Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49823 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49823 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WYSOCKA GRAZYNA N. IL 13/12/1965
avverso la sentenza n. 38/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/07/2013

,

sentita la relazione fatta dal Consigliere Qott. ANGE„LO CAPOZZI;
1~/sentite le conclusioni del PG Dott.
i g. iirroL
QL L., CA»-Nk,
41) Witís 0652, CVS.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1 Con sentenza del 5.7.2013 la Corte di appello di Firenze ha accolto la
domanda di estradizione processuale presentata dalla Procura
Circondariale di Varsavia della Repubblica Polacca a carico di WYSOCKA
Grazyna limitatamente al reato di furto in appartamento consumato in
data 8.5.2000 e, per l’effetto, ordinato la consegna di quest’ultima allo

2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione la
estradanda deducendo:
2.1.omessa motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;
2.2.erronea valutazione in merito alla maturata prescrizione.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4. In tema di estradizione per l’estero, nel regime di consegna disciplinato
dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi
di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la
Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può
negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame
formale da compiere su di essi

(Sez.

6,

Sentenza n.

40283

del

10/10/2008 Rv. 241516 Imputato: Meta Denis).
5. Nella specie le condizioni che sorreggono la sussistenza della gravità
indiziaria, implicitamente recepite dalla sentenza impugnata, sono state
soddisfatte dalla informazioni suppletive rese dalla A.G. polacca, su
richiesta della stessa Corte territoriale, con nota del 18.5.2013 che ha
indicato le fonti probatorie specifiche in ordine al fatto per il quale si
procede.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
7. Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea,
l’avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto,
che è causa ostativa all’accoglimento della richiesta di estradizione, deve
essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del
fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistenti le
condizioni per l’estradizione, sulla base del regime della prescrizione
antecedente all’entrata in vigore della I. n. 251 del 2005)(Sez. 6,
Sentenza n.

48414

del 09/10/2008 Rv. 242426

Imputato:

Dalli

Cardillo).
8. Cosicchè correttamente la Corte territoriale ha indicato per il reato di
furto pluriaggravato in appartamento in ordine al quale si procede il

1

Stato Polacco a soddisfatta giustizia italiana.

termine massimo prescrizionale in anni quindici, escludendone il decorso
nella specie.
9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
10. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 6.12.2013

cod proc. pen..

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