Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4983 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4983 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano
nei confronti di:
Crljen Srecko n. il 1.1.1948
inoltre
Crljen Srecko n. il 1.1.1948
avverso la sentenza n. 6971/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 4.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 7.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente
all’esclusione dell’art. 4 legge n. 146/200 e per il rigetto dei ricorsi
dell’imputato;
udito, per l’imputato, gli avv.ti F. Ferrero del foro di Ivrea e A.
D’Amai() del foro di Milano, che hanno concluso per l’accoglimento
dei rispettivi ricorsi.

Data Udienza: 07/01/2014

Ritenuto in fatto
i. — Con sentenza resa in data 3.2.2012, il giudice dell’udienza
preliminare presso il tribunale di Milano, tra le restanti statuizioni,
ha condannato Srecko Crljen alla pena di quattordici anni di reclusione in relazione al reato di trasporto illecito di sostanze stupefacenti, nonché al reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati concernenti il traffico di stupefacenti, commessi, nei
luoghi e nei periodi di tempo specificamente indicati nei capi
d’imputazione ascritti a carico dell’imputato.
Con sentenza in data 4.2.2013, la corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la circostanza
aggravante di cui all’art. 41. n. 146/2006 in relazione al reato associativo, ha ridotto la pena nei confronti dell’imputato, rideterminandola
nella misura di dieci anni di reclusione, confermando, nel resto, la
sentenza di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di Milano,
nonché l’imputato, a mezzo di entrambi i propri difensori.
Il procuratore generale presso la corte d’appello di Milano censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la
corte territoriale erroneamente escluso la compatibilità della circostanza aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4, 1. n.
146/2006 in relazione al reato associativo contestato all’imputato, in
contrasto con il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità incline ad ammettere la predetta compatibilità, atteso che
l’organizzazione internazionale nella specie richiamata non si era sovrapposta all’associazione criminale de qua, essendosi limitata a fornire il proprio contributo alla commissione del delitto associativo.
2.1. –

Con un primo ricorso, l’imputato censura la sentenza
d’appello per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità del Crljen in relazione al
reato associativo ascrittogli, in assenza di elementi di prova idonei a
superare ogni ragionevole dubbio circa la consapevolezza dello stesso
di partecipare, o quanto meno di fornire un apprezzabile contributo,
alla realizzazione delle finalità del sodalizio criminale in esame.
2.2.1. –

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Allo stesso modo, il ricorrente si duole che la corte d’appello
abbia ritenuto sussistente la prova della consapevolezza dell’imputato
di trasportare un’ingente quantità di sostanza stupefacente, in tal
modo erroneamente ponendo a suo carico la circostanza aggravante
di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309/90, vieppiù in assenza di alcuna idonea
motivazione circa il ricorso dei presupposti oggettivi riferibili
all’effettivo ricorso di tale aggravante.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell’entità della
pena concretamente inflitta all’imputato, in assenza di alcuna idonea
motivazione.
Con un secondo ricorso, l’imputato censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
al riconoscimento della responsabilità del Crljen con riguardo al reato
associativo allo stesso ascritto, avendo la corte territoriale arbitrariamente desunto, dalla sola accertata responsabilità dell’imputato
per il reato-fine di trasporto di sostanze stupefacenti, la conseguenza
della concorrente responsabilità dell’imputato per il reato associativo
contestatogli, in assenza di alcuna prova in ordine alla sussistenza di
un quid pluris rispetto alla condotta riferita all’occasionale singolo
reato-fine, né di alcuna idonea motivazione a supporto della riconosciuta sussistenza dell’elemento psicologico costituito dalla consapevolezza dell’imputato di partecipare o quanto meno di fornire un contributo per la realizzazione delle finalità del sodalizio criminoso in
esame.
Da ultimo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui ha negato all’imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in ragione di
prevalenza sul vigore delle contestate circostanze aggravanti.
2.2.2. –

Considerato in diritto
3.1. — Entrambi i ricorsi proposti nell’interesse del Crljen congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle
questioni dedotte – sono infondati.
Con riguardo alle doglianze illustrate dall’imputato in relazione al reato associativo allo stesso ascritto, rileva il collegio come la
corte territoriale abbia correttamente evidenziato – con motivazione

