Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49827 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49827 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 15/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZUTO VINCENZO N. IL 22/08/1945
avverso la sentenza n. 612/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza
emessa in data 18 settembre 2008 dal Tribunale di Pistoia che aveva condannato Rizzuto
Vincenzo, alle pene ritenute di giustizia, per il reato di usura
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è nulla per nullità del
giudizio di appello celebrato nella contumacia dell’imputato nonostante l’assoluto
impedimento a comparire tempestivamente comunicato. Sostiene il ricorrente di essere

stato di corna con prognosi riservata. Evidenzia che tale stato era stato rappresentato alla
Corte d’Appello a mezzo fax il giorno antecedente l’udienza e depositato a mani del proprio
figlio direttamente nella cancelleria della Corte d’Appello il giorno 4 ottobre 2012. Rileva che
nonostante il certificato depositato indicasse la necessità di assoluto riposo la Corte d’Appello,
considerando la patologia come esito di un incidente avvenuto 10 mesi prima, non la riteneva
tale da costituire un legittimo impedimento e rigettava la richiesta di rinvio del dibattimento
dichiarando la sua contumacia. Evidenzia inoltre che di tale richiesta non vi è traccia in
sentenza ma solo nel verbale di udienza.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è
legittimo il provvedimento, nel caso di specie ordinanza dibattimentale, con cui il
giudice di merito – investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con
allegato certificato medico – abbia ritenuto l’insussistenza del dedotto impedimento e
dichiarato la contumacia dell’imputato, in quanto detto certificato non preclude al
giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a
nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della
dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti
evitabile rischio per la propria salute, che costituisce condizione imprescindibile ai fini
dell’integrazione dell’assoluta impossibilità di comparire che legittima l’impedimento
(così, tra le tante, Sez. 5, n. 5540/08 del 14/12/2007, Spanu, Rv. 239100). Di tale
regola di giudizio la Corte di appello di Firenze ha fatto buon governo, evidenziando, con
motivazione logica, come il sanitario che aveva redatto la certificazione non avesse
affatto attestato l’assoluta impedimento dell’imputato a comparire all’udienza, bensì si
era limitato ad affermare l’esistenza di postumi cognitivi di un incidente stradale
occorso da 10 mesi.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa

rimasto vittima di un incidente stradale il 16 dicembre del 2011 e di essere stato ricoverato in

delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 15.10.2013

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