Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49832 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49832 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOREIRA DA SILVA CRISTIANO N. IL 12/12/1975
avverso l’ordinanza n. 49/2014 TRIB. LIBERTA’ di PISA, del
12/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

dit ,JL c/eJ2/2

Uditi difensor Avv.;

AA.

Data Udienza: 24/11/2015

Considerato in fatto
Moreira De Silva Cristiano propone ricorso avverso l’ordinanza in data 12 dicembre
2014 del Tribunale di Pisa di rigetto della richiesta di riesame avverso il sequestro della
patente di guida operato nei suoi confronti da una pattuglia dei NOR di Pisa in data
14.11.2014 e convalidato dal P.M. il giorno successivo, ai sensi degli artt.354 e 355
c.p.p., sula presupposto della sua non inautenticità.
Nel motivare la pronuncia di rigetto, il Tribunale, pur condividendo la doglianza

un mero timbro con la dicitura “Visto, si convalida”, riteneva comunque di non poter
disporre la restituzione della patente, ricorrendo nel caso di specie, in relazione al bene
oggetto di sequestro ed al reato ipotizzato a carico del Moreira (uso di atto falso art.489
c.p.), che comportava la confisca obbligatoria ex art.240, comma secondo, comma 2),
l’ipotesi prevista dall’art.324, comma VII, c.p.p.
Il ricorso si fonda su due distinti motivi.
Con il primo motivo il Moreira lamenta la violazione dell’art.354 c.p.p. anche in
relazione all’art.125, comma 3, c.p.p. in quanto il decreto di sequestro non solo non era
motivato, ma non conteneva alcun riferimento alla qualificazione giuridica della ipotesi di
reato che lo giustificava, mancando finanche la descrizione del fatto storico e delle
circostanze di fatto che avevano condotto al sequestro, e ciò nonostante il Tribunale
aveva fatto riferimento “al reato ipotizzato a carico dell’indagato” e ritenuta sussistente
una ipotesi di confisca obbligatoria.
Con il secondo motivo censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che
la patente rientri tra le “cose il cui uso e la cui fabbricazione costituisce reato”, cioè in sé
obiettivamente criminose tanto che la confisca è stabilita anche se non vi sia pronuncia di
condanna, mentre se all’esito del procedimento in corso si accertasse che il documento
non è falso e si pervenisse ad un’assoluzione, se ne dovrebbe disporre la restituzione e
non certo la confisca.
Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi.
In primo luogo deve osservarsi che l’indagato ha avuto piena conoscenza della
fattispecie criminosa ipotizzata a suo carico, che aveva portato i Carabinieri,
nell’immediatezza dell’accertamento, al sequestro della patente, appena presa visione del
provvedimento di sequestro con apposto in calce il visto di convalida.
Sotto il secondo profilo va evidenziato che il sequestro probatorio di un documento
sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le
specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l’adozione, in quanto esso è
funzionale a garantire i provvedimenti di cui all’art.537 c.p.p., cioè la dichiarazione

dell’indagato circa la mancanza di idonea motivazione del decreto del P.M., costituito da

falsità del detto documento e la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze,
ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la
prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il
giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporre
l’acquisizione qualora esso non sia presente in atti (in tal senso Sez.V, 24.3.2014,
n.13839).
Inoltre – come già ritenuto da questa Corte – in relazione alle cose che

sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del “corpus
delicti” è “in re ipsa”, data la immediatezza tra la “res” sequestrata e il reato oggetto di
indagine (Sez.II, 23.7.2013, n.31950; Sez.IV, 3.3.2010, n.8662).
Ne deriva che, essendo ipotizzato a carico dell’indagato il reato di uso di atto falso
avente ad oggetto la patente di guida, sussiste l’esigenza probatoria di mantenimento del
sequestro del prodotto della falsificazione: sotto questo aspetto e per tale ragione la
pronuncia impugnata va confermata.
Solo alla definizione del giudizio in merito alla falsità si disporrà poi
definitivamente della sorte del documento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

CORTE 51112-RE2..•k11.I CASSAZIONEI

costituiscono il corpo di reato, non è richiesta la dimostrazione della necessità del

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