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elaborata in termini di piena coerenza logica e linearità argomentativa – il ricorso di sicuri e concreti elementi di conferma, tanto della
sussistenza degli elementi oggettivi del reato associativo contestatogli, quanto della chiara consapevolezza dell’imputato di partecipare al
sodalizio criminoso in esame.
Al riguardo, converrà preliminarmente sottolineare – in linea
generale e in coerenza al corrispondente insegnamento della giurisprudenza di legittimità – come, ai fini della prova della partecipazione del singolo all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
anche un singolo episodio ricollegabile a detto traffico, occorso nel
quadro di un contesto associativo, può costituire un apprezzabile indice della partecipazione dell’agente all’organizzazione criminale, atteso che l’elemento oggettivo del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto al compimento di atti preordinati alla realizzazione delle finalità del gruppo; sì che il coinvolgimento in un solo episodio non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente
servito per la commissione del fatto. Anche l’elemento soggettivo,
d’altra parte, è ricavabile dalla consapevolezza dell’imputato di essersi servito dell’appartenenza all’associazione per l’esecuzione della
condotta criminosa concernente il compimento del singolo reato-fine
(cfr. Cass., Sez. 4, n. 45128/2008, Rv. 241927).
E invero, la corte d’appello ha sul punto evidenziato, sotto un
primo profilo meramente logico, come dovesse ragionevolmente escludersi la circostanza che un sodalizio criminoso dedito a continuativi ingenti traffici di stupefacente (così ben organizzato all’interno)
avesse potuto avvalersi, nell’esercizio di incombenze di natura strettamente fiduciaria (quali quelle relative al trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente) di soggetti estranei alla propria organizzazione
interna e alla stessa struttura criminosa, sì da lasciar ritenere, intuitivam ente, come l’affidamento del notevole quantitativo di stupefacente alla persona dell’odierno imputato, al fine di procedere al relativo
trasporto da Tirrenia di Pisa a Milano, valesse a predicarne l’attribuzione di un sicuro rapporto fiduciario con gli esponenti del gruppo.
In termini più propriamente concreti, la corte territoriale ha
sottolineato come gli elementi di prova complessivamente acquisiti
avessero evidenziato la sussistenza di un ben definito rapporto fidu-

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ciario tra l’odierno imputato e il correo Nedic, personaggio ricoprente
una posizione di spicco e di sicura preminenza nell’ambito della
struttura criminale in esame: circostanza idonea a denotare come l’odierno imputato fosse ben consapevole dello svolgimento dei traffici
di stupefacente all’interno di una struttura organizzata, l’unica, d’altronde, in grado di effettuare traffici di quella entità e di disporre della necessaria struttura logistica di supporto.
Di seguito, la corte territoriale ha sottolineato come il Crljen
non si fosse affatto limitato a compiere materialmente il trasporto
dello stupefacente in occasione dell’esecuzione del reato-fine allo
stesso ascritto, avendo bensì cooperato alla predisposizione del mezzo di trasporto al fine dell’occultamento dello stupefacente, come significativamente confermato dal lungo intervallo di tempo (circa
un’ora: cfr. pag. 12 la sentenza d’appello) dallo stesso trascorso all’interno dell’autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente,
intento al compimento di una frenetica attività verosimilmente consistente nella predisposizione delle modalità di occultamento del carico
di droga, al fine di renderlo non facilmente rinvenibile in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Lo stesso Crljen d’altronde era ben consapevole della molteplicità delle persone con le quali aveva intrattenuto rapporti nell’ambito
del trasporto illecito in cui fu coinvolto e che avevano con lui coordinato la propria attività secondo le direttive impartite dal Nedic: rapporti e attività intrattenuti ed eseguite con modalità organizzative idonee a palesare in modo inequivoco proprio l’organizzazione tipica
di una stabile struttura criminale.
Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come lo
stretto legame fiduciario instaurato dall’imputato con il Nedic si fosse
obiettivamente estrinsecato attraverso l’accertamento del suo ruolo
di autista e di uomo di fiducia, avendolo accompagnato in diversi
luoghi al fine di trattare affari di natura patrimoniale del gruppo, raccogliendone le disposizioni dalla Serbia durante la relativa necessaria
assenza dall’Italia; ed essendo altresì emerso il coinvolgimento
dell’imputato nel noleggio dell’autovettura utilizzata dalla correa
Hutter per vicende illecite riferibili al sodalizio.
La corte d’appello ha altresì evidenziato come l’imputato fosse
stato trovato in possesso delle chiavi dell’autovettura di tale Dimitrjievic (altro appartenente al sodalizio con compiti di supporto logi-

