Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49819 del 29/10/2013

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49819 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 6238/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
_

Udito, per la pafte civile, l’Avv
Udit i difenso Avv.

Data Udienza: 29/10/2013

Ritenuto in fatto

1. A.A. impugna per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di
Torino con la quale è stata data conferma alla condanna emessa in primo
grado dal Tribunale di Saluzzo per il reato di cui all’ad 348 cp ascritto al
ricorrente , segnatamente per aver esercitato la professione di avvocato
difendendo in un processo Progni Edoard sino all’udienza preliminare pur
all’albo e il Consiglio Nazionale Forense confermato tale decisione .
2. Con il primo motivo di ricorso lamenta più violazioni di legge processuale. In
primo luogo segnala che l’appello venne proposto dal difensore d’ufficio di
primo grado e , seppur successivamente ma autonomamente , dallo stesso
imputato personalmente con atto contenente la revoca di qualsivoglia altro
difensore. All’udienza all’uopo fissata la Corte , constatata la mancata notifica
del decreto al difensore d’ufficio ciò malgrado, con violazione del diritto di
difesa , dichiarava contumace il ricorrente . Provvedeva di poi a rinviare ad
altra successiva udienza per integrare il contraddittorio nei confronti del
difensore di fiducia, senza tuttavia disporre di rinnovare la notifica del decreto
nei confronti
confronti dell’imputato , in ragione della illegittima declaratoria di
contumacia. Da qui la violazione anche dell’ad 420 ter cpp per omessa notifica
del decreto di citazione in giudizio all’appellante con conseguente nullità di tutti
gli atti successivi.
3. Con il secondo motivo si ribadisce la nullità del decreto di citazione a
giudizio notificato al difensore di fiducia senza l’indicazione oraria della
udienza.
4. Con i motivi tre , cinque e sei si evidenzia l’assenza assoluta di motivazione
quanto alla denunziata presenza di una causa di non punibilità ex art 49
comma II cp , assolutatamente pretermessa nel ritenere della Corte malgrado
l’apposito motivo di appello all’uopo interposto. Ancora , violazione di legge e
vizio di motivazione anche per travisamento probatorio in ordine ai profili
costitutivi, oggettivi e soggettivo, del reato contestato.
5. Con il motivo sub 4 si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
punto alla applicata sanzione accessoria della interdizione ex art 30 cp. Si

avendo il Consiglio dell’Ordine di Asti respinto la sua istanza di iscrizione

evidenzia al fine che una volta ridotta la pena a mesi quattro di reclusione ,
anche la sanzione accessoriandava parimenti e in corrispendenza ridotta ai
sensi dell’art 37 cp . Mancherebbe poi una qualsivolgia motivazione delle
ragioni addotte a sostegno della applicazione della pena accessoria , comunque
non irrogabile in linea di principio nei confronti di soggetto, quale il ricorrente ,
non iscritto all’albo degli avvocati .
la dosimetria della pena .
7. Con l’ottavo motivo di ricorso si ribadisce la eccezione relativa alla nullità
della notifica del decreto di citazione in giudizio , resa presso il domicilio eletto
quando il ricorrente si trovava all’epoca agli arresti domiciliari dapprima presso
l’ospedale di Asti e poi presso una casa di cura psichiatrica , non avendo potuto
comunicare il diverso domicilio perché sconosceva lo stato del processo,
compresa la chiusura delle indagini preliminari , per non essere stato notiziato
in tal senso dal difensore d’ufficio , che mai ebbe a contattarlo.
Considerato in diritto
8. Ritiene la Corte che il ricorso meriti l’accoglimento in ragione del primo
motivo di doglianza la cui fondatezza , per la natura della nullità riscontrata ,
finisce per vanificare la disamina degli ulteriori motivi ad eccezione dell’ultimo
che , prescindendo dall’ordine di prospettazione seguito nel gravame , assume
di certo valenza pregiudiziale rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate
dalla difesa, riguardando asserite invalidità processuali inerenti il primo grado
di giudizio .
9.

Tale ultimo motivo di ricorso è tuttavia manifestamente infondato . La

notifica relativa al decreto di citazione in giudizio in primo grado è stata
ritualmente effettuata ai sensi dell’ad 161 comma primo cpp presso il domicilio
dichiarato dall’imputato. Mutato il domicilio, per le ragioni contingenti indicate
in ricorso ,

gravava sul ricorrente l’onere di attivarsi presso l’autorità

procedentepomunicando la modifica in modo da garantire effettività alla
notifica. Nel caso , è pacifica l’inerzia sul punto tenuta dal ricorrente , senza
peraltro addure , se non solo labialmente , impedimenti oggettivi che ebbero a
precludere siffatto incombente.

6. Con il motivo settimo si lamenta la mancata applicazione delle generiche e

Da qui la manifesta infondatezza della doglianza .
10 Ad una soluzione diversa si perviene guardando alle ragioni di nullità
sollevate con il primo motivo di gravame .
Dalla disamina della documentazione processuale emerge che il ricorrente è
stato assistito in primo grado da un difensore d’ufficio. Avverso la condanna
emessa dal Giudice di prime cure è stato interposto appello dapprima dal
esplicita di nomina , resa in calce all’appello , di un nuovo difensore di fiducia
destinato esplicitamente a sostituire qualunque altro difensore ( effetto
comunque prodotto in via automatica dal comma VI dell’ad 97 cpp).
Il decreto di citazione in giudizio in appello venne notificato al ricorrente ed al
difensore d’ufficio ; non al difensore di fiducia.
In sede di comparizione la Corte, riscontrata la mancata notifica al difensore di
fiducia , dispose procedersi alla notifica del decreto allo stesso , rinviando
dunque l’udienza per tale motivo; ciò malgrado , in presenza del difensore
d’ufficio , procedette comunque alla dichiarazione di contumacia del ricorrente,
non presente . Il rinvio t con il nuovo decreto di citazione a giudizio,non furono
nuovamente notificati all’imputato appellante.
Questo il quadro di riferimento , emergono , concatenate tra loro , le violazioni
destinate ad inficiare , radicalmente , il giudizio di appello portato alla
attenzione di questa Corte .
In primo luogo , la valutazione legata alla contumacia presuppone l’esercizio
completo del diritto di difesa perché trattasi di valutazione da assumere nel
contraddittorio in ragione delle possibili indicazioni provenienti dalla difesa utili
a giustificare eventualmente l’assenza dell’imputato . Di certo , nella specie,
tale diritto venne gravemente pretermesso una volta riscontrata la mancata
notifica dell’originario decreto al difensore di fiducia si che la assenza dello
dello stesso non poteva comunque dar luogo ai meccanismi di surroga previsti
dall’ad 97 cpp.
La Corte dunque non poteva dichiarare contumace l’odierno ricorrente .
Sono, tuttavia , gli effetti conseguenziali di tale declaratoria che finiscono per
invalidare in radice l’intero giudizio di appello .

difensore d’ufficio e , autonomamente, dal ricorrente stesso con dichiarazione

Nel caso , infatti , l’udienza all’uopo fissata ai sensi dell’art 601 cpp andava
rinviata per consentire la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia,
in precedenza pretermessa . Ed in termini ha provveduto la Corte territoriale ,
omettendo tuttavia di rinnovare la notifica del decreto di citazione in giudizio
del ricorrente , incombente nella specie non disposto in ragione della erronea
declaratoria di contumacia ma che , ove non fosse stata assunta siffatta
dell’art 420 ter comma I cpp in considerazione dell’assenza dell’imputato ( per
quanto detto non valutabile in termini di contumacia per la mancanza ,
giustificata , del difensore di fiducia ) .
Da qui la riscontrata nullità assoluta , giusta il combinato disposto di cui agli
artt 178 lettera C e 179 comma I cpp , destinata a riverberarsi su tutti gli atti
successivi alla omessa citazione in giudizio tanto da imporre l’annullamento
con rinvio della decisione impugnata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Torino per nuovo giudizio .
Così deciso il 29 ottobre 2013
IL Consigliere relatore

il esisen e

prodromica decisione errata , sarebbe per contro stato imposto dal tenore

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