Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49830 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49830 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLAMADEALA IVAN N. IL 28/02/1990
avverso la sentenza n. 10634/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
02/02/2015

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
o
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe veniva applicata a PLAMADEALA
Ivan su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi uno e
giorni sei di arresto ed € 2.000 di ammenda, pena dichiarata condizionalmente
sospesa, previa concessione delle attenuanti generiche e con applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
anni due, in relazione al reato p. e p. dall’art. 186 comma 2 lettera b), 2 bis e 2
sexies del Codice della Strada, commesso il 1 gennaio 2011.

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida, in quanto sostiene che il GIP presso il Tribunale di Venezia, avrebbe
dovuto dare conto, con congrua motivazione, dell’esercizio del suo potere
discrezionale circa la misura della sospensione della patente, la cui
determinazione è sottratta alla pattuizione tra le parti.

Ciò pur a fronte

dell’applicazione delle sanzioni principali in misura prossima al minimo edittale e
della concessione allo stesso ricorrente delle circostanze attenuanti generiche in
regime di prevalenza, in relazione all’incensuratezza dell’imputato e al suo
comportamento collaborativo in sede di accertamento alcolirnetrico; il che
contrasta, secondo il ricorrente, con il principio in base al quale la durata della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dev’essere
ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida
dimostrata dal condannato.
3. – Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso, deducendo che l’onere di motivazione del giudice in
merito alla determinazione della sospensione della patente di guida è
compiutamente assolto, ed insindacabile in sede di legittimità, qualora egli faccia
riferimento al criterio dell’equità, ovvero quando egli richiami l’oggettiva gravità
del fatto per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso va rigettato, siccome infondato.
La pur succinta motivazione riportata sul punto nella sentenza impugnata dà
conto della determinazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida in relazione alle due aggravanti contestate
all’imputato.
Ne deriva, in via logica, che il giudice estensore ha esaminato il fatto
sottostante tenendo conto della sua gravità specifica, atteso che tale è
evidentemente il senso del riferimento alle due circostanze aggravanti in

2. – Quale unico motivo di ricorso, il PLAMADEALA lamenta la mancanza,

funzione della determinazione della sanzione accessoria oggetto di doglianza in
ragione di due anni.
Orbene, se è vero che di regola l’onere motivazionale sul punto deve
considerarsi assolto mediante il semplice riferimento a criteri generici o
addirittura in modo implicito (vds. ad es. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21574 del
29/01/2014), nel caso di specie, avendo il giudice determinato la sospensione
della patente secondo il limite massimo edittale -o meglio, in termini prossimi
allo stesso-, egli aveva il dovere di illustrare convenientemente le ragioni della

256956; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738).
Nel fare riferimento alle ritenute aggravanti, che in base al testo della
sentenza impugnata sono quelle di cui agli artt. 186 comma 2 bis (che comporta
il raddoppio delle sanzioni-base del reato, compresa quella della sospensione
della patente di guida) e 186 bis comma 1 lettera a) e comma 3 (che comporta a
sua volta un aumento delle sanzioni da un terzo alla metà) del Codice della
Strada (essendo stata per converso esclusa l’aggravante di cui all’art. 186
comma 2 sexies),

il giudice estensore dell’impugnata sentenza ha inteso

all’evidenza fare riferimento al disvalore complessivo del fatto, onde giustificare
l’applicazione della sanzione accessoria de qua in termini di particolare severità.
In tal senso la motivazione appare congrua e tale da sottrarsi al sindacato di
legittimità.
5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 24.11.2015

sua decisione al riguardo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35839 del 12/03/2013, Rv.

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