Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49831 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 49831 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso la sentenza n. 43937/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 20/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVJCH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ke 6 4 0 Se (Watt at

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Udit i difens Avv.;

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Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza emessa il 20/12/2013 di cui in epigrafe questa Corte di
Cassazione, Quarta Sezione penale, ha rigettato il ricorso proposto da COSTANZI
Danilo avverso l’ordinanza n. 21/2012 in data 3.7.2012 emessa dalla Corte di
appello di Roma, con la quale era stata rigettata istanza di riparazione per
ingiusta detenzione dallo stesso presentata, condannando il medesimo al
pagamento delle spese del procedimento.
Con il ricorso in esame, l’Avvocatura Generale dello Stato rappresenta che, nel

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla stessa
Avvocatura Generale, aveva rassegnato memoria ai fini della costituzione in
giudizio in data 26 novembre 2013, memoria depositata il 27 dicembre 2013.
Di detta costituzione in giudizio, lamenta l’Avvocatura Generale nel ricorso, è
stata tuttavia omessa menzione nella decisione di questa Corte. In conseguenza
di ciò, l’Avvocatura Generale chiede che venga dato atto, nel testo della
decisione, dell’avvenuta rituale costituzione in giudizio dell’Amministrazione
suddetta a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non può invero procedersi alla richiesta correzione del segnalato errore
materiale, atteso che -come si evince nel ricorso stesso, oltrechè in atti- la
memoria di costituzione del Ministero suddetto è stata depositata presso la
Cancelleria di questa Corte in data successiva alla celebrazione dell’udienza; di
tal che, per evidenti ragioni di ordine logico, non può darsi atto della detta
costituzione in giudizio, tardivamente formalizzata.
Nulla a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015.

giudizio avanti questa Corte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in

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