Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49836 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49836 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TIVOLI
nei confronti di:
FRATI EMANUELE N. IL 15/10/1979
inoltre:
FRATI EMANUELE N. IL 15/10/1979
avverso l’ordinanza n. 1091/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRINA,
del 17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. Kyr)
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(LA ` cs2r-t/8-0

Uditi difensor Avv.;

)

E345232—

Data Udienza: 15/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli avverso
l’ordinanza emessa dal tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina,i1 17 luglio 2012, con
la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le
indagini preliminari il 4 ottobre 2011 per violazione del termine di 180 giorni dall’applicazione
della misura cautelare. Rileva il ricorrente che in presenza delle condizioni e dei presupposti

giorni dall’esecuzione della misura ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento
delle indagini, ma ordinatoria per quanto riguarda la presentazione delle richieste di giudizio
immediato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché l’ordinanza non è immediatamente
ricorribile e il provvedimento non è abnorme.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) hanno individuato
l’ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione
del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un
potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da
quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale
in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il
provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un
atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.
Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il
conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi
egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Non è invece
caratterizzante dell’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase
del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L’esercizio legittimo dei poteri del giudice
può comportare siffatta regressione. Le Sezioni Unite hanno rilevato chele si consentisse al
pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa è stata
disposta dal giudice, si renderebbe possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di
siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni. E’ stato, quindi,
ribadito che se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si
è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano
l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato
male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.
Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Giudice del dibattimento, sia pure fondato su
una errata declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato, è illegittimo, ma non è
qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal

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previsti dai primi due commi dell’articolo 453 codice di procedura penale il termine di 180

sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del
processo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma il 15.10.2013

Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

Il Consigliere estensore

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