Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49829 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49829 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAJI ABDELHAMID N. IL 04/10/1973
avverso la sentenza n. 319/2009 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
25/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVIC1-1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C4c 4.«.0 $414144/ / a.0 •
id
frk
44L

Uditi difensor Avv.;

ati,..02.4.

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe veniva applicata a NAJI Abdelhamid
su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni tre e mesi tre
di reclusione ed € 12.000 di multa, previa esclusione dell’aggravante di cui
all’art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990 e della contestata recidiva, concesse le
attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, in relazione a due imputazioni
di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti: la prima riferita a plurime

2008, la seconda in relazione a plurimi acquisti e cessioni della stessa sostanza
in concorso con il fratello Naji Abdelmajid nel periodo compreso fra aprile e
maggio 2009.
2. – Quale unico motivo di ricorso, il NAJI lamenta la violazione dell’art. 129
c.p.p., in quanto sostiene che il Tribunale di Terni sarebbe dovuto pervenire a
pronuncia assolutoria ai sensi di tale disposizione e comunque avrebbe dovuto
motivare l’esclusione dell’ipotesi di proscioglimento. Viceversa, ad avviso del
ricorrente, il giudice a quo ha errato nel violare la regola di giudizio in base alla
quale l’affermazione di penale responsabilità dev’essere frutto di certezza
processuale, nella specie non raggiunta; ed inoltre ha posto in essere il
travisamento del fatto, omettendo di motivare sulla mancata considerazione di
una serie di importanti e non eludibili prove a sostegno delle ragioni
dell’imputato e rilevanti ai fini dell’accertamento dell’esclusione della sua
responsabilità.
3. – Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso, siccome assolutamente infondato, in quanto il giudice a
quo ha specificatamente motivato in ordine all’assenza delle condizioni per il
proscioglimento del NAJI ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sulla base degli atti del
procedimento; osserva il P.G. che il controllo di legittimità invocato dal ricorrente
può formare oggetto di scrutinio di legittimità, in caso di sentenza a pena
patteggiata, solo quando appaia evidente dal testo della pronunzia la sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p.; e che il ricorrente non ha, nella specie,
indicato le specifiche ragioni per le quali detta disposizione avrebbe dovuto
trovare applicazione nel caso di cui trattasi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – In esito al presente ricorso, che sarebbe di per sè inammissibile,
siccome generico e manifestamente infondato, va tuttavia disposto
l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con restituzione degli atti
al giudice a quo per eventuale nuova negoziazione dell’accordo tra le parti di cui

cessioni di hashish a Colonna Massimo nel periodo compreso fra maggio e agosto

\
all’art. 444 c.p.p., in relazione all’intervenuto mutamento in melius della cornice
edittale e alla sopravvenuta illegalità della pena.
Quanto all’unico motivo di ricorso, va detto che il ricorrente ha del tutto
omesso di indicare in base a quali elementi probatori dovesse trovare
applicazione l’art. 129 c.p.p., non avendo fatto alcun riferimento a specifiche
ragioni in relazione alle quali egli doveva essere prosciolto. In tal senso, il ricorso
è affetto da genericità e manca del tutto di autosufficienza, omettendo di
assolvere all’onere di indicazione e allegazione delle risultanze probatorie e degli

di proscioglimento del NAJI.
Quanto al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, pur non
essendovi specifico ed esplicito richiamo all’assenza di evidenti ragioni di
proscioglimento

ex

art. 129 c.p.p., purtuttavia il giudice

a quo

ha

convenientemente dato conto di avere esaminato in modo sufficientemente
approfondito le circostanze di fatto e gli elementi probatori riguardanti la vicenda
sottostante, distinguendo fra le posizioni degli imputati sulla base di tali elementi
resi espliciti e compiutamente enunciati, sì che l’onere motivazionale di cui si
lamenta la carenza deve, in buona sostanza, ritenersi adeguatamente assolto.
5. – Tuttavia, come si è anticipato, vertendosi in tema di reati in materia di
stupefacenti classificati come droghe leggere, questa Corte rileva d’ufficio che,
per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale -in seguito alla
quale si è determinata la reviviscenza del testo dell’art. 73 D.P.R. 309/1990
antecedente al D.L. n. 272/2005 convertito con legge 49/2006-, la fattispecie
oggetto dell’impugnata sentenza rientra oggi nel più favorevole regime
sanzionatorio di cui al quarto comma del detto art. 73; e al riguardo va ricordato
che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, ciò determina la sopravvenuta
illegalità della pena pattuita, rilevabile da questa Corte ex officio anche in caso
d’inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014 – dep.
07/11/2014, Oguekemma, Rv. 262108); illegalità che sussiste anche nel caso in
cui -come nella specie- la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti
edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della
novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità,
e ciò perché l’accordo è intervenuto in una cornice edittale che è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima ex tunc (Cass. Sez. Un., n. 33040 del 26/02/2015
– dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205).
Ciò posto, ed esclusa la possibilità di rideterminare d’ufficio la pena (cfr.
Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, La Sala; Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010,
Ndiaye; Sez. 3, n. 34302 del 14/06/2007, Catuogno; Sez. 5, n. 1411 del
22/09/2006, Braidich; Sez. 1, n. 8377 del 11/06/1992, Sania), la sentenza

atti processuali in base ai quali si sarebbero palesate evidenti le invocate ragioni

impugnata va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice a quo
(Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Terni) per l’ulteriore corso, in
modo da consentire alle parti di rideterminare la pena pattuita secondo la nuova
cornice edittale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli
atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24.11.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA