenuto l’accordo delle parti processuali, senza l’indicazione del profilo
specifico sul quale il controllo giudiziario non sarebbe stato effettuato.
In via generale, va poi ribadito che, “In tema di patteggiamento, gli
eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la
determinazione della sanzione concordata non rilevano se il risultato finale non si
traduce in una pena illegale” (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013 Cc. (dep.
07/11/2013) Rv. 257151), altresì rilevandosi che “…

oggetto del controllo

affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la

intermedi” (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014 Cc. (dep. 08/07/2014 ) Rv.
263217).
Controllo che, nel caso di specie, è stato peraltro congruamente effettuato
dal giudice di merito, il quale, previamente verificate l’assenza dei presupposti
per pronunciare sentenza di proscioglimento e la correttezza della qualificazione
giuridica dei fatti contenuta nell’imputazione, ha motivato in ordine alla
concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, fra gli altri, anche all’odierno
imputato, e sul bilanciamento con le contestate aggravanti, rinviando
specificamente ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e ritenendo la pena
individuata dalle parti congrua, in relazione alla natura ed entità dei reati e alle
condizioni personali degli imputati.
Tanto basta per ritenere l’inammissibilità del motivo di ricorso, poiché “In
tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico
ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è
proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione
delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
(cfr. sez. 2 n. 7683 del 27/01/2015 Cc. (dep. 19/02/20159 rv. 263431).
2. – Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto di cui
all’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (cfr. Corte
Costituzionale, sent. n. 186 del 2000), si determina equitativamente in
€.1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Deciso in Roma, il 7 dicembre 2015
Il Consigliere est.

sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli

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