Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49828 del 07/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49828 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUCCI PAOLO N. IL 13/05/1964
avverso la sentenza n. 13/2013 TRIBUNALE di BOLZANO, del
02/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. «5-‘0, ‘te
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eit < ì,‘ AIA i • Ò 42.14-D1R4t Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Brunico, con sentenza in data 13.06.2013, assolveva l'imputato Mucci Stefano dal reato di lesioni colpose ascrittogli, per non aver commesso il fatto. Al prevenuto si contesta, per colpa generica ed inosservanza degli artt. 10 e 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363, mentre percorreva con gli sci la pista Piz Sorega, in località San Cassiano, di aver travolto, proveniendo da monte e mantenendo una direzione che non gli consentiva di evitare la collisione, 2. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza in data 2.12.2014, in riforma della decisione del primo giudice ed accogliendo l'appello della parte civile, ritenuta la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, condannava il prevenuto al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di Ciccardini Stefano pari ad € 10.000,00. Il Tribunale disponeva il parziale rinnovo della istruttoria dibattimentale, con l'escussione dei testi Ciccardini Stefano, Ciccardini Clementina e Martinelli. Con riguardo al merito dell'accusa, il giudicante rilevava che doveva ritenersi accertato Mucci aveva investito il Ciccarfdini e che il contatto tra i due sciatori aveva interessato gli sci ovvero gli scarponi dei due sportivi; e che la colpa dell'accaduto doveva essere attribuita in via esclusiva al Mucci. Ciò in quanto, nel momento in cui Ciccardini, che procedeva lentamente, stava per arrestarsi a bordo pista, veniva travolto dal Mucci, che stava effettuando uno slalom proprio nella zona della pista destinata alla sosta degli sciatori. Il Tribunale evidenziava inoltre che a carico del Mucci emergevano ulteriori profili di colpa specifica, avuto riguardo alla velocità eccessiva, all'obbligo di precedenza ed alle modalità di sorpasso, regolate dalla citata legge n. 363/2003 e dal d.m. 20.12.2005. 3. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione Mucci Paolo, a mezzo del difensore. Con il primo motivo l'esponente denuncia il vizio motivazionale. La parte rileva che il Tribunale di Bolzano, nel riformare la sentenza assolutoria del Giudice di Pace di Brunico, ha omesso di confrontarsi criticamente con la motivazione che era stata espressa dal primo giudice, in violazione dell'obbligo motivazionale specifico che grava sul giudice di secondo grado che operi una reformatio in peius. L'esponente sottolinea che il Tribunale ha proceduto al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale; ma rileva che il secondo giudice ha effettuato una autonoma valutazione del compendio probatorio, ignorando del tutto le argomentazioni critiche poste a fondamento della sentenza che era oggetto dell'appello. 2 Ciccardini Stefano, il quale riportava le lesioni personali indicate in epigrafe. Il ricorrente evidenzia inoltre che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il contenuto della memoria difensiva che era stata depositata in corso di giudizio. Con il secondo motivo il deducente si duole della intervenuta liquidazione delle spese, relativa ad entrambi i gradi di giudizio, effettuata dal Tribunale in favore della costituita parte civile, in assenza di specifica motivazione sul punto. Nell'interesse della parte civile Ciccardini Stefano è stata depositata memoria. La parte osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile per infondata, giacché il Tribunale ha soddisfatto lo specifico obbligo motivazionale. Con riferimento alla liquidazione delle spese, la parte civile osserva che correttamente il Tribunale ha applicato i parametri stabiliti dal d.m. 10.03.2014, n. 55, in vigore al momento della decisione. Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame risulta fondato, nei termini di seguito esposti. 1.1 Soffermandosi sul primo motivo di ricorso, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che dall'attuale assetto interpretativo dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., discende una specifica modalità argomentativa della sentenza di appello che riformi la decisione assolutoria di primo grado. In tale ipotesi, il giudice del gravame non deve soltanto effettuare una logica ricostruzione dei fatti e darne adeguatamente conto nella motivazione ma deve necessariamente confrontarsi, in modo esplicito, con la decisione di primo grado e rilevare se la diversa decisione sia conseguenza di una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio o, invece, di specifici errori, logici o fattuali. Nel primo caso, infatti, la sentenza assolutoria risulta soltanto "alternativa", rispetto a quella di condanna resa dal giudice di appello, di talché non potrà che ritenersi la sussistenza di un "ragionevole dubbio", in favore dell'imputato, atteso che la sua responsabilità viene a discendere - unicamente - da una riconsiderazione del medesimo materiale probatorio. Nel secondo caso, invece, la riforma "in peius" risulta legittima, laddove vengano individuati i punti che rendono insostenibile la decisione di primo grado, per errore di valutazione della prova o per snodi illogici del ragionamento, ovvero per omissione di valutazione di elementi fondamentali, quali prove non considerate od erroneamente ritenute inutilizzabili. E solo in quest'ultimo caso la "lettura" proposta dalla sentenza di condanna, a seguito di appello, può essere considerata come l'unica possibile, alle date condizioni (cfr. Cass. Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024). Orbene, applicando i richiamati principi di diritto, per condivise ragioni, al caso di specie, deve osservarsi che il Tribunale di Bolzano ha del tutto disatteso la citata regola processuale, espressa dal diritto vivente; il Giudice di secondo grado, 3 violazione del principio di autosufficienza. E considera che la doglianza è comunque infatti, ha riformato "in peius" la sentenza di assoluzione che era stata resa dal Giudice di Pace di Brunico, sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative considerate decisive (se pure dopo aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in osservanza dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sin dal caso Dan c/Moldavia, del 5 luglio 2011), ma senza confrontarsi, in alcun modo, con le valutazioni che erano state rese dal primo giudice, nell'apprezzare le prove dichiarative. al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.; ciò in quanto la sentenza del Tribunale di Bolzano risulta vulnerata dalla evidenziata lacuna argomentativa, che innpinge la base stessa del discorso giustificativo svolto dal giudice del gravame. La natura assorbente del rilievo assolve questa Corte dal procedere all'esame di ogni ulteriore doglianza, pure affidata al ricorso che occupa. Al giudice del rinvio viene demandata la regolamentazione delle spese tra le parti anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti anche per questo grado di giudizio. Così deciso in Roma in data 7 dicembre 2015. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio

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