Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49832 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 49832 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Petrosillo Ignazio, nato il 5.4.1976,avverso la
sentenza della Corte di Appello diBari del 19.12.2012.Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Gianluigi Pratola, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorsosia rigettato; udito il difensore dell’imputatoavv.Alessandro Marino il
quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale della medesima città in data 24 aprile 2012 di
condanna dilPetrosilloIgnazio per il reato di rapina tentata aggravata per aver
cercato di sottrarre la borsa alla parte offesa non riuscendo nello scopo e
cagionando lesioni alla vittima.
Ricorre, a mezzo di difensore, l’imputato lamentando violazione di legge in
relazione dell’art. 628 comma 1 0 cod. pen. Premesso che nel caso di specie
l’imputato è stato condannato per aver tentato, tramite strappo, di
impossessarsi della borsa della persona offesa senza riuscirvi giacché la

1

cintura della borsa si era attorcigliata intorno al braccio della vittima,
conseguentemente caduta in terra, si contesta la qualificazione del fatto come
rapina tentata anziché tentativo di furto con strappo/ rimarcando come
l’imputato avesse esercitato violenza non sulla persona bensì sulla cosa;
cosicché le lesioni subite dalla vittima non potrebbero ritenersi
volutedall’imputato. Per conseguenza,si sostiene che il fatto avrebbe dovuto
essere qualificato ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen. La critica si appunta

sull’argomentazione del Tribunale per cui non di furto con strappo ma di
rapina si tratta quando la cosa sia particolarmente aderente al corpo del
possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la
sottrazione, così che la violenza necessariamente deve estendersialla persona,
in quanto l’agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al
normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di
questa (Cass. Sez. II, 23.11.2010, n. 41464). Rileva infatti il ricorrente che,
nel caso di specie, la violenza non si sarebbe estesa alla persona a causa della
particolare adesione della borsa al corpo, bensì soltanto per un evento
accidentale che ha fatto attorcigliare la cinghia al corpo della vittima;
osservando anche come l’esistenza di una cinghia escluderebbe a priori
l’adesione dell’oggetto al corpo.
In un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con
riguardo agli articoli 59 comma 2 0 cod. pen. e 628 comma 3 0 n. 3 quater cod.
pen. contestando l’applicazione dell’aggravante di essere stata la rapina posta
in essere ai danni di un soggetto che ha appena fruito del servizio da parte di
un istituto bancario o di un ufficio postale rilevando come erano trascorsi 10
minuti dal prelievo e come la vittima non si trovasse nei pressi dell’ufficio
ostale bensì in una via parallela.
it,
t’ultimo motivo si lamenta il giudizio sul trattamento sanzionatorio essendo
stata comminataatimputato pena superiore a quella inflitta coimputato nel
medesimo delitto, il quale ha definito la propria posizione con patteggiamento.
Analoghe doglianze sono svolte in ordine alle statuizioni civili avendo il giudice
di merito trascurato di valutare positivamente l’offerta avanzata dall’imputato
a ristoro del danno arrecato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, richiamata nella
sentenza impugnata e anche nel ricorso “è configurabile il furto con strappo
quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del

2

tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della
relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una
ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina
allorchè la “res” è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi,
istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicchè la
violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l’agente
vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al
normale contatto della cosa con essa (Sez. 2, Sentenza n. 34206 del

