Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49831 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49831 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Spinelli Nadia, nata il 16.10.1983; AchirlIasmina,
nata il 31.7.1988avverso la sentenza della Corte di Appello diAncona del
6.12.2012.Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Gianluigi
Pratola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la
sentenza del Tribunale della medesima città in data 10 luglio 2012 di
condanna delle odierne imputate per i delitti di furto e rapina aggravati.
Achir4asmina ricorre assistita da difensore; Spinelli Nadia personalmente.
Entrambe presentano i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea
‘anA.

applicazione della legge in relazione all’art. 19225n.7 cod. pen. per
essere stata ritenuta la penale responsabilità in assenza di prove sufficienti al
riguardo; per essere stata applicata l’aggravante in parola pur non risultando
la merce esposta alla pubblica fede, attesa la vigilanza praticata in modo

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continuativo e diretto a mezzo di telecamere di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Circa il giudizio sulla penale responsabilità il ricorso è manifestamente
infondato, avendo la Corte territoriale compiutamente motivato tutte le
ragioni poste a base della propria decisione, e limitandosi le imputate a
prospettare in modo estremamente generico motivi su profili già ampiamente
valutati dalla Corte territoriale, con ciò dimostrando anche un evidente difetto

ricordare come la Corte di appello abbia argomentato diffusamente ed
esaustivamente le ragioni della propria decisione con dettagliata motivazione
da pagina 1 a pagina 6 della rmtnraz~, non sottoposta a critica su nessun
punto specifico del ricorso impugnato, eccettuata la decisione sul
riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede.
Quest’ultima doglianza è infondata, avendo la Corte territoriale rilevato come
dall’espletata istruttoria sia emerso che, pur essendo installato nel negozio un
sistema di videocamere, la visione dei filmati non avveniva in tempo reale:
cosicché non poteva ritenersi operativo un controllo continuativo della merce,
necessario ad escludere la ricorrenza dell’aggravante nel caso di merce
esposta sul banco, pertanto da considerarsi effettivamente esposta alla
pubblica fede.
Le ricorrenti richiamano l’indirizzo secondo cui non sussiste la circostanza
aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai
banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo “antitaccheggio”,
che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di
affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti (Cass. sez. II, 25.9.2009,
n. 38716). Tuttavia, nel caso di specie, mancando un controllo costante e
diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di
avventori e clientikale l’ulteriore giurisprudenza di questa Corte secondo cui
sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. – sub specie di
esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione
alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce
sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in
cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service – la vigilanza
praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come
occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione
richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non
essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale

di correlazione con la sentenza che si pretenderebbe di criticare. Basterà

(Cass. sez. 5, 20.9.2006, n. 34009). In una fattispecie concreta analoga a
quella oggetto del presente giudizio, è stato deciso che nel furto, la
circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è
esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di
videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una
diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta
alla vigilanza (Cass. Sez. V, 20.5.2010, n. 35473).

pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato il 22.11.2013

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al

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