Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49825 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49825 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUDEANU FLORIN N. IL 24/06/1991
avverso la sentenza n. 3484/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A
che ha concluso per j’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22 novembre 2012 la corte d’appello di Palermo in parziale
riforma della sentenza del locale tribunale in data 29 marzo 2012-che aveva condannato
Budenau Florin in concorso con altri per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni,
danneggiamento e ricettazione- concedeva all’imputato il beneficio della sospensione
condizionale della pena.

chiRicorre per cassazione l’imputato deducendo EIla sentenza impugnata è incorsa in:

riguardo ai reati contestati;
2. violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello. E’ giurisprudenza pacifica di
questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed
esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza
di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”,
perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed
appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di
inammissibilità, dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.. E’ evidente infatti che, a fronte di
una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di
gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione
non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla
Corte d’Appello
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen.,
comma primo, lett. c), all’inammissibilità
Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in
generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa
ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa
sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare
congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del
ricorrente a titolo di concorso. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per

1. vizio della motivazione in ordine alla responsabilità a titolo di concorso con

ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI
24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Il ricorso è pertanto inammissibile.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 15.10.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

1.000,00 (mille) euro.

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