Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49821 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49821 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CARLO VINCENZO N. IL 25/10/1977
avverso la sentenza n. 3938/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n

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Udito, per la parte civile, l’Avy
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Data Udienza: 24/11/2015

Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 21.11.2014 la Corte d’Appello di Bologna confermava la
sentenza resa dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza di condanna di Di Carlo Vincenzo alla
pena di giustizia quale responsabile del reato di furto di numero tre telefoni cellulari
sottratti a Caponnetto Alessandro, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
aggravante dell’art.61 n.11 c.p. ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, con
condanna altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile.

procedibile il reato per essere stata presentata dalla parte lesa formale querela e
raggiunta la prova della colpevolezza del Di Carlo, dato che i telefoni compendio del furto
erano stati ritrovati all’esito di perquisizione domiciliare, occultati nell’armadio della
camera da letto dell’imputato; quanto al trattamento sanzionatorio, riteneva congrua la
pena irrogata in prime cure, tenuto conto delle modalità di commissione del reato, della
reiterazione delle condotte, dell’aggravante contestata e dei numerosi precedenti penali
specifici.
3. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la
erronea applicazione della legge per insussistenza della condizione di procedibilità, per
insussistenza di prove concrete della responsabilità dell’imputato e per immotivata
applicazione della recidiva.

Ritenuto in diritto
4.

il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che

ripropongono peraltro censure già vagliate e disattese dalla Corte d’Appello.
4.1. Quanto al difetto della condizione di procedibilità la Corte di Bologna ha
ritenuto del tutto correttamente chiara ed inequivoca la volontà della persona offesa
Caponnetto Alessandro di ottenere la punizione del reo, in quanto nel “verbale di
denuncia orale” il 5.9.2008 dopo l’esposizione dei fatti egli utilizzò la seguente
espressione “sporgo denuncia querela”, e, al ulteriore conferma della sua manifestazione
di volontà di perseguire il colpevole, indicò nel Di Carlo il possibile autore dell’illecito.
4.2. Non sussiste poi nessun dubbio circa la responsabilità dell’imputato stante
l’esito della perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento del compendio di
furto, occultato nell’armadio della camera da letto, e di cui pure ha dato atto la Corte
territoriale.
4.3. Infine del tutto congrua e logica la motivazione sul trattamento sanzionatorio,
proporzionato ai parametri dell’art.133 c.p., poiché si è tenuto conto delle modalità
concrete di commissione del reato, della reiterazione delle condotte e dell’aggravante
contestata, certamente sussistente, in quanto la sottrazione fu agevolata dalla relazione
di ospitalità intercorrente con la persona offesa, circostanze che, unitamente ai numerosi
precedenti penali specifici, sintomo di un significativo livello di capacità delittuosa

2. Nel respingere i motivi di appello, la Corte territoriale riteneva in primo luogo

potevano portare ad un giudizio di comparazione in termini di prevalenza, né consentire
l’applicazione di una pena già irrogata in misura prossima ai minimi edittali, come
ritenuto dai giudici di merito. A ciò aggiungasi che la recidiva, benché contestata, non è
stata ritenuta in concreto nel calcolo della pena e dunque anche la doglianza sul punto
appare manifestamente priva di fondamento.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Il Cons

stensore

per le ammende.

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