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stico quali il noleggio di autovetture e appartamenti) attivandosi per
il suo recupero; avesse informato il Nedic dei pericoli su di lui incombenti a seguito degli interventi delle forze dell’ordine relativi alla intercettazione e al sequestro dello stupefacente; avesse palesato la sua
fedeltà al Nedic e al sodalizio fino al punto di coinvolgere anche il figlio nelle sue attività; avesse espresso, nel corso di una conversazione
intercettata con un altro correo, ragioni di risentimento nei confronti
del Nedic in relazione a talune pretese economiche non soddisfatte,
pur manifestando l’intento di non interrompere i rapporti con lo stesso in vista di futuri lavori genericamente legati all’esercizio dell’attività criminale, a testimonianza della non occasionalità del rapporto tra
i due, ma anzi del ricorso di uno stabile programma di collaborazione
destinato al compimento di un’indeterminata serie di reati concernenti il traffico di stupefacenti.
La complessiva e congiunta valutazione di tali circostanze è
quindi valsa a escludere – secondo il coerente ragionamento della corte territoriale – la sussistenza, nella specie, di un’ipotesi di mero concorso nella commissione di singoli reati-fine, o ancora di una fattispecie di concorso esterno nel reato associativo, tenuto conto dell’avvenuta certa acquisizione della prova della sussistenza di uno specifico accordo criminoso, confermato dalle particolari modalità esecutive
dei singoli reati-fine, dai rapporti tra i soggetti coinvolti, nonché dalla
ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti in vista del raggiungimento del
comune obiettivo costituito dall’attuazione di un vasto programma
criminoso destinato alla commissione di una serie indeterminata di
delitti, con permanenza del vincolo tra i partecipanti anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati
programmati.
La motivazione così complessivamente compendiata dalla corte d’appello deve ritenersi completa ed esauriente, immune da vizi
d’indole logica o giuridica, come tale pienamente idonea a sottrarsi
alle censure sul punto sollevate dall’odierno ricorrente, per lo più limitata a una mera e inammissibile rilettura in fatto delle fonti di prova complessivamente acquisite, al solo fine di argomentare una differente ricostruzione più favorevole alle prospettive della difesa, benché del tutto inidonea a incidere sulla solidità argomentativa e logica
dell’impianto motivazionale dettato dai giudici del merito.

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Devono essere, da ultimo, disattese le censure relative al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n.
309/90, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato e alla complessiva misura della pena,
avendo la corte territoriale espressamente dato atto (oltre alla prevedibile consapevolezza dell’imputato in ordine all’ingente quantità della sostanza trasportata, avuto riguardo agli stretti rapporti fiduciari
con il committente e al dato oggettivo costituito dal diretto impegno
dell’imputato nello stivare personalmente lo stupefacente all’interno
dell’autovettura dallo stesso condotta per il trasporto e a trasferirlo
da una vettura all’altra) dell’esuberanza dei dati ponderali (pari a svariate decine di chilogrammi di cocaina: cfr. pag. 16 della sentenza
d’appello) riscontrati in relazione alla commissione del traffico esaminato, in coerenza con i limiti fissati dalle recenti statuizioni delle
sezioni unite di questa corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n.
36258/2012, Rv. 253150); ed avendo la stessa corte territoriale sottolineato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
concreta determinazione della pena, la rilevante gravità delle condotte ascritte all’imputato, essendosi lo stesso dedicato a ingenti traffici
di stupefacenti nell’ambito di un sodalizio criminoso organizzato, tenendo un comportamento processuale non collaborativo, ammettendo unicamente la materialità dei trasporti di stupefacente (di per sé
non negabili, in ragione delle inconfutabili risultanze probatorie acquisite) e negando in ogni caso, anche contro ogni evidenza, tanto
l’appartenenza al sodalizio quanto la natura della merce trasportata,
tenendo quindi un atteggiamento immeritevole di particolare benevolenza ai fini della riduzione della pena dallo stesso invocata, in tal
modo radicando in termini concreti la motivazione sul punto dettata
in piena coerenza ai parametri imposti dall’art. 133 c.p..
3.2. – Deve viceversa trovare accoglimento il ricorso proposto
dal procuratore generale presso la corte d’appello di Milano in relazione alla compatibilità, con il reato associativo, della circostanza aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4,1. n. 146/2006.
Al riguardo, rileva il collegio come l’originario contrasto insorto tra le sezioni semplici di questa corte sull’interpretazione della
norma richiamata sia stato composto di recente dalle sezioni unite
della corte di cassazione che ha sancito la piena compatibilità di detta

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aggravante con il reato associativo, sempre che il gruppo criminale
organizzato transnazionale non coincida con l’associazione criminale
contestata all’imputato (Cass., Sez. Un., n. 18374/13, Rv. 255035).
Spetterà pertanto alla corte territoriale, in sede di rinvio, il
compito di verificare l’eventuale coincidenza o meno del gruppo criminale organizzato transnazionale con il sodalizio criminoso ascritto
all’imputato, ai fini dell’eventuale conferma o meno della sussistenza
della circostanza aggravante in parola a carico del Crljen.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’art. 4 della legge
146/2006 e rinvia alla corte d’appello di Milano per nuovo esame sul
punto.
Rigetta i ricorsi del Crljen e lo condanna al pagamento delle
spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.1.2014.

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