Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49834 del 07/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49834 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE NARDIS DINO N. IL 01/09/1956
avverso l’ordinanza n. 415/2014 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 16/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. At.€

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Uditi dif sor Avv.;

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Data Udienza: 07/12/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 16.09.2014 la Corte di Appello di Campobasso
rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da De Nardis
Dino.
La Corte distrettuale rilevava che il richiedente era stato tratto in arresto in
data 5.04.2002 per violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990; e quindi sottoposto
a misura custodiale carceraria sino al 6.02.2003, anche in riferimento all’ipotesi di

prevenuto da tutte le imputazioni per insussistenza del fatto, con sentenza del
24.02.2012.
La Corte di Appello, dato atto della ritenuta inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche che erano state effettuate in corso di indagine, anche ai
fini del giudizio di riparazione, nell’apprezzare la sussistenza di condizioni ostative al
riconoscimento della riparazione, richiamava, quali elementi indiziari a carico del De
Nardis, già valorizzati dal G.i.p. nel provvedimento cautelare, gli esiti della
perquisizione domiciliare, che avevano dato luogo al sequestro di gr. 200 di
cocaina; la accertata disponibilità di una scheda telefonica intestata a soggetto
estraneo al nucleo familiare e dello strumentario servente al confezionamento in
dosi di sostanze stupefacenti; la frequentazione con tale Augelli Rocco Antonio,
persona intranea al traffico di sostanze stupefacenti, dalla quale il richiedente aveva
ricevuto l’incarico di ritirare un “pacco”, dall’autista di un TIR, nei pressi di un
casello autostradale, automezzo che era stato utilizzato per il trasporto di 9 chili di
cocaina. Oltre a ciò, il giudice della riparazione sottolineava che tra gli immobili
riferibili al prevenuto, interessati dalle perquisizioni domiciliari sopra richiamate, vi
era un box, nei pressi del quale stazionava la vettura del predetto Augelli, in modo
da ostacolare l’accesso al fondaco ove era stata rinvenuta la droga.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Campobasso ha
proposto ricorso per cassazione De Nardis Dino, a mezzo del difensore.
Dopo avere ripercorso i termini di fatto dell’intera vicenda processuale,
l’esponente, con unico articolato motivo, deduce il vizio motivazionale.
Il ricorrente osserva che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che la
partita di gr. 200 di cocaina fosse riferibile al De Nardis. La parte rileva che, in
realtà, in esito alla perquisizione di un appartamento di proprietà del figlio, venne
rinvenuta unicamente una busta di plastica; e sottolinea che lo droga di cui si tratta
venne trovata nel fondaco dell’Augelli.
Il ricorrente ritiene che il giudice della riparazione non abbia indicato le
ragioni per le quali ha riavvisato, nel comportamento del De Nardis, la sussistenza
delle condizioni ostative al riconoscimento dell’equo indennizzo. Sottolinea poi di

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cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990. E che il Tribunale di Larino aveva di poi assolto il

essere stato assolto con ampia formula liberatoria di merito dalle accusa che gli
erano state mosse.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del
ricorso. La parte pubblica sottolinea che la Corte di Appello ha analiticamente
indicato gli elementi di fatto idonei ad ingenerare la falsa apparenza della
detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti a carico del prevenuto, anche
per l’evasività delle giustificazioni rese nella sede garantita.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, osservando, con puntuali e pertinenti
argomentazioni, che il ricorso risulta infondato, alla luce della condotta gravemente
negligente posta in essere dalla parte.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o
colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che
rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice
deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta
tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia
ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del
26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è anche recentemente
rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto
autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine
diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso
materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato
dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39500
del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per
ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art.
314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione
3

4.

della “ingiustizia” della misura da elementi emersi successivamente al momento
della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizia” della custodia
patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse
solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune
fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne
legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del
principio solidaristico, implica, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni

soggetto passivo della custodia” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010,
Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno pure
evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione
dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la
restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità
risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla
cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o
trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o
di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi)
che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si
sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel
porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella
criminale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv.
242760). E deve, in particolare, rilevarsi che la Corte regolatrice ha ripetutamente
affermato che anche il comportamento passivo del connivente può assumere
valenza ostativa, rispetto al diritto alla equa riparazione, qualora il soggetto non si
sia limitato ad assistere passivamente alla consumazione di un reato da parte di
terzi, ma abbia tollerato che il reato venisse consumato, pur essendo in grado di
impedire la consumazione o la prosecuzione della attività criminosa (cfr. Cass.
Sezione 4, Sentenza n. 40297 del 10.06.2008, dep. 29.10.2008, Rv. 241325).
2. Ciò chiarito, occorre rilevare che l’ordinanza impugnata si colloca
coerentemente e puntualmente nell’alveo del richiamato quadro interpretativo,
tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori
colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta
detenzione, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Campobasso ha del tutto legittimamente considerato
che la privazione della libertà personale nei confronti del De Nardis era derivata dal
comportamento gravemente colposo assunto dal medesimo esponente il
frequentava assiduamente l’Augelli, persona implicata in traffico internazionale di
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sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causale della condotta del

stupefacenti. Al riguardo, il Collegio ha in particolare sottolineato che De Nardis
aveva ricevuto da Augelli Rocco Antonio l’incarico di ritirare un “pacco” dall’autista
di un TIR, nei pressi di un casello autostradale, automezzo che era stato utilizzato
per il trasporto dì 9 chili di cocaina. Oltre a ciò, nell’ordinanza impugnata si
richiamano gli esiti della perquisizione domiciliare, che avevano dato luogo al
sequestro di gr. 200 di cocaina; la accertata disponibilità di una scheda telefonica
intestata a soggetto estraneo al nucleo familiare e dello strumentario servente al

riferibili al prevenuto, interessati dalle perquisizioni domiciliari, vi era un box, nei
pressi del quale stazionava la vettura del predetto Augelli, in modo da ostacolare
l’accesso al fondaco ove era stata rinvenuta la droga.
A sostegno dell’assunto il Collegio ha inoltre considerato che De Nardis
aveva reso giustificazioni generiche e del tutto evasive, rispetto alla specificità dei
fatti contestati, quale l’incarico fiduciario, lautamente remunerato, ricevuto
dall’Augelli.
E’ poi appena il caso di ribadire che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta
detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, giacché
impinge piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto
differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma
sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione
differenti.
In conclusione, la Corte distrettuale ha effettuato, del tutto correttamente,
la autonoma valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente,
secondo una valutazione “ex ante”, cioè a dire in riferimento agli elementi
conosciuti dall’autorità giudiziaria procedente al momento di adozione della misura
cautelare e sino al momento di cessazione della misura; ed il Collegio ha
insindacabilmente ritenuto che De Nardis avesse concorso a dare causa alla misura
custodiale a suo carico, e al mantenimento della stessa, a causa delle riferite
evenienze, così da ingenerare la falsa apparenza della configurabilità della condotta
in termini di concorso nell’illecito penale.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché alla rifusione in favore del Ministero resistente delle
spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

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confezionamento in dosi di sostanze stupefacenti; ed il fatto che tra gli immobili

P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro emn
nonché alla refusione delle spese in favore del Ministero resistente liquidate in euro
1.000,00.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2015.

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