Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49828 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49828 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLINI CARLO N. IL 09/05/1950
avverso la sentenza n. 4423/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A .
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che ha concluso per .4 i vr,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

c–42PI4 M

Data Udienza: 15/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 9 novembre 2011 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza
del locale Tribunale che, in data 2 ottobre 2007, aveva condannato Bartolini Carlo per il reato
di tentata estorsione e furto di un orologio.
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza per violazione delle

ordinario .
Lamenta ricorrente la violazione dell’art. 178 co 1 lett. a) c.p.p., per avere un giudice
onorario deciso il processo nel quale veniva contestato il reato di tentata estorsione, reato non
previsto dall’articolo 550 codice di procedura penale .
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che questo Collegio
non ha ragione di disattendere, è orientato nel senso che la trattazione in dibattimento, da
parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dal R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, comma 3, lett. b) e cioè dei reati non previsti dall’art. 550
c.p.p., non è causa di nullità, in quanto dalla stessa formulazione letterale della norma
ordinamentale sopra indicata è dato chiaramente evincere che trattasi di norma non
tassativamente posta a pena di nullità, ma di norma contenente una mera enunciazione di
carattere organizzativo, volta a ripartire il lavoro fra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., in
termini, Cass. 4 0 15.11.06 n. 41988; Cass. 4 0 14.12.05 n. 9323 Cass. 1°4.2.2009 n. 13573
Rv. 243142).
Il ricorso è pertanto inammissibile.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 15.10.2013

disposizioni inerenti l’attribuzione delle funzioni del giudice onorario addetto al tribunale

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