03/10/2006 Ud. (dep. 12/10/2006) Rv. 234776).Peraltro, qualora la violenza
sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la
resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa,
ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo (Sez. 2, Sentenza
n. 3972 del 12/10/1987 Ud. (dep. 28/03/1988) Rv. 177978).Va, quindi,
esclusa la possibilità di ravvisare la figura del furto con strappo in tutte le
ipotesi in cui la violenza, comunque “indirizzata”, sia stata esercitata per
vincere la resistenza della parte offesa, giacchè in tal caso sarebbe la violenza
stessa – e non lo “strappo” – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza
la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello
schema tipico del delitto di rapina” (Cass. Sez. II, 23.11.2010, n. 41464). In
questa sentenza è stato altresì precisato, con riguardo alla concretezza del
fatto, che “le modalità del fatto, come Wimerse dalla stessa denuncia della
parte offesa non sono contrastanti con l’ipotesi di rapina aggravata
contestata, in quanto risulta, con evidenza, che vi fu momento in cui la donna
cercò di trattenere la borsa, ma la sua resistenza fu vinta dalla trazione
violenta che fu adoperata, quindi, nei confronti della persona e non
esclusivamente sulla cosa”.
Alle stesse conclusioni deve gigiungersi nel caso di specie, essendo stato
ricostruito il fatto nel senso che dapprima l’imputato afferrò con violenza la
borsa portata dalla persona offesa cercando di vincere la sua resistenza
strappandola con forza; in tal modo faceva cadere per terra sia la persona
offesa che il di lei marito che l’accompagnava; a tal punto proseguiva nel
tentativo di strappare la borsa alla vittimamentre la stessa era per tem, non
riuscendo nel tentativo perché la borsa si era attorcigliata al corpo della
stessa.
Se la prima fase dell’azione-ossia lo strappo tentato della borsa-avrebbe
ancora potuto integrare il tentativo di furto aggravato, il prosieguo

y

dell’azione-ossia lo strappo tentato della borsa nei confronti della vittima

(

3

ormai caduta a terra a seguito della azione precedente-integra evidentemente
il delitto di tentata rapina aggravata giacché l’imputato, tenendcila descritta
condotta, ha cercato evidentemente di vincere la resistenza passiva della
vittima, a cui aveva già cagionato lesioni, esercitando una ulteriore violenza
sulla stessa nel pervicace tentativo di impossessarsi della borsa; insistendo,va
rimarcato, nell’azione di strappo benché la borsa si forse attorcigliata intorno
al corpo della vittima e dunque senza preoccuparsi di arrecare ulteriori lesioni

alla vittima, già ferita.
In conclusione, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrato il
delitto di rapina tentata aggravata in considerazione della resistenza passiva
esercitata dalla vittima per il fatto che la borsa avesse ormai aderito al corpo
nel mentre l’imputato si ostinava nel tentativo di strapparla via.
Circa l’ulteriore motivo, deve rilevarsi che dell’art. 628, comma 3 0 , n. 3 quater
cod. pen. stabilisce un aggravamento di pena se il fatto è commesso nei
confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena
fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro.
Come esattamente rilevato dei giudici di appello, il fondamento della norma è
nella maggiore gravità del fatto commesso ai danni di una persona intenta – e
sorpresa – a prelevare denaro o che abbia appena effettuato il prelievo.
Così si è verificato nel caso di specie, giacché soltanto pochi minuti prima
dell’aggressione la vittima aveva prelevato del denaro presso un ufficio
postale, allontanandosi a piedi e percorrendo una via parallela a quella in cui
si trova detto ufficio.
Poiché nella descrizione della fattispecie astratta si presta esclusiva attenzione
al momento temporale e non alla collocazione spaziale, poiché null’altro si
richiede oltre alla stretta vicinanza nei tempi tra prelievo e aggressione, come
evidenza l’avverbio “appena, correttamente la corte di appellor -n-otivato a
pagina 9 e s. della sentenza impugnata l’integrazione dell’aggravante in
parola.
Quanto al trattamento sanzionatorio deve rilevarsi che il giudice d’appello, con
motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli
argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutaziont di
merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel
caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24

novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la sussistenza di

4

precedenti penali, la prognosi negativa sulla personalità dell’imputato e la
proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto commesso, e l’evidente
inadeguatezza della somma offerta a risarcimento del danno arrecato (come si
legge nella sentenza di appello alla pagina 11).
Attesa la separatezza delle posizioni e la diversità dei riti applicati,
manifestamente infondata è la doglianza con riguardo alla comparazione tra
pena comminata al ricorrente e pena comminata al coimputato che ha

Manifestamente infondata per insuperabile genericità è, infine / la doglianza
circa la quantificazione delle statuizioni civili, non argomentandosi alcunché
nel ricorso.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato il 22.11.2013
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

t–À

Il Presidente
Matilde Cammino

ritenuto di fruire del patteggiamento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA