Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49835 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49835 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Ferraro Giuseppe, nato il 14.3.1962; Noris Claudio,
nato il 29.8.1953; Giaretti Fabrizio, nato il 6.11.1965; Codegoni Giacobbe,
nato il 29.3.1935; ralcone Angelo, nato il 27.5.1954,avverso la sentenza della
Corte di Appello diMilano del 14.1.2013.Sentita la relazione della causa fatta
dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Gianluigi Pratola, il quale ha concluso chiedendo che i
ricorsidi Ferrari e Giarettisiano dichiarati inammissibili; gli atri rigettati; udito
il difensore della parte civile avv. Monica Bucarelli, il quale ha concluso per il
rigetto di tutti i ricorsi; uditi i difensori degli imputati,avv.Aldo Mirante (per
Giaretti)e Aldo Camparini (per Falcone) i quale insiste per l’accoglimento dei
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo
sull’appello degli odierni imputati avverso la sentenza del Tribunale della
medesima città in data 19 dicembre 2011, ha assolto Codegoni Giacobbe dal
reato a lui ascritto al capo 13 della imputazione limitatamente alla merce

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sequestrata nel magazzino sito in Cinisello Balsamo e per l’effetto ha
apportato una riduzione di pena; per il resto ha confermato le condanne
inflitte in primo grado.
Ricorrono, taluni assistiti dai loro difensori, gli imputati.
Nel ricorso presentato nell’interesse di Falcone Angelo si contesta innanzitutto
violazione di legge per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione sulla
incompetenza territoriale del Tribunale di Milano pur essendo il reato più

sull’erroneo assunto che il reato di maggior gravità sarebbe stato, nel caso di
specie, laassociazione a delinquere contestata anche all’imputato. Il motivo è
argomentato alle pagine 1-4 del ricorso. Si contesta violazione di legge circa
la ritenuta responsabilità a titolo di ricettazione consumata, non essendo mai
entrato l’imputato nel possesso della merce contraffatta. Si contesta i inoltre /
mancanza e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata prova in atti
circa la natura contraffatta della merce sequestrata. Si rileva, in particolare,
come la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento
esclusivamente su una missiva proveniente dal produttore Nike, datata 2
novembre 2011, sprovvista di firma, senza che nemmeno sia stata svolta una
perizia sulla merce in oggetto, il che ad avviso della difesa avrebbe integrato
l’unica modalità sufficientemente sicura di accertamento. Si contesta infine il
giudizio sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, nonché la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche sull’insufficiente assunto
del passato criminale del reo.
Noris Claudio ricorre personalmente, contestando in primo luogo vizio di
motivazione circa la prova della contraffazione della merce sequestrata
svolgendo considerazioni analoghe a quelle già esposte nel ricorso appena
riferito. Si contesta altresì difetto di motivazione circa il giudizio sulla penale
responsabilità dell’imputato attesa la insufficienza del quadro indiziario a
carico dell’imputato sul contributo fornito nella commissione del reato,
svolgendo al riguardo diffuse considerazioni di merito. Si contesta inoltre vizio
di motivazione per non avere la Corte territoriale accolto la qualificazione del
fatto ai sensi dell’art. 648 comma 2 0 cod. pen.e per non avere compiutamente
motivato circa il trattamento sanzionatorio irrogato.
Anche Ferraro Giuseppe ricorre personalmente contestando violazione di legge
e vizio di motivazione:
– quanto al capo 11: con riguardo al giudizio sulla penale responsabilità,
circa il riconoscimento del dolo di reato, ritenuto dai giudici come

grave, consistito in un fatto di ricettazione, avvenuto in luogo diverso, e ciò

sussistente

pur non essendo stata raggiunta la prova della

consapevolezza, da parte dello stesso, della provenienza illecita della
merce; con riguardo all’oggetto del reato, non essendo stato
comprovato in atti che la merce che avrebbe dovuto essere ritirata
dall’odierno ricorrente fosse proprio quella oggetto di contraffazione;
quanto al capo 15 e al capo 16, circa la violazione di legge per avere la
Corte territoriale ritenuto la fattispecie ex art. 474 cod. peniconsumata

piuttosto che tentata; e per non avere neanche su tali fatti la Corte
adeguatamente motivato in ordine all’elemento soggettivo del reato;
inoltre per essere stata erroneamente contestata la recidiva; per non
essere state concesse le circostanze attenuanti generiche nonostante il
positivo comportamento processuale tenuto dall’imputato; per non
essere stato adeguatamente motivato, più in generale, il trattamento
sanzionatorio inflitto; per non essere stato applicato l’istituto del
condono o dell’indulto per i reati in contestazione.
Codegoni Giacobbe ricorre anch’egli personalmente contestando, in un primo
motivo, difetto di motivazione per essere stata acclarata la penale
responsabilità dell’imputato sulla scorta, unicamente, di un insufficiente
compendio indiziario; inoltre, per non essere state riconosciute le circostanze
attenuanti generiche sulla scorta di motivazione insufficiente e senza
considerare il ruolo di minima partecipazione espletato dal ricorrente nella
commissione dei reati.
Giaretti Fabrizio, invece, ricorre assistito da difensore. Nel ricorso si
lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio
sulla penale responsabilità circa i contestati reati di falso e di ricettazione
assumendo come tale giudizio sia maturato sulla scorta di un insufficiente
compendio indiziario, senz+deguata motivazione circa la sussistenza del dolo
di ricettazione in capo all’odierno imputato che ebbe soltanto a ricevere, nel
proprio magazzino, senza nemmeno poterla visionare prima del sequestro,
merce asseritamente contraffatta;con riferimento alla bolla di consegna si
rileva come tale documento sia stato mal compreso dalla Corte territoriale,
quanto al nome del destinatario (cfr. l’esposizione a p. 3 del ricorso),
concludendo per la sussistenza di un travisamento della prova. Con riguardo
al reato di cui al capo 28, si lamenta inoltre violazione di legge e vizio di
motivazione per non essere stato qualificato il fatto, anziché come
ricettazione, come mero incauto acquisto pur ricorrendone i presupposti; si
contesta infine violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al

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trattamento sanzionatorio svolto in violazione dei parametri stabiliti dell’art.
133 cod. pen., stigmatizzando in particolare la scarna motivazione sulla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. in data
6.11.2013 la Nike International Ltd, parte offesa nel presente procedimento,
ha chiesto rigettarsi i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.
Quanto al ricorso presentato nell’interesse di Falcone Angelo, correttamente la
Corte territoriale ha respinto l’eccezione sulla incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano avendo sottolineato l’esattezza della determinazione della
competenza territoriale ai sensi dell’art. 9, comma 3 0 , cod. proc. pen.,
essendo stata agli imputati contestata una fattispecie associativa aggravata
(in fatto dal riferimento al numero delle persone).
Manifestamente infondata è la doglianza sulla consumazione del delitto di
ricettazione, avendo così ritenuto la Corte territoriale in applicazione della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della consumazione del
delitto di ricettazione non è necessario che all’acquisto, perfezionandosi in
virtù dell’intervenuto accordo tra le parti, seguile materialmente la consegna
della cosa, come si desume dall’interpretazione letterale dell’art. 648 cod.
pen. che distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione (Cass. Sez.
IV, 2.2.2012,n. 14424).
Circa la motivazione sulla natura contraffatta della merce sequestrata, la
Corte territoriale ha logicamente fondato il proprio convincimento (vedi pagina
62 della sentenza impugnata) sulla missiva proveniente dal produttore Nike,
datata 2 novembre 2011; non ravvisandosi nella critica del ricorrente
l’illogicità della motivazione ma una diversa veduta sulla opportunità o
necessità di stabilire una perizia, la doglianzasi mostra manifestamente
infondata.
Circa le doglianze del Noris, per le ragioni esposte si mostra manifestamente
infondato il motivo sulla contraffazione della merce sequestrata. Mentre la
lagnanza sul difetto di motivazione circa il giudizio sulla penale responsabilità
dell’imputato (attesa la insufficienza del quadro indiziario circa il contributo
fornito nella commissione del reato), si mostra di inammissibile
considerazione in questa sede di legittimità involgendo esclusivamente
questioni di fatto e in nessun modo segnalando vizi logici desumibili dal testo
della sentenza impugnata: che invece ricostruisce i fatti alle pagine 64-66 in

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modo lineare e conseguente, puntualmente indicando le fonti di prova da cui
si desume la responsabilità dell’imputato